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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 2024

Cassazione n. 32774/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6369- 202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via Ofanto n. 18 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, v ia Picardi 4/C, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti – Ric. 2021 n.6369sez.

S2 - ud. 26 - 11 - 20 21 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di chiamati all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 4464/2020della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con atto di citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1031/2013 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui, tra l’altro, è stata dichiarata inammissibile la domanda di rendiconto da loro avanzata nei confronti dei coeredi rimasti nel possesso esclusivo dei beni ereditari; - con sentenza n. 4464/2020, la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amura e con [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto appello incidentale sulle spese, nonché nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di chiamati all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la domanda di rendiconto e condanna to in conseguenza [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a tale titolo, della somma di Euro 23.598,86 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e della stessa somma a favore di [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento dell’appello incidentale, ha altresì modificato la statuizione sulle spese; Ric. 2021 n.6369sez.

S2 - ud. 26 - 11 - 20 21 - 3 - - avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amura hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contestando, in particolare, la mancata dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e denunciando la violazione dei parametri di liquidazione delle spese; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di chiamati all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese; -con separati e successivi atti, le ricorrenti ha nno rinunciato al ricorso con due accord i transattiv i stragiudizial i intervenut i nelle more del presente giudizio, e hanno chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese; -i controricorrenti hanno sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018); Ric. 2021 n.6369sez.

S2 - ud. 26 - 11 - 20 21 - 4 - p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6369- 202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via Ofanto n. 18 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, v ia Picardi 4/C, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti – Ric. 2021 n.6369sez. S2 - ud. 26 - 11 - 20 21 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di chiamati all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 4464/2020della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con atto di citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1031/2013 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui, tra l’altro, è stata dichiarata inammissibile la domanda di rendiconto da loro avanzata nei confronti dei coeredi rimasti nel possesso esclusivo dei beni ereditari; - con sentenza n. 4464/2020, la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amura e con [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto appello incidentale sulle spese, nonché nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di chiamati all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la domanda di rendiconto e condanna to in conseguenza [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a tale titolo, della somma di Euro 23.598,86 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e della stessa somma a favore di [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento dell’appello incidentale, ha altresì modificato la statuizione sulle spese; Ric. 2021 n.6369sez. S2 - ud. 26 - 11 - 20 21 - 3 - - avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amura hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contestando, in particolare, la mancata dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e denunciando la violazione dei parametri di liquidazione delle spese; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di chiamati all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese; -con separati e successivi atti, le ricorrenti ha nno rinunciato al ricorso con due accord i transattiv i stragiudizial i intervenut i nelle more del presente giudizio, e hanno chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese; -i controricorrenti hanno sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018); Ric. 2021 n.6369sez. S2 - ud. 26 - 11 - 20 21 - 4 - p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell
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