CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00934/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI064LEHP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ii-AP-° 4-9 avverso la sentenza del 20/06/2023 dei GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'ordine di espulsione; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, con sentenza del 20 giugno 2023, applicava a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 628 e 493-ter cod. pen., la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa, ordinando l'espulsione dell'imputato pena espiata. 1.1 Avverso la sentenza prone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui aveva disposto l'espulsione ai sensi dell'art. 235 cod. proc. pen., essendo il ricorrente cittadino italiano. 1.2 IL difensore osserva inoltre che la sentenza non aveva comunque considerato le condizioni di vita, di salute e familiari del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]-0 2.11 ricorso è fondato. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; tale è il caso in esame, in cui è stata disposta l'espulsione dell'imputato in difetto dei presupposti della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen., posto che il ricorrente è cittadino italiano, come risulta dalla documentazione allegata dalla difesa al ricorso. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con eliminazione della misura di sicurezza della espulsione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione che elimina Così