CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] DiGiovine del foro di Bologna-ricorrente-controComune di Bologna – [OSCURATO:PERSONA] – Ufficio ICI, inpersona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.tiCaterina Siciliano e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna-controricorrente-Numero registro generale 13661/2023Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 13547/2026Data pubblicazione 10/05/2026avverso la sentenza n. 1465/22 emessa dalla Commissione TributariaRegionale per l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in segreteria il15 dicembre 2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Bologna notificava a DI GIOVINEEmanuele l’avviso di accertamento n. 81224/2011, per ottenere ilpagamento della maggiore imposta dovuta a titolo di ICI, oltre ad interessilegali e spese, in relazione all’anno di imposta 2011. L’atto impositivo erastato emesso in relazione ad un immobile sito in Bologna alla via de’ Ruinin. 1, per il quale era stato omesso il versamento dell’imposta.2. Avverso l’avviso di accertamento proponeva ricorso presso laCommissione Tributaria Provinciale competente il contribuente, deducendoche l’immobile di via de’ Ruini era di sua proprietà e che ivi aveva egli avevaivi fissato la propria residenza anagrafica da sette anni unitamente ai proprifamiliari, sicché, che, a suo parere, ricorrevano i presupposti per goderedell’esenzione per l’abitazione principale in relazione al predetto immobile.3. Il Comune si costituiva in giudizio, deducendo che non ricorrevano ipresupposti relativi all’esenzione per l’abitazione principale, in quanto ifamiliari del contribuente risiedevano altrove, sicché l’immobile non potevaconsiderarsi dimora abituale della famiglia.4. Con sentenza n. n. 847/18, pubblicata il 22.10.2018, la C.T.P. diBologna rigettava il ricorso, rilevando che i familiari del contribuenterisiedevano in immobili diversi da quello di via de’ Ruini.5. Avverso la sentenza proponeva appello il contribuente, chiedendonela riforma.Numero registro generale 13661/2023Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 13547/2026Data pubblicazione 10/05/20266. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] rigettaval’impugnazione, con la seguente motivazione: «… la situazione particolaredella famiglia fa sì che all’interno del predetto appartamento sia forsepresente il solo [OSCURATO:PERSONA] senza che gli altri componenti della famiglia virisiedano oppure vi siano anche semplicemente domiciliati.E’ infatti incontroverso che l’agevolazione in questione possa esserericonosciuta al contribuente solamente quando nell’unità immobiliaresussista la residenza familiare, vale a dire un centro di riferimento specificonel quale i membri della famiglia risiedono, abitano e fanno dell’immobile ilcentro di interesse della loro famiglia. E’ altrettanto vero che nel caso dispecie la famiglia è collocata altrove senza che dell’immobile in questionepossa dirsi che rappresenta la residenza familiare».7. In buona sostanza, la C.T.R. riteneva, quale elemento indispensabileai fini del riconoscimento dell’esenzione, che non solo il contribuente, maanche i suoi familiari, fissino la residenza anagrafica e dimorinoabitualmente presso l’immobile di riferimento e che questo possa ritenersi,pertanto, “abitazione principale dell’intero nucleo familiare”.8. Avverso la sentenza proponeva ricorso per la sua cassazione ilcontribuente, con due motivi, ossia la falsa applicazione dell’art. 8 comma2 del d.lgs. n. 504 del 1992 (con sollecitazione ad un interpretazionecostituzionalmente orientata, oggetto, al momento della presentazione delricorso, di rimessione alle Sezioni Unite con ordinanza n. 5830 del 2023 daparte della Sezione Tributaria di questa Corte), nonché violazione di leggein merito alla condanna del contribuente alle spese.9. Il Comune resisteva con controricorso.10. In quella sede, l’ente impositore evidenziava che, nel caso di specie,il contribuente non aveva dato prova del fatto che, a prescinderedall’ubicazione formale delle residenze dei familiari, l’immobile di via de’Ruini fosse la dimora abituale della famiglia, dovendosi, piuttosto, inferireNumero registro generale 13661/2023Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 13547/2026Data pubblicazione 10/05/2026che l’intento del contribuente fosse di natura elusiva, volto a lucrarel’esenzione “prima casa” in relazione a due diversi fabbricati (quello diBologna, ove aveva trasferito appositamente formalmente la residenza, equello di Lucera, ove la moglie risultava avere la residenza anagrafica).11. Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].12. Il ricorrente e il controricorrente depositavano memorie a sostegnodelle proprie istanze.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Deve premettersi che, nelle more del giudizio, è intervenutala sentenza Consulta n. 112 del 2025 (G.U.030 del 23.07.2025), che hadichiarato la parziale illegittimità dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del1992.1.2. La problematica della corretta qualificazione della nozione di“abitazione principale” ai fini dell’accesso all’esenzione ICI “prima casa” èstata oggetto di rimessione, come questione di particolare rilevanza, alleSezioni Unite con le ordinanze interlocutorie della Sezione Tributaria n. 5870del 2023 (resa nel proc. n. 2205 del 2019) e n. 5878 del 2023 (resa nelproc. n. 14210 del 2019). Le citate ordinanze sollecitavano le Sezioni Unitea valutare la percorribilità di un’interpretazione costituzionalmente orientatadell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, alla stregua dei principi espressidalla Corte cost. con la sentenza n. 209 del 2022 in tema di IMU, nel sensodi riconoscere l’esenzione dal pagamento dell’ICI “prima casa” anche conriguardo all’abitazione “principale”, da intendersi come immobile nel qualecolui che lo possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale,dimora abitualmente, ma senza i suoi familiari.1.3. In particolare, con riferimento alle ipotesi di residenzedisgiunte dei componenti del nucleo familiare apparivano possibili duediverse interpretazioni: quella basata sul tenore letterale della norma e sullaNumero registro generale 13661/2023Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 13547/2026Data pubblicazione 10/05/2026ritenuta necessità di adozione del criterio di stretta interpretazione dellenorme agevolative" (interpretazione che riteneva necessaria la prova daparte del contribuente della natura di dimora abituale dell’immobile nonsolo per sé, ma anche per i propri familiari); l’altra, adottata talvolta dallagiurisprudenza di merito, e basata sulla analogia strutturale e finalistica diIMU e ICI e sull’intervento della Consulta n. 209 del 2022, che riteneva nonnecessario che l’immobile oggetto di imposizione fosse dimora abituale,oltre che del contribuente, anche dei suoi familiari, ammettendo provacontraria.1.4. Il quesito di rimessione alle Sezioni Unite era, dunque, ilseguente: «Se, a seguito della decisione intervenuta in tema di IMU con lasentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre2022, possa ritenersi giuridicamente corretta e costituzionalmente orientatal’interpretazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, comemodificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296/2006, nel sensoche l’agevolazione debba essere riconosciuta anche nel caso di abitazioneprincipale «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari».1.5. Con le ordinanze nn. 26774 e 26776, rese in esito allacamera di consiglio del 26 marzo 2024, e depositate il 15 ottobre 2024, leSezioni Unite hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale,aderendo alla lettura più rigida della norma e non ritenendo la possibilità disuperare il contrasto tra la norma e la Costituzione solo in via interpretativa,senza l’intervento della Consulta.1.6. Con la sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 la Cortecostituzionale – in continuità con il precedente arresto n. 209 del 2022 – hadichiarato l’illegittimità Costituzionale, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e53, primo comma, Cost., dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992,come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del 2006Numero registro generale 13661/2023Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 13547/2026Data pubblicazione 10/05/2026nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende quellanella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto oaltro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «perabitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che lapossiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimoraabitualmente».1.7. In particolare, osserva la Consulta, poiché l’ICI, come l’IMU,ha natura di imposta reale, ad assumere rilievo ai fini della esenzione sonosolo «elementi oggettivi relativi all’immobile (in particolare la circostanza dirisiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente), e non anche allostatus soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o menocon i familiari», con la conseguenza che «il riferimento ai familiari contenutonella disposizione censurata non è quindi un criterio idoneo a selezionare gliimmobili meritevoli di esenzione in quanto effettivamente adibiti adabitazione principale del contribuente».2. Fatta tale premessa, esclusa, a seguito della dichiarazione diparziale illegittimità dell’art. 8, comma 2, cit., la necessità che ilcontribuente possa fruire dell’esenzione “prima casa” in relazione a propriadimora abituale che sia tale anche per i propri familiari, il passaggio logicosuccessivo è quello dell’analisi del concetto di “abitazione principale”,fondato, a sua volta, su quello di «dimora abituale».2.1. Quest’ultima, in coerenza con i principi consolidatisi sul temanella giurisprudenza di questa Corte, oltre che con quelli sottesi allepronunce della Consulta richiamate, si caratterizza per l'elemento oggettivodella permanenza in un determinato luogo e per l'elemento soggettivodell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita edallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass., n. 6029 del2025; Cass. n. 8245/2023; Cass. n. 5870/2023; Cass., n. 3841/2021,Cass., n. 25726/2011; vedi anche, nella giurisprudenza più risalente, Cass.,Numero registro generale 13661/2023Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 13547/2026Data pubblicazione 10/05/2026n. 1738/1986). Secondo il richiamato orientamento, la stabile permanenzasussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altraperiodo prolungato apprezzabile (c.d. elemento oggettivo), ma tale che nondebba essere necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo,dovendo tale elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzidirimente, dell'intenzione di stabilirvisi stabilmente (c.d. elementosoggettivo), rivelata dalle proprie consuetudini di vita e dalle proprierelazioni familiari e sociali, così che l’abitazione debba ritenersi il luogo nelquale si estrinseca in maniera piena la personalità dell’interessato e che necostituisce il costante punto di riferimento dal punto di vista spaziale.3. Nel caso di specie, la C.T.R. per l’[OSCURATO:PERSONA] ha fondato lapropria decisione sull’interpretazione più rigida, fondata sul tenore letteraledella norma dichiarata illegittima, ritenuta di “stretta interpretazione” inquanto riguardante un’esenzione e opinando come fondamentale ai fini delladecisione il fatto che i familiari del contribuente non avessero fissato laresidenza in via de’ Ruini.4. Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, la situazione delcontribuente deve essere valutata nuovamente nel merito, al fine diverificare la sussistenza dei presupposti ai fini del riconoscimento dellaqualità di “abitazione principale” del contribuente, nell’accezione inprecedenza descritta, all’immobile ove lo stesso risultava risiedereanagraficamente, a prescindere dal formale mantenimento della residenzadella moglie e dei figli in altri luoghi.5. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio, per unanuova valutazione nel merito che tenga conto di quanto già esplicato inparte motiva in merito al concetto di abitazione principale e alla luce dellapronuncia della Corte Costituzionale n. 205 del 2025.Numero registro generale 13661/2023Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 13547/2026Data pubblicazione 10/05/20266. Al giudice del rinvio deve essere demandata anche la decisione sullaregolamentazione delle spese anche del presente giudizio, sicché non deveessere affrontata la questione sollevata in materia di spese con il terzomotivo di impugnazione (con il quale il ricorrente si doleva della liquidazionedelle spese nonostante il Comune si fosse costituito tramite propriofunzionario). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, per nuovo esame della controversia e per il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.03.2026.Il PresidenteMilena Balsamo