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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 33624/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetsentiteì le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 2,-\-k- \>-).-v;-k %-\\,z \inc32>(-^ udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 12 gennaio 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato anche dal metodo mafioso e di porto dell'arma utilizzata per commetterlo.

2. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell'ordinanza genetica, chiarendo che la ricostruzione dei fatti era incontestata, siccome ancorata alle dichiarazioni della vittima e di più testimoni oculari, alle immagini registrate dal circuito di video- sorveglianza interno ed esterno all'esercizio commerciale teatro dei fatti, infine alla stessa confessione dell'indagato, resa in occasione dell'interrogatorio di garanzia.

Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistenti il pericolo d'inquinamento probatorio (in considerazione della pubblica intimazione, subito dopo l'esplosione dei colpi all'indirizzo della vittima, di non avvertire le Forze dell'ordine e la concreta possibilità di occultare l'arma, non ancora ritrovata), il pericolo di fuga (essendo l'indagato fuggito e resosi irreperibile ai militari che lo ricercavano per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa nei suoi riguardi), infine il pericolo di reiterazione di condotte analoghe (stante il sicuro inserimento di Modeo in circuiti di criminalità organizzata e la personalità negativa tratteggiata dalla precedente condanna e dai carichi pendenti).

Il Tribunale, dunque, riteneva che la misura della custodia cautelare in carcere - alla stregua della contestazione operata, che poneva una doppia presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari - fosse l'unica in grado di tutelare le specifiche esigenze del caso concreto.

3. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi.

3.1. Con i primi tre motivi deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di ciascuna delle esigenze cautelari: i) l'esistenza di un «quadro probatorio completo» escluderebbe la sussistenza dell'inquinamento probatorio; ii) la spontanea consegna all'Autorità giudiziaria imporrebbe di ritenere non sussistente il pericolo di fuga; iii) infine, il pericolo di recidiva sarebbe stato inferito, in contrasto con le linee ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza dì legittimità, unicamente dalla gravità della condotta e dalla precedente condanna.

3.2. Sotto altro profilo, con il quarto motivo, il ricorso lamenta vizio di motivazione in punto di scelta della misura cautelare di massimo grado.

La natura residuale della misura della custodia cautelare in carcere avrebbe reso necessaria una motivazione ben più stringente in punto d'inadeguatezza delle altre misure, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con c.d. braccialetto elettronico. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata 1'8 aprile 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e, come tale, dev'essere dichiarato inammissibile.

2. Invero, alla presenza di una motivazione in punto di gravità indiziaria non manifestamente illogica e incontestata, le censure contenute nel ricorso, che si appuntano su asseriti vizi di motivazione sulle esigenze cautelari, non sono consentite, siccome a-specifiche e riproduttive di analoghe censure prospettate al Tribunale e da questo adeguatamente vagliate e superate.

2.2. Quanto al pericolo d'inquinamento probatorio, il Giudice della cautela ha valorizzato con motivazione scevra da aporie logiche, per un verso la concreta possibilità da parte dell'indagato di occultare definitivamente l'arma del delitto, non ancora ritrovata dagli investigatori e, dall'altra la minaccia di morte, dallo stesso proferita all'indirizzo dei presenti, subito dopo la sparatoria, nel caso in cui fossero state avvisate le Forze dell'ordine.

Si tratta di motivazione perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (tra molte, Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270561).

Il pericolo di fuga è stato ritenuto sussistente perché l'indagato, subito dopo i fatti, si era dato effettivamente alla fuga e, di più, sottratto per giorni alle ricerche dell'autorità.

Né vale - come ha fatto il ricorrente - argomentare sulla base dell'avvenuta spontanea consegna all'Autorità, posto che il concreto pericolo di fuga, che integra l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ben può essere dedotto dal pregresso stato di latitanza dell'indagato, in quanto evidentemente sintomatico di una disobbedienza alla legge e rivelatore di una tendenza comunque ostruzionistica all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale e l'attualità del pericolo non è automaticamente esclusa dal solo fatto che la cessazione della latitanza sia intervenuta per la volontaria costituzione della persona sottoposta alle indagini o imputata (Sez. 3, n. 36909 del 19/12/2014, dep.2015, Milite, Rv. 265175) Infine, il pericolo di reiterazione, come già posto in evidenza nella premessa del presente provvedimento, è stato fondato sulla personalità negativa dell'indagato e sul suo inserimento in contesti criminali organizzati, desunto dalla facilità con cui aveva, in pochissimo tempo, repero una pistola che aveva fatto, altrettanto velocemente, sparire, dalla facilità ' sottrarsi per giorni alle ricerche dell'autorità, infine dall'eccezionale tempismo con cui, all'insorgere della prima discussione con la vittima, era comparso un terzo soggetto a rammentare immediatamente a quest'ultima con chi avesse a che fare e a minacciarlo di ritorsioni per il caso in cui non si fosse immediatamente sottomesso.

2.2. Quanto all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, va ricordato che, riguardo al reato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, vige la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere; e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, Andreano, Rv. 282865; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450), essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa o comunque risultanti dagli atti.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dello standard motivazionale delineato, l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dall'inserimento dell'indagato in circuiti criminali organizzati; esigenza non superata da alcuna evidenza di segno contrario.

Conclusivamente, osserva il Collegio, come alla correttezza e completezza, delle argomentazioni del provvedimento impugnato, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni non decisive, già preventivamente confutate dal Giudice del riesame.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetsentiteì le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 2,-\-k- \>-).-v;-k %-\\,z \inc32>(-^ udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 12 gennaio 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato anche dal metodo mafioso e di porto dell'arma utilizzata per commetterlo. 2. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell'ordinanza genetica, chiarendo che la ricostruzione dei fatti era incontestata, siccome ancorata alle dichiarazioni della vittima e di più testimoni oculari, alle immagini registrate dal circuito di video- sorveglianza interno ed esterno all'esercizio commerciale teatro dei fatti, infine alla stessa confessione dell'indagato, resa in occasione dell'interrogatorio di garanzia. Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistenti il pericolo d'inquinamento probatorio (in considerazione della pubblica intimazione, subito dopo l'esplosione dei colpi all'indirizzo della vittima, di non avvertire le Forze dell'ordine e la concreta possibilità di occultare l'arma, non ancora ritrovata), il pericolo di fuga (essendo l'indagato fuggito e resosi irreperibile ai militari che lo ricercavano per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa nei suoi riguardi), infine il pericolo di reiterazione di condotte analoghe (stante il sicuro inserimento di Modeo in circuiti di criminalità organizzata e la personalità negativa tratteggiata dalla precedente condanna e dai carichi pendenti). Il Tribunale, dunque, riteneva che la misura della custodia cautelare in carcere - alla stregua della contestazione operata, che poneva una doppia presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari - fosse l'unica in grado di tutelare le specifiche esigenze del caso concreto. 3. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi. 3.1. Con i primi tre motivi deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di ciascuna delle esigenze cautelari: i) l'esistenza di un «quadro probatorio completo» escluderebbe la sussistenza dell'inquinamento probatorio; ii) la spontanea consegna all'Autorità giudiziaria imporrebbe di ritenere non sussistente il pericolo di fuga; iii) infine, il pericolo di recidiva sarebbe stato inferito, in contrasto con le linee ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza dì legittimità, unicamente dalla gravità della condotta e dalla precedente condanna. 3.2. Sotto altro profilo, con il quarto motivo, il ricorso lamenta vizio di motivazione in punto di scelta della misura cautelare di massimo grado. La natura residuale della misura della custodia cautelare in carcere avrebbe reso necessaria una motivazione ben più stringente in punto d'inadeguatezza delle altre misure, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con c.d. braccialetto elettronico. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata 1'8 aprile 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e, come tale, dev'essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, alla presenza di una motivazione in punto di gravità indiziaria non manifestamente illogica e incontestata, le censure contenute nel ricorso, che si appuntano su asseriti vizi di motivazione sulle esigenze cautelari, non sono consentite, siccome a-specifiche e riproduttive di analoghe censure prospettate al Tribunale e da questo adeguatamente vagliate e superate. 2.2. Quanto al pericolo d'inquinamento probatorio, il Giudice della cautela ha valorizzato con motivazione scevra da aporie logiche, per un verso la concreta possibilità da parte dell'indagato di occultare definitivamente l'arma del delitto, non ancora ritrovata dagli investigatori e, dall'altra la minaccia di morte, dallo stesso proferita all'indirizzo dei presenti, subito dopo la sparatoria, nel caso in cui fossero state avvisate le Forze dell'ordine. Si tratta di motivazione perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (tra molte, Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270561). Il pericolo di fuga è stato ritenuto sussistente perché l'indagato, subito dopo i fatti, si era dato effettivamente alla fuga e, di più, sottratto per giorni alle ricerche dell'autorità. Né vale - come ha fatto il ricorrente - argomentare sulla base dell'avvenuta spontanea consegna all'Autorità, posto che il concreto pericolo di fuga, che integra l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ben può essere dedotto dal pregresso stato di latitanza dell'indagato, in quanto evidentemente sintomatico di una disobbedienza alla legge e rivelatore di una tendenza comunque ostruzionistica all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale e l'attualità del pericolo non è automaticamente esclusa dal solo fatto che la cessazione della latitanza sia intervenuta per la volontaria costituzione della persona sottoposta alle indagini o imputata (Sez. 3, n. 36909 del 19/12/2014, dep.2015, Milite, Rv. 265175) Infine, il pericolo di reiterazione, come già posto in evidenza nella premessa del presente provvedimento, è stato fondato sulla personalità negativa dell'indagato e sul suo inserimento in contesti criminali organizzati, desunto dalla facilità con cui aveva, in pochissimo tempo, repero una pistola che aveva fatto, altrettanto velocemente, sparire, dalla facilità ' sottrarsi per giorni alle ricerche dell'autorità, infine dall'eccezionale tempismo con cui, all'insorgere della prima discussione con la vittima, era comparso un terzo soggetto a rammentare immediatamente a quest'ultima con chi avesse a che fare e a minacciarlo di ritorsioni per il caso in cui non si fosse immediatamente sottomesso. 2.2. Quanto all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, va ricordato che, riguardo al reato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, vige la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere; e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, Andreano, Rv. 282865; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450), essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dello standard motivazionale delineato, l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dall'inserimento dell'indagato in circuiti criminali organizzati; esigenza non superata da alcuna evidenza di segno contrario. Conclusivamente, osserva il Collegio, come alla correttezza e completezza, delle argomentazioni del provvedimento impugnato, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni non decisive, già preventivamente confutate dal Giudice del riesame. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t
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