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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17595/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Broso-ricorrenti-controAgenzia delle Entrate-intimata-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roman.26865/2025 depositata il 07/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 1/2026Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 17595/2026Data pubblicazione 03/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 31/05/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Broso-ricorrenti-controAgenzia delle Entrate-intimata-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roman.26865/2025 depositata il 07/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 1/2026Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 17595/2026Data pubblicazione 03/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 31/05/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17595/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris