CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02471/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28018/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. e ULMUS S..R.L. elettivamente d omiciliate in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 102, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] le rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, 887/2019 , depositata il 20/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , Rilevato che: 1. L ’ Agenzia delle Entrate ricorre , con unico motivo , nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Ulmuss.r.l., rispettivamente consolidante e consolidata, che resistono con controricorso, avverso la sentenza in epigrafeche ha rigettato l’Appello d alla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che aveva accol to il ricorso delle contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2010 , era stato accertato un maggior reddito , derivante dalla indebita deduzionead opera della Ulmus di componenti negativi in assenza dei requisiti di cui all’art.109 t.u.i.r. 2. L’Ufficio riscontrava che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA], aveva riaddebitato alla Ulmus s .r . l. , società del medesimo gruppo, il costo di un servizio di aerotaxi svolto negli anni 2009 e 2010 e che detta ultima aveva contabilizzato due fatture, emesse dalla prima (di cui la prima per euro 1.022.666,16 e la seconda di euro 1.200.763,16). Di seguito, poiché la società non aveva fornito documentazione e chiarimenti sulle motivazioni di tali prestazioni e sui passeggeri che avevano usufruito del servizio, riteneva che i costi afferenti alle dette fatture fossero privi dei requisiti dell’inerenza. L’Ufficio rilevava, altresì, che la contribuente nell’anno 2010,aveva contabilizzato ulteriori costi derivanti dai rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva fornito servizi di aerotaxi; che il rappresentante legale di detta ultima società aveva esibito le fatture emesse ed i prospetti intestati alla Ulmus,contenenti data e percorsi dei voli , e un contratto di trasporto per la fornitura di servizi di aerotaxi in favore delle società del gruppodatato 15 ottobre 2011; tuttavia, non era stato in grado di esibire un documento ufficiale con la lista dei passeggeri.Riteneva, di conseguenza, che anche detto costi fossero stati indebitamente dedotti, in quantonon inerent i all’attività di impresa. Per l’effetto, recuperava a tassazione , ai fini ires e irap , il costo indebitamente dedotto e recuperava a tassazione l’iva in quanto non inerente, e comunque non detraibile ex art. 19, comma 1-bis lett. a) d.P.R. n. 633 del 1972. 3. La C.t.p., previa riunione, accoglieva i ricorsi proposti separatamente dalle due società. 4. La C.t.r. confermava la sentenza ritenendo che i costi per il servizio di aerotaxi fossero inerenti all’attività di impresa del gruppo [OSCURATO:PERSONA]; rilevava, infatti, che la Ulmus,tra le altre attività di servizi alle imprese, prestava anche servizi logistici fornendo mezzi di trasporto; che vi era prova dell’esecuzione del servizio e del contratto stipulato daquest’ultima con il fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], osservava che i costi sostenuti erano stati effettuati, non per noleggio di veivoli, bensì per servizi di aerotaxi e, per l’effetto, escludeva l’applicabilità del combinato disposto di cui all’art. 19, comma 1, lett. a) e all’art. 16, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 quanto all’esclusione della detrazione iva. Considerato che: 1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., degli ’artt. 19 e 54, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 39, primo comma, 40, 40-bis, 41- bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato l’inerenza dei costi in ragione della coerenza con l’attività sociale e della circostanza che le fatture fossero state contabilizzate e che i servizi resi risultassero dalla documentazione contabile.2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalle controricorrenti. Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte. Le critiche mosse alla sentenza, inoltre, non attengono al giudizio in fatto, bensì sottopongono una questione diritto correlata all’esatta applicazione delle regole dell’onere della prova in materia di inerenza dei costi e alla corrett ezza del ragionamento inferenziale che rappresentail sostrato logico della prova per presunzioni (cfr. Cass.15/11/2021, n. 34248, Cass. 22/04/2021, n. 10736). 3. Il motivo è fondato. 3.1. Per orientamento consolidato della Corte, in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta; pertanto, deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (Cass. 01/04/2022, n. 10570, Cass.02/02/2021, n. 2224; Cass. 17/07/2018, n. 18904). I ncombe , quindi , sul contribuente l’onere di dimostrare la coerenza economica dei costi so stenuti nell'attività d'impresa e, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria, anche la congruità de i dati relativi a costi e ricavi esposti nelbilancio e nelle dichiarazioni; in difetto di tale prova è legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12268). Si è precisato, inoltre che la derivazione dei costi da un’attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi (Cass. 19/12/2019, n. 33915, Cass. 05/11/2014, n. 23550, Cass.11/11/2011n. 23626). 3.2. Con specifico riguardo alla materia dei costi infragruppo (ovvero laddove una società del gruppo d'imprese decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle altre consociate), costituisce ius receptum il principio per cui l'one re della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo da essa versato sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'IVA contestualmente assolta sia detraibile, che questa abbia tratto dal servizio remunerato un'effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata (Cass.19/05/2021, n. 13572, Cass. 22/03/2021, n. 8001, Cass.11/11/2015, n. 23027). 3.3. Da ultimo , ai fini della dimostrazione del reale vantaggio connesso al costo sostenuto non è sufficiente né l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite dalla controllante alle controllate, né la fatturazione dei corrispettivi, piuttosto richiedendosi la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio (ex multis, Cass. 18/07/2022, n. 22546, Cass.24/05/2022, n. 16689, Cass. 28/06/2 019, n. 17535, Cass.18/07/2014, n. 16480). In altri termini, l’onere gravante sul contribuente non può ritenersi assolto in ragione della sola regolarità formale delle scritture o delle evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili ( Cass.15/05/2018, n. 11873) 3.4. La sentenzanon ha fatto correttaapplicazione a questi principi. La C.t.r. infatti, ha rilevato l’inerenza dei costi limitandosi alla considerazioneche questi erano compatibili con l’attività sociale ; che i servizi erano stati effettivamente svolti ed avevano generato ricavi imponibili, come provato dalla documentazione contabile; che era agli atti il contratto stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. – rispetto al quale ha omesso qualsiasi valutazione in ordine al fatto che avesse data successiva rispetto agli anni di imposta in rilievo – e ad un prospetto con le date dei viaggi. Sulla scorta di tali elementi, con motivazione del tutto sganciata dai complessi criteri divalutazione fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che ciò provasse, oltre che la sussistenza, anche l’inerenza dei costi. In tal modo, ha desunto in via inferenziale dai fatti noti il fatto ignoto in totale assenza di coerenza concordanza e connessione tra le premesse e la conclusione del ragionamento presuntivo. 4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla C orte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di