CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 337 e 582, 585, 576 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela, oltre che generico, anche improponibile in quanto articolato in punto di mero fatto rispetto alla decisione impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 otto re 2022 i Il consiglierei estensore [OSCURATO:PERSONA] c-,) 1 llc»i An