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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:237
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑373/08) «Responsabilità extracontrattuale – Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana – Regime dichiarato compatibile con il mercato comune – Misura transitoria – Esclusione di talune imprese – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Insussistenza − Manifesta incompetenza − Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto del ricorso per risarcimento dei danni nel suo complesso (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 50, 92-93)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Necessità di prendere in considerazione tale margine nell’esame della responsabilità (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 72)

3. Aiuti concessi dagli Stati – Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione – Identificazione degli aiuti individuali rientranti nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale regime – Data dell’atto giuridicamente vincolante che impegna l’autorità nazionale competente ad erogare l’aiuto – Interpretazione restrittiva delle deroghe al divieto degli aiuti di Stato che osta all’estensione dell’ambito di applicazione ratione temporis di un regime di aiuti approvato (Art. 87 CE) (v. punti 76-78)

4. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni riguardo a un regime di aiuti – Limitazione nel tempo degli effetti della decisione – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Art. 87 CE) (v. punti 84, 88) [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dell’asserito danno subìto dalla ricorrente a causa dell’adozione da parte della Commissione della decisione del 12 luglio 2000 di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia [aiuto di Stato N 715/99 – Italia (SG 2000 D/105754)], e a motivo del comportamento della Commissione nel corso del procedimento che ha preceduto l’adozione di tale decisione.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑373/08) «Responsabilità extracontrattuale – Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana – Regime dichiarato compatibile con il mercato comune – Misura transitoria – Esclusione di talune imprese – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Insussistenza − Manifesta incompetenza − Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto del ricorso per risarcimento dei danni nel suo complesso (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 50, 92-93) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Necessità di prendere in considerazione tale margine nell’esame della responsabilità (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 72) 3. Aiuti concessi dagli Stati – Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione – Identificazione degli aiuti individuali rientranti nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale regime – Data dell’atto giuridicamente vincolante che impegna l’autorità nazionale competente ad erogare l’aiuto – Interpretazione restrittiva delle deroghe al divieto degli aiuti di Stato che osta all’estensione dell’ambito di applicazione ratione temporis di un regime di aiuti approvato (Art. 87 CE) (v. punti 76-78) 4. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni riguardo a un regime di aiuti – Limitazione nel tempo degli effetti della decisione – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Art. 87 CE) (v. punti 84, 88) [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dell’asserito danno subìto dalla ricorrente a causa dell’adozione da parte della Commissione della decisione del 12 luglio 2000 di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia [aiuto di Stato N 715/99 – Italia (SG 2000 D/105754)], e a motivo del comportamento della Commissione nel corso del procedimento che ha preceduto l’adozione di tale decisione. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.