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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 novembre 2020

Cassazione n. 40583/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo )9' '1-9-t..u.././.4 i LIN *b•J . 12-:75) ca( ipie<rz, (C.a10-3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 26 novembre 2020 il Giudice di Pace di Roma ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 14 co.5 bis e 5 ter del d.lgs. n.286 del 1998.

La inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale (come da provvedimento emesso dal Questore di Roma) è stata accertata il 16 aprile 2020.

L'imputato, giudicato in assenza, è stato condannato alla pena di euro 8.000,00 di multa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], con introduzione di più motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e violazione del diritto alla prova in riferimento alla mancata ammissione dei testimoni di lista indicati dal Pubblico Ministero.

Si evidenzia che il Giudice ha ritenuto, senza l'accordo delle parti, di acquisire la intera documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e di ritenere, sulla scorta di detta documentazione, superflua la prova testimoniale.

Tale modus procedendi, si afferma, ha privato la difesa della facoltà di realizzare il controesame dei testi di accusa e, peraltro, la decisione adottata in udienza - su modulo prestampato - non indica in modo espresso le ragioni della superfluità né indica quali siano i documenti acquisiti.

Si evidenzia, quanto all'interesse difensivo, che la facoltà di controesaminare il verbalizzante era finalizzata ad approfondire il contesto della avvenuta identificazione e l'avvenuta rappresentazione di ragioni impeditive tali da giustificare l'inottemperanza all'ordine di allontanamento. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione.

Si ritiene meramente apparente il percorso giustificativo della decisione, non contenente alcun preciso riferimento al fatto di reato e alla condotta tenuta dall'imputato. 2.3 Al terzo motivo si deduce vizio processuale relativo alla dichiarazione di assenza.

Non è stata compiuta, si afferma, alcuna verifica concreta sulle modalità di realizzazione della elezione di domicilio e sulla conoscenza del procedimento in capo al Rital. 2.4 Al quarto motivo si deduce il vizio di omessa pronunzia sulla ipotesi di proscioglimento per la particolare tenuità dell'offesa.3.

Il ricorso è fondato, al primo motivo, da ritenersi assorbente. 3.1 La doglianza introduce un tema relativo alla ritualità del procedimento probatorio che'va valutato ai sensi dell'art.606 co.1 lett. c) cod.proc.pen. in riferimento a quanto previsto dall'art.526 co.1 cod.proc.pen., disposizione che testualmente recita: il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

Ed invero dal verbale di udienza (allegato all'atto di ricorso) effettivamente risulta che il Giudice di Pace ha ritenuto 'superflua' la prova testimoniale (rappresentata dal teste dell'accusa) dopo aver acquisito la 'documentazione' prodotta dal pubblico ministero.

Non viene indicato espressamente (neanche in sentenza) quale sia detta documentazione, né motivata la ragione della superfluità. 3.2 Simile modo di procedere realizza, in fatto e in diritto, una non consentita elusione della previsione di legge di cui agli articoli 493 co.3 cod.proc.pen. e 29 comma 7 d.lgs. n.274 del 2000 , disposizioni che prevedono, a fini di acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, il consenso delle parti.

Ciò si afferma in ragione del fatto che dalla sentenza emerge come la decisione sia stata adottata senza l'escussione del teste di lista della pubblica accusa che ebbe ad accertare la presenza dell'imputato nel territorio nazionale e la circostanza di fatto della mancata ottemperanza al provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Roma.

Da ciò si desume agevolmente che la 'documentazione' sommariamente citata nel verbale di udienza comprendeva non solo materiale di tipo strettamente documentale (il provvedimento amministrativo di allontanamento, ad esempio, va ritenuto tale, essendosi formato prima dell'inizio del procedimento penale e per finalità sue proprie) che ben poteva essere acquisito indipendentemente dal consenso della difesa, ma anche la informativa relativa alla constatazione ed elaborazione della notizia di reato ai sensi dell'art. 347 cod.proc.pen., da ritenersi atto del procedimento.

Solo simile tipologìa di acquisizione pone, in effetti, le condizioni logiche per ritenere 'superfluo' l'esame del teste di lista del pubblico ministero, soggetto che ebbe ad operare la constatazione della presenza dell'imputato nel territorio nazionale. 3.3 Ciò posto, le disposizioni di legge rilevanti risultano essere — più correttamente di come dedotto nell'atto di ricorso — quelle di cui agli artt. 493 co.3 cod.proc.pen. e 29 comma 7.d.lgs. n.274 del 2000, disposizioni che vietano l'acquisizione di atti di indagine al fascicolo del dibattimento, salva la ipotesi della irripetibilità ontologica (art.431 co.1 lett. b-c), in assenza del consenso delle parti.L'acquisizione è stata operata, in altre parole, in surroga della testimonianza del teste 'di polizia giudiziaria che ebbe a realizzare l'accertamento del fatto (indicato in lista dall'organo dell'accusa), rappresentato non solo dalla constatazione della presenza del soggetto nel territorio nazionale (nonostante l'ordine di allontanamento), ma anche da ogni altro dato di contesto (condizioni materiali, condizioni di salute, eventuali verifiche su impedimenti addotti o altro) utile alla qualificazione della condotta penalmente rilevante (dato che la disposizione incriminatrice richiede la verifica della assenza di giustificato motivo). 3.4 Non può dunque qualificarsi l'avvenuta acquisizione come legittimo inserimento di un atto irripetibile nel fascicolo per il dibattimento, posto che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte solo la relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile e, quindi, acquisibile al fascicolo per il dibattimento, diversamente dalla relazione contenente la mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria o consistente nella documentazione di acquisizione di una notizia di reato o nella descrizione dello svolgimento delle indagini (così, di recente, Sez.

III n. 26189 del 28.3.2019, rv 276081), che è atto ripetibile . 3.5 Da quanto rilevato sopra deriva la violazione di disposizioni processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, posto che la illegittima acquisizione dell'atto di indagine - non irripetibile - determina, trattandosi peraltro dell'unica fonte di prova, la violazione della generale previsione di legge di cui all'articolo 526 cod.proc.pen.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo, con assorbimento delle ulteriori censure.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo )9' '1-9-t..u.././.4 i LIN *b•J . 12-:75) ca( ipie<rz, (C.a10-3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 26 novembre 2020 il Giudice di Pace di Roma ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 14 co.5 bis e 5 ter del d.lgs. n.286 del 1998. La inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale (come da provvedimento emesso dal Questore di Roma) è stata accertata il 16 aprile 2020. L'imputato, giudicato in assenza, è stato condannato alla pena di euro 8.000,00 di multa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], con introduzione di più motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e violazione del diritto alla prova in riferimento alla mancata ammissione dei testimoni di lista indicati dal Pubblico Ministero. Si evidenzia che il Giudice ha ritenuto, senza l'accordo delle parti, di acquisire la intera documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e di ritenere, sulla scorta di detta documentazione, superflua la prova testimoniale. Tale modus procedendi, si afferma, ha privato la difesa della facoltà di realizzare il controesame dei testi di accusa e, peraltro, la decisione adottata in udienza - su modulo prestampato - non indica in modo espresso le ragioni della superfluità né indica quali siano i documenti acquisiti. Si evidenzia, quanto all'interesse difensivo, che la facoltà di controesaminare il verbalizzante era finalizzata ad approfondire il contesto della avvenuta identificazione e l'avvenuta rappresentazione di ragioni impeditive tali da giustificare l'inottemperanza all'ordine di allontanamento. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Si ritiene meramente apparente il percorso giustificativo della decisione, non contenente alcun preciso riferimento al fatto di reato e alla condotta tenuta dall'imputato. 2.3 Al terzo motivo si deduce vizio processuale relativo alla dichiarazione di assenza. Non è stata compiuta, si afferma, alcuna verifica concreta sulle modalità di realizzazione della elezione di domicilio e sulla conoscenza del procedimento in capo al Rital. 2.4 Al quarto motivo si deduce il vizio di omessa pronunzia sulla ipotesi di proscioglimento per la particolare tenuità dell'offesa.3. Il ricorso è fondato, al primo motivo, da ritenersi assorbente. 3.1 La doglianza introduce un tema relativo alla ritualità del procedimento probatorio che'va valutato ai sensi dell'art.606 co.1 lett. c) cod.proc.pen. in riferimento a quanto previsto dall'art.526 co.1 cod.proc.pen., disposizione che testualmente recita: il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Ed invero dal verbale di udienza (allegato all'atto di ricorso) effettivamente risulta che il Giudice di Pace ha ritenuto 'superflua' la prova testimoniale (rappresentata dal teste dell'accusa) dopo aver acquisito la 'documentazione' prodotta dal pubblico ministero. Non viene indicato espressamente (neanche in sentenza) quale sia detta documentazione, né motivata la ragione della superfluità. 3.2 Simile modo di procedere realizza, in fatto e in diritto, una non consentita elusione della previsione di legge di cui agli articoli 493 co.3 cod.proc.pen. e 29 comma 7 d.lgs. n.274 del 2000 , disposizioni che prevedono, a fini di acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, il consenso delle parti. Ciò si afferma in ragione del fatto che dalla sentenza emerge come la decisione sia stata adottata senza l'escussione del teste di lista della pubblica accusa che ebbe ad accertare la presenza dell'imputato nel territorio nazionale e la circostanza di fatto della mancata ottemperanza al provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Roma. Da ciò si desume agevolmente che la 'documentazione' sommariamente citata nel verbale di udienza comprendeva non solo materiale di tipo strettamente documentale (il provvedimento amministrativo di allontanamento, ad esempio, va ritenuto tale, essendosi formato prima dell'inizio del procedimento penale e per finalità sue proprie) che ben poteva essere acquisito indipendentemente dal consenso della difesa, ma anche la informativa relativa alla constatazione ed elaborazione della notizia di reato ai sensi dell'art. 347 cod.proc.pen., da ritenersi atto del procedimento. Solo simile tipologìa di acquisizione pone, in effetti, le condizioni logiche per ritenere 'superfluo' l'esame del teste di lista del pubblico ministero, soggetto che ebbe ad operare la constatazione della presenza dell'imputato nel territorio nazionale. 3.3 Ciò posto, le disposizioni di legge rilevanti risultano essere — più correttamente di come dedotto nell'atto di ricorso — quelle di cui agli artt. 493 co.3 cod.proc.pen. e 29 comma 7.d.lgs. n.274 del 2000, disposizioni che vietano l'acquisizione di atti di indagine al fascicolo del dibattimento, salva la ipotesi della irripetibilità ontologica (art.431 co.1 lett. b-c), in assenza del consenso delle parti.L'acquisizione è stata operata, in altre parole, in surroga della testimonianza del teste 'di polizia giudiziaria che ebbe a realizzare l'accertamento del fatto (indicato in lista dall'organo dell'accusa), rappresentato non solo dalla constatazione della presenza del soggetto nel territorio nazionale (nonostante l'ordine di allontanamento), ma anche da ogni altro dato di contesto (condizioni materiali, condizioni di salute, eventuali verifiche su impedimenti addotti o altro) utile alla qualificazione della condotta penalmente rilevante (dato che la disposizione incriminatrice richiede la verifica della assenza di giustificato motivo). 3.4 Non può dunque qualificarsi l'avvenuta acquisizione come legittimo inserimento di un atto irripetibile nel fascicolo per il dibattimento, posto che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte solo la relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile e, quindi, acquisibile al fascicolo per il dibattimento, diversamente dalla relazione contenente la mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria o consistente nella documentazione di acquisizione di una notizia di reato o nella descrizione dello svolgimento delle indagini (così, di recente, Sez. III n. 26189 del 28.3.2019, rv 276081), che è atto ripetibile . 3.5 Da quanto rilevato sopra deriva la violazione di disposizioni processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, posto che la illegittima acquisizione dell'atto di indagine - non irripetibile - determina, trattandosi peraltro dell'unica fonte di prova, la violazione della generale previsione di legge di cui all'articolo 526 cod.proc.pen. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo, con assorbimento delle ulteriori censure. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pac
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