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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16119/2026

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TORRE;- ricorrente per correzione -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1982 - resistente in correzione –avverso l'ordinanza n. 30774/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/11/2025 R.G.N.20898/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE- vista l’istanza di correzione di errore materiale preseNnumtaertoa re gistro generale 24106/2025Numero sezionale 1982/2026dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore dichNiaumraertoo dis rai ccolta generale 16119/2026antistatario di [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- rilevato che l’ordinanza n. 30774/2025, depositata in data 23novembre 2025, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso n.20898/2023 proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Meritoavverso la sentenza n. 111/2023 della Corte d'appello di Trieste,ha pronunciato condanna del Ministero alle spese del giudiziodi legittimità in favore della controricorrente;- evidenziato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensoredella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha segnalato nellapropria istanza che nel pronunciare la condanna della ricorrente,la Corte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in suofavore, sebbene tale richiesta fosse contenuta nel controricorso;- considerato che dal menzionato atto processuale emerge inmaniera inequivoca la richiesta di distrazione avanzata daldifensore della parte e pertanto debba disporsi la correzionedell’omissione della distrazione delle spese di lite;– nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché ilprocedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza,per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez.Un., n. 9438 del 2002; Cass., Sez.

Un., n. 10203 del 2009;Cass. n. 27196 del 2018; Cass. n. 26566 del 2023).

P.Q.MLa Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 30774/2025,pubblicata il 23.11.2025, venga corretta, in dispositivo,aggiungendo, a pag. 8, le parole “con distrazione in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]” dopo la frase “che liquida ineuro 3.500 a titolo di compensi professionali, oltre euro 200 perNumero registro generale 24106/2025esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nellaN umero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 16119/2026misura del 15% ed agli accessori di legge”.

Data pubblicazione 25/05/2026Dispone la conseguente annotazione sull'originale della dettaordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 24106/2025Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 16119/2026Data pubblicazione 25/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TORRE;- ricorrente per correzione -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1982 - resistente in correzione –avverso l'ordinanza n. 30774/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/11/2025 R.G.N.20898/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE- vista l’istanza di correzione di errore materiale preseNnumtaertoa re gistro generale 24106/2025Numero sezionale 1982/2026dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore dichNiaumraertoo dis rai ccolta generale 16119/2026antistatario di [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- rilevato che l’ordinanza n. 30774/2025, depositata in data 23novembre 2025, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso n.20898/2023 proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Meritoavverso la sentenza n. 111/2023 della Corte d'appello di Trieste,ha pronunciato condanna del Ministero alle spese del giudiziodi legittimità in favore della controricorrente;- evidenziato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensoredella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha segnalato nellapropria istanza che nel pronunciare la condanna della ricorrente,la Corte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in suofavore, sebbene tale richiesta fosse contenuta nel controricorso;- considerato che dal menzionato atto processuale emerge inmaniera inequivoca la richiesta di distrazione avanzata daldifensore della parte e pertanto debba disporsi la correzionedell’omissione della distrazione delle spese di lite;– nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché ilprocedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza,per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez.Un., n. 9438 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009;Cass. n. 27196 del 2018; Cass. n. 26566 del 2023). P.Q.MLa Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 30774/2025,pubblicata il 23.11.2025, venga corretta, in dispositivo,aggiungendo, a pag. 8, le parole “con distrazione in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]” dopo la frase “che liquida ineuro 3.500 a titolo di compensi professionali, oltre euro 200 perNumero registro generale 24106/2025esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nellaN umero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 16119/2026misura del 15% ed agli accessori di legge”. Data pubblicazione 25/05/2026Dispone la conseguente annotazione sull'originale della dettaordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 24106/2025Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 16119/2026Data pubblicazione 25/05/2026
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