Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:237
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑373/08)
«Responsabilità extracontrattuale – Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana – Regime dichiarato compatibile con il mercato comune – Misura transitoria – Esclusione di talune imprese – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Insussistenza − Manifesta incompetenza − Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto
del ricorso per risarcimento dei danni nel suo complesso (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 50, 92-93)
2.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce
diritti ai singoli – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Necessità di prendere in considerazione
tale margine nell’esame della responsabilità (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 72)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione – Identificazione degli aiuti individuali
rientranti nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale regime – Data dell’atto giuridicamente vincolante che impegna
l’autorità nazionale competente ad erogare l’aiuto – Interpretazione restrittiva delle deroghe al divieto degli aiuti di Stato
che osta all’estensione dell’ambito di applicazione ratione temporis di un regime di aiuti approvato (Art. 87 CE) (v. punti 76-78)
4.
Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni riguardo a un regime di aiuti – Limitazione
nel tempo degli effetti della decisione – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza
– Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Art. 87 CE) (v. punti 84, 88)
[OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dell’asserito danno subìto dalla ricorrente a causa dell’adozione da parte della Commissione della
decisione del 12 luglio 2000 di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse
dell’Italia [aiuto di Stato N 715/99 – Italia (SG 2000 D/105754)], e a motivo del comportamento della Commissione nel corso
del procedimento che ha preceduto l’adozione di tale decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.