CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 01567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26422/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero dell'Istruzione e d el [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 146/2024 depositata il 01/10/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 146/2024, pubblicata il 18 settembre 2024 e notificata il 4 ottobre 2024, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Terni, così rigettando l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del [OSCURATO:SOCIETA], nella parte in cui chiedeva il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. “carta del docente”, pari a un importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, da destinare all’acquisto di beni o servizi formativi, in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022,2022/2023. 2.La Corte d’appello ha ritenuto che la ricorrente – rispetto a tali anni scolastici, nei quali era stata destinatari a di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, comma 2, della legge n. 124 del 1999, di durata settimanale inferiore a diciotto ore – non potesse essere ritenuta in quegli anni lavoratore comparabile agli insegnanti di ruolo nel senso voluto dalla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, 70/1999/CE,e non avesse pertanto diritto allo stesso trattamento loro riservato, ossia all’erogazione in suo favore della carta del docente. 3. Ad avviso della Corte d’appello, il part time è ammesso per i docenti di ruolo in misura non inferiore al 50 % dell’orario normale di cattedra, sicché l’incarico orario per la supplenza in misura inferiore alle 9 ore settimanali non può essere comparato a quello, purea tempo parziale, dei docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 4. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. 5.Il Ministero dell’Istruzione e del [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. 6.Il Pubblico M inistero ha depositato memoria con cui chiede l’accoglimento del ricorso. 7. Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2026, le parti hanno discusso la causa e il Collegio ha riservato la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione o errata ricognizione di legge, in relazione all’art. 1, commi 121, 124 e ss. della legge 13 luglio 2015, n.107, in riferimento alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999 (erroneamente indicato in ricorso come regolamento), allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 70, all’art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nonché all’art.63 CCNL Comparto scuola, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. 2. La censura evoca la questione dei limiti entro i quali può essere riconosciuta la cd. carta del docente in favore dei lavoratori destinatari di incarichi di supplenza annuale, che prestino l’attività di docenza per un numero di ore inferiori all’orario ordinario di cattedra di diciotto ore, in regime dunque di part time. 3. R ispetto a tale questione, la corte territoriale e le parti del giudizio hanno preso le mosse dalla sentenza di questa Corte n. 29961 del 2023 e hanno valutato l’applicabilità ai supplenti part time del principio di diritto ivi enunciato, secondo cui la carta del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, spetta anche ai docenti non di ruolo con incarico annuale, in quanto l’eventuale esclusione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, 70/1999/CE. 4. Né la corte territoriale, né le parti , tuttavia, hanno svolto considerazioni sulla questione della applicabilità ai supplenti part time anche della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale CES, UNICE e CEEP, allegato alla direttiva 15 dicembre 1997, 81/1997/CE e dell’art. 4 del d.lgs. n. 61 del 2000, che vi ha dato attuazione. 5. La Corte ritiene che, ai fini della decisione, tale questione debba essere rilevata d’ufficio e che, pertanto, la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, con assegnazione alle parti, ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni su tale questione. P.Q.M La Corte, visto l’art. 384, terzo comma, c.p.c., rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione di cui in motivazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta sezione civile del