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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22527/2026

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NDREA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]SIPONE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 28/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.letta la memoria di replica inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato il decreto pronunziato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 aprile2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che vedeva quali terzi interessati StefaniaTommasini (ex moglie), ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli).

Veniva, così, dispostala confisca di numerosi beni immobili di diversa metratura siti in Roma ed intestatialla ex moglie ed ai figli nonché quote sociali, crediti per anticipazione soci nonché,infine, il capitale sociale ed il complesso aziendale di due società, tutti beni, questiultimi, intestati al proposto.2.

Con unico atto, il proposto ed i terzi interessati hanno presentato ricorsoavverso il decreto della Corte d'appello per i seguenti motivi.2.1 Violazione di legge con riferimento all'inosservanza o all’erroneaapplicazione dell'art. 5 d. lgs. 159/2011 sulla competenza.Premesso che la proposta avanzata dal pubblico ministero aveva inizialmentead oggetto tanto la misura di prevenzione personale quanto quella patrimoniale,osserva il ricorrente, occorre ricordare che il complesso degli articoli da 2 a 5 delc.d. codice antimafia, prevede che l’iniziativa per la proposizione della richiesta dimisura di sicurezza competa alle autorità amministrative, di investigazione nonchédi indagine penale che fanno riferimento territoriale al concetto di residenza delproposto o, in difetto, alla sua dimora.

Ebbene, il proposto risulta indubitabilmenteresidente in Austria, mentre in Italia egli risulta avere, al più, la dimora, collocatain Roma, città di cui egli è originario ed ove vivono la ex moglie ed i figli.2.2 Il secondo motivo contesta il giudizio sulla pericolosità sociale del propostodeducendo violazione di legge con riferimento alla inosservanza o erroneaapplicazione degli artt. 1 e 4, comma 1, lett. b) e c) d. lgs. 159/2011.Tanto gli elementi valorizzati per giustificare la sussistenza della pericolositàspecifica quanto quelli posti a fondamento della pericolosità generica (esiti delprocedimento “Galassia”; controlli di polizia in compagnia di soggetto gravato daprecedenti penali per esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa nonchéassociazione per delinquere; plurime segnalazioni, tra Bergamo e Roma, aventi adoggetto fattispecie associative legate all'attività di scommesse illecite nonché lasegnalazione all'autorità giudiziaria di Lecce per il reato di associazione perdelinquere finalizzata all'esercizio abusivo di giochi a scommesse) risultano deltutto privi dei requisiti minimi normativamente imposti per l'applicazione delprovvedimento ablativo di prevenzione.In particolare, in relazione alla fattispecie più rilevante, che vede il propostorinviato a giudizio in [OSCURATO:PERSONA] per reati associativi legati ai ‘giri’ di scommesseclandestine, in unione con esponenti di vertice del clan Tegano, è venuto meno, aseguito delle decisioni assunte tanto in materia cautelare che nel merito, ciò chegiustificava la contestazione della pericolosità specifica, vale a dire la aggravante‘mafiosa’ della finalità di agevolare il clan ‘ndranghetista.Pur nella diversità del contesto valutativo, tra giudizio di cognizione e giudiziodi prevenzione, tale significativo mutamento del quadro fattuale, avrebbe dovutoessere considerato, per essere maggiormente valorizzato.Si sostiene, da parte della difesa, che ci si trovi innanzi ad una motivazionemeramente apparente, non solo perché, a fronte di un provvedimento di oltre 80pagine, l'effettiva motivazione si riduce a poco più di una decina, ma anche perché,pur al cospetto di puntuali osservazioni contenute dell'atto di impugnazione,dirette ad evidenziare che la giustificazione del provvedimento genetico eracostituita esclusivamente dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dalcontenuto di una conversazione captata tra il [OSCURATO:PERSONA] e tal Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamotivazione del provvedimento impugnato è del tutto carente, nella misura in cui,superando le allegazioni e le argomentazioni difensive, il Tribunale, prima, e laCorte d'appello, poi, liquidano la questione con un vuoto e ridondante richiamo aidifferenti standard probatori richiesti dal procedimento di prevenzione nel cuiambito non sono necessari i riscontri tipicamente richiesti per formare piena provanel processo penale.Va poi sottolineato che, in relazione alle ulteriori vicende processuali addottea giustificazione del provvedimento ablatorio, vi sono stati esiti assolutori, tanto alivello processuale che, addirittura, preprocessuale, cosicché l’unico elementoresiduo di contestazione risulta il controllo del proposto in compagnia di unsoggetto sospetto, in una occasione, senza che dall’episodio sia derivata alcunaconseguenza sul piano giudiziario.Motivando nel senso della pericolosità, pur alla luce dei riportati esiti negatividei procedimenti penali iniziati, o nemmeno giunti alla soglia processuale, la Corteha sostanzialmente formulato una nuova figura di pericolosità, sufficiente agiustificare una confisca di prevenzione sulla base del semplice coinvolgimento delproposto nel settore delle scommesse.2.3 Il terzo motivo attiene alla denunciata violazione di legge in cui ilprovvedimento sarebbe incorso nell’applicazione degli artt. 1, 4 lett. b e c, 16, 1924 e 25 d. lgs. 159/2011 in relazione a liceità del reddito del proposto ed allasperequazione patrimoniale rispetto all’entità del reddito disponibile.In particolare, si contesta la omessa considerazione del reddito generato inAustria nella decade passata e l’affermata (dalla Corte d’appello) impossibilità discindere la componente sana dei redditi da quella inquinata dall’attività criminosa.2.4 Infine, analoghe doglianze vengono formulare in ordine alla liceità dellerisorse ed alla sproporzione patrimoniale dei familiari (o ex familiari) quali terziinteressati.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria concui ha chiesto il rigetto del ricorso mentre la difesa del proposto e dei suoi congiuntiha depositato una memoria di replica a contestazione delle tesi della PartePubblica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso può essere accolto con riferimento alla posizione di StefaniaTomassini, le cui doglianze d’appello non trovano riscontro nel decreto di confisca.Nel resto, vale a dire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli dei due ex coniugi, ilricorso va rigettato, in quanto basato su un motivo non fondato e su altri motivinon consentiti o comunque non fondati.2.

Il primo motivo, che contesta la decisione sulla questione di competenza,non è fondato.Si assume che, essendo il proposto residente all’estero, ove genera o hagenerato nella decade passata la propria ricchezza operando nel settore del giocoe delle scommesse, o, al più, domiciliato in Roma, città di cui è originario ed in cuiancora vivono l’ex moglie ed i figli, egli non ha nulla a che fare, se non,eventualmente, questioni d’affari e rapporti economici, con la [OSCURATO:PERSONA] (come,peraltro, con altre Regioni d’Italia) cosicché non è ivi radicabile la competenza peril procedimento di prevenzione, che va riferita alle autorità (amministrative,d’investigazione o giudiziali) del luogo in cui l’imputato ha un collegamento stabilee stanziale con il territorio italiano.

In questo caso, esclusa la residenza estera,l’unico criterio utilizzabile è quello suppletivo della dimora.2.1 La tesi difensiva non può essere accolta in quanto confligge conl’orientamento costante di questa Corte, in materia di misure di prevenzione.Secondo l’insegnamento di questa Corte, nel procedimento di prevenzione lacompetenza territoriale si radica nel luogo epifanico della pericolosità (Sez.

Un. n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260245 – 01 e numerose altre, siaanteriormente che successivamente).

Con una lunga ed oramai risalente serie diprecedenti (tra cui, a titolo di esempio, Sez. 6, n. 17850 del 27/5/2020, Reinard,Rv. 279027; Sez. 5, n. 1996 del 04/11/2020, dep. 2021, Pantano, Rv. 280328 –01; Sez. 5, n. 29459 del 25/06/2025, Ammendola, Rv. 288521 – 01) si è cosìaffermato che la nozione di dimora del proposto (cui la legge ricollegal‘individuazione della competenza del Tribunale della prevenzione) debba essereinteso come il luogo di manifestazione della pericolosità al momento delladecisione di primo grado, cioè il posto in cui il soggetto abbia manifestatocomportamenti socialmente pericolosi.

Si tratta di un orientamento che mira aconnettere il procedimento all’effettivo centro di interesse criminale ove il propostoha manifestato la propria pericolosità, associandosi alla cosca o gestendo affaricon questa.Nel caso concreto, il giudizio di pericolosità sociale espresso ai sensi dell’art.4 lett. d), del d.lgs. n. 159 del 2011, risulta legato alla pendenza del processoreggino per l’associazione al clan Tegano ed alle interessenze economiche ecriminali ivi sviluppate, ciò che giustifica adeguatamente, e non illogicamente, leragioni di attrazione della Corte reggina.3.

Il secondo motivo non è consentito poiché, pur deducendo una violazionedi legge, mira, in definitiva, a formulare una doglianza attinente al merito, con ilconseguente rischio di attirare la Corte in valutazioni che non le competono, stanteil limite imposto, in materia di misure di prevenzione, dall’art. 10, comma 3, delCodice Antimafia all’accesso in Cassazione alle sole questioni di violazione di legge.La funzione, la vocazione ed il destino di questa Corte è la legittimità, e solola legittimità.

Ed anche laddove è ammesso il vizio di motivazione (che non è ilpresente caso) l’orizzonte è limitato ai tre paradigmatici casi di mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità previsti dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.,vale a dire ad ipotesi in cui viene in gioco il piano della ‘logica formale’ del discorsogiustificativo della sentenza, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedentigradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante unraffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).3.1 Il solco è netto, ed il confine è chiaro: l'equilibrio del sistemagiurisdizionale ordinario italiano si caratterizza, come ha efficacemente osservatoacuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, nel sensoche alla Corte è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sullacontroversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nelrispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito; ondela soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale dellasomma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti.

Se tale confine deve esseresempre rispettato, tanto più questa regola vale quando il motivo sul vizio dimotivazione non è in radice consentito ed è destinato, pertanto, ad essereinammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).Né si può pretendere di introdurre tale tipo di valutazione sulla motivazionedenunciandone l’apparenza, come spesso – ed anche nel presente caso – avviene.L’apparenza motivazionale costituisce una categoria di elaborazionegiurisprudenziale che si concretizza solo allorché l’apparato giustificativopredisposto dal giudice non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezzae logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando dispecifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalleparti (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 94, Pm c/ Bertini, Rv. 196361 - 01)come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n.1831 del 22/04/1994, PM c/ Caldaras, Rv. 197465-01; Sez. 1, n. 43433dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S., Rv.250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, P.C.c/ Bonati, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, P.M. c/ Piscopo, Rv.254161 - 01).

La apparenza motivazionale, può ravvisarsi solamente quando ilprovvedimento sia del tutto privo, nella parte esplicativa, dei requisiti minimi dicoerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibilel'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentativedel provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni chehanno giustificato il provvedimento (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv.266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, 6 Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020,Mulè, Rv. 279284).Le ipotesi esposte attengono, come si vede, a situazioni estreme, patologichedell’apparato motivazionale, che non si rinvengono nel caso concreto, nonrisultando apparente la motivazione del provvedimento impugnato.Il giudizio sul fatto si ferma un gradino sotto la legittimità e non può essererimesso in discussione attraverso la denuncia della apparenza motivazionale, al difuori dei casi estremi richiamati.3.2 In realtà, la Corte d’appello, dopo ampia illustrazione delle premessefattuali e dell’antefatto procedurale, risponde alle doglianze della difesa in unadecina di pagine, vuoi facendo riferimento alla motivazione già fornita dalTribunale, condividendone la trama, vuoi aggiungendo le proprie considerazioni,laddove necessario.Vengono affrontati, così, tutti i temi sul tappeto, dalla questione dicompetenza, risolta in linea con la giurisprudenza sopra citata, alla illustrazionedei diversi principi che regolano i giudizi di prevenzione rispetto a quelli dicognizione penale ordinaria, nonché dei diversi oneri probatori e della minoreesigenza di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che ilprocedimento preventivo consente.Viene così ricomposto il quadro del duplice ruolo ricoperto per oltre un lustro,all’interno della seconda decade di questo secolo, dal [OSCURATO:PERSONA], nelle relazioni con lacosca reggina, di imprenditore, dotato di indubbie capacità tecniche ma anche distrumento asservito, pur in una posizione di rilievo, ai più ampi disegni del clanguidato dai Tegano.

La Corte enfatizza, a dispetto della assoluzione per la vicendapugliese, di cui dimostra di tener conto, ma di non ritenerla di significato sradicantedella pericolosità accumulata in [OSCURATO:PERSONA], che la posizione raggiunta dal [OSCURATO:PERSONA] èsintomatica della simbiosi con la cosca, tanto a livello organizzativo, comelogistico, che, pure, finanziario, essendo necessario un appoggio territoriale perreperire gestori che si possano ‘mettere a posto’, per trovare gli ‘spalloni’ per iltrasporto del denaro ‘nero’ prodotto dalle giocate, fino alla creazione delle formedi finanziamento (c.d. co-banco), atte anche ad assicurare la ripulitura di denaro‘ndranghetista di dubbia origine.In tutto l’apparato motivazionale non vi è un solo passaggio che appaiaincomprensibile, oscuro, basato su frasi di stile o redatto sulla base di unformulario ‘prestampato’.

Conseguentemente, la doglianza della difesa in merito èradicalmente ‘scentrata’ rispetto al concetto giurisprudenziale di apparenzamotivazionale e va respinta, conducendo il secondo motivo all’inammissibilità inbase al disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen..4.

Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati unitariamente,riguardando profili analoghi e tematiche ‘parallele’.Con l’eccezione di quanto si va a dire in relazione alla [OSCURATO:PERSONA], essi sonoampiamente ripetitivi delle analoghe doglianze già formulate in appello ed iviadeguatamente affrontate e risolte nella motivazione del decreto della Corted’appello.

In particolare, si insiste sulla natura di lavoro dipendente dei redditipercepiti in Austria e sulla distinguibilità, nell’ambito dei redditi percepiti, tra quellileciti e quelli illeciti.In realtà, risulta adeguatamente dimostrata la reale natura del rapporto traSipone e la società SKS 365, dal proposto ceduta (nel corso di due annualità) adun fondo olandese (Rampathos) per importi assai rilevanti; il che non inficia ilrilievo della Corte di appello (pg. 34) circa il fatto che il suo impegno criminale inuna attività delittuosa produttiva di illecito ed ingente profitto ha costituito persvariate annualità una componente più che significativa delle sue entratefinanziarie.Del tutto consolidata è, poi, l’affermazione per cui vanno consideratiavvelenati i frutti dell’albero contaminato alla radice, ovvero, fuor di metafora, ifrutti della società dedita all’attività illecita, reinvestiti o meno nella impresa, chenon riescono a ‘purificarsi’ solo perché la attività venga svolta in forma regolare.Diverso, invece, è il discorso in relazione alla posizione della Tomassini, cheeffettivamente pare essere stata indebitamente accomunata alla sorte dell’exmarito, a dispetto della puntuale allegazione di elementi giustificativi di unapropria, autonoma capacità reddituale risalente (allegato 29 a memoria difensiva,fin dal primo grado, riproposto in sede di ricorso), che avrebbe richiesto unospecifico confronto che la Corte ha omesso, concludendo a pg. 84 nel senso checostei “derivava le sue possidenze economiche dalle interessenze societariericonducibili al coniuge, non godendo di redditi propri con i quali poter soddisfareil debito contratto”.In relazione a tale ricorrente, è necessario quindi annullare il decreto, per unnuovo giudizio da parte della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA].5.

Tutti gli altri ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), vedendo rigettati irispettivi ricorsi, vanno condannati al pagamento delle spese processuali, ex art.616 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvioper nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condannaal pagamento delle spese processuali.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NDREA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]SIPONE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 28/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.letta la memoria di replica inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato il decreto pronunziato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 aprile2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che vedeva quali terzi interessati StefaniaTommasini (ex moglie), ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli). Veniva, così, dispostala confisca di numerosi beni immobili di diversa metratura siti in Roma ed intestatialla ex moglie ed ai figli nonché quote sociali, crediti per anticipazione soci nonché,infine, il capitale sociale ed il complesso aziendale di due società, tutti beni, questiultimi, intestati al proposto.2. Con unico atto, il proposto ed i terzi interessati hanno presentato ricorsoavverso il decreto della Corte d'appello per i seguenti motivi.2.1 Violazione di legge con riferimento all'inosservanza o all’erroneaapplicazione dell'art. 5 d. lgs. 159/2011 sulla competenza.Premesso che la proposta avanzata dal pubblico ministero aveva inizialmentead oggetto tanto la misura di prevenzione personale quanto quella patrimoniale,osserva il ricorrente, occorre ricordare che il complesso degli articoli da 2 a 5 delc.d. codice antimafia, prevede che l’iniziativa per la proposizione della richiesta dimisura di sicurezza competa alle autorità amministrative, di investigazione nonchédi indagine penale che fanno riferimento territoriale al concetto di residenza delproposto o, in difetto, alla sua dimora. Ebbene, il proposto risulta indubitabilmenteresidente in Austria, mentre in Italia egli risulta avere, al più, la dimora, collocatain Roma, città di cui egli è originario ed ove vivono la ex moglie ed i figli.2.2 Il secondo motivo contesta il giudizio sulla pericolosità sociale del propostodeducendo violazione di legge con riferimento alla inosservanza o erroneaapplicazione degli artt. 1 e 4, comma 1, lett. b) e c) d. lgs. 159/2011.Tanto gli elementi valorizzati per giustificare la sussistenza della pericolositàspecifica quanto quelli posti a fondamento della pericolosità generica (esiti delprocedimento “Galassia”; controlli di polizia in compagnia di soggetto gravato daprecedenti penali per esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa nonchéassociazione per delinquere; plurime segnalazioni, tra Bergamo e Roma, aventi adoggetto fattispecie associative legate all'attività di scommesse illecite nonché lasegnalazione all'autorità giudiziaria di Lecce per il reato di associazione perdelinquere finalizzata all'esercizio abusivo di giochi a scommesse) risultano deltutto privi dei requisiti minimi normativamente imposti per l'applicazione delprovvedimento ablativo di prevenzione.In particolare, in relazione alla fattispecie più rilevante, che vede il propostorinviato a giudizio in [OSCURATO:PERSONA] per reati associativi legati ai ‘giri’ di scommesseclandestine, in unione con esponenti di vertice del clan Tegano, è venuto meno, aseguito delle decisioni assunte tanto in materia cautelare che nel merito, ciò chegiustificava la contestazione della pericolosità specifica, vale a dire la aggravante‘mafiosa’ della finalità di agevolare il clan ‘ndranghetista.Pur nella diversità del contesto valutativo, tra giudizio di cognizione e giudiziodi prevenzione, tale significativo mutamento del quadro fattuale, avrebbe dovutoessere considerato, per essere maggiormente valorizzato.Si sostiene, da parte della difesa, che ci si trovi innanzi ad una motivazionemeramente apparente, non solo perché, a fronte di un provvedimento di oltre 80pagine, l'effettiva motivazione si riduce a poco più di una decina, ma anche perché,pur al cospetto di puntuali osservazioni contenute dell'atto di impugnazione,dirette ad evidenziare che la giustificazione del provvedimento genetico eracostituita esclusivamente dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dalcontenuto di una conversazione captata tra il [OSCURATO:PERSONA] e tal Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamotivazione del provvedimento impugnato è del tutto carente, nella misura in cui,superando le allegazioni e le argomentazioni difensive, il Tribunale, prima, e laCorte d'appello, poi, liquidano la questione con un vuoto e ridondante richiamo aidifferenti standard probatori richiesti dal procedimento di prevenzione nel cuiambito non sono necessari i riscontri tipicamente richiesti per formare piena provanel processo penale.Va poi sottolineato che, in relazione alle ulteriori vicende processuali addottea giustificazione del provvedimento ablatorio, vi sono stati esiti assolutori, tanto alivello processuale che, addirittura, preprocessuale, cosicché l’unico elementoresiduo di contestazione risulta il controllo del proposto in compagnia di unsoggetto sospetto, in una occasione, senza che dall’episodio sia derivata alcunaconseguenza sul piano giudiziario.Motivando nel senso della pericolosità, pur alla luce dei riportati esiti negatividei procedimenti penali iniziati, o nemmeno giunti alla soglia processuale, la Corteha sostanzialmente formulato una nuova figura di pericolosità, sufficiente agiustificare una confisca di prevenzione sulla base del semplice coinvolgimento delproposto nel settore delle scommesse.2.3 Il terzo motivo attiene alla denunciata violazione di legge in cui ilprovvedimento sarebbe incorso nell’applicazione degli artt. 1, 4 lett. b e c, 16, 1924 e 25 d. lgs. 159/2011 in relazione a liceità del reddito del proposto ed allasperequazione patrimoniale rispetto all’entità del reddito disponibile.In particolare, si contesta la omessa considerazione del reddito generato inAustria nella decade passata e l’affermata (dalla Corte d’appello) impossibilità discindere la componente sana dei redditi da quella inquinata dall’attività criminosa.2.4 Infine, analoghe doglianze vengono formulare in ordine alla liceità dellerisorse ed alla sproporzione patrimoniale dei familiari (o ex familiari) quali terziinteressati.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria concui ha chiesto il rigetto del ricorso mentre la difesa del proposto e dei suoi congiuntiha depositato una memoria di replica a contestazione delle tesi della PartePubblica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso può essere accolto con riferimento alla posizione di StefaniaTomassini, le cui doglianze d’appello non trovano riscontro nel decreto di confisca.Nel resto, vale a dire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli dei due ex coniugi, ilricorso va rigettato, in quanto basato su un motivo non fondato e su altri motivinon consentiti o comunque non fondati.2. Il primo motivo, che contesta la decisione sulla questione di competenza,non è fondato.Si assume che, essendo il proposto residente all’estero, ove genera o hagenerato nella decade passata la propria ricchezza operando nel settore del giocoe delle scommesse, o, al più, domiciliato in Roma, città di cui è originario ed in cuiancora vivono l’ex moglie ed i figli, egli non ha nulla a che fare, se non,eventualmente, questioni d’affari e rapporti economici, con la [OSCURATO:PERSONA] (come,peraltro, con altre Regioni d’Italia) cosicché non è ivi radicabile la competenza peril procedimento di prevenzione, che va riferita alle autorità (amministrative,d’investigazione o giudiziali) del luogo in cui l’imputato ha un collegamento stabilee stanziale con il territorio italiano. In questo caso, esclusa la residenza estera,l’unico criterio utilizzabile è quello suppletivo della dimora.2.1 La tesi difensiva non può essere accolta in quanto confligge conl’orientamento costante di questa Corte, in materia di misure di prevenzione.Secondo l’insegnamento di questa Corte, nel procedimento di prevenzione lacompetenza territoriale si radica nel luogo epifanico della pericolosità (Sez. Un. n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260245 – 01 e numerose altre, siaanteriormente che successivamente). Con una lunga ed oramai risalente serie diprecedenti (tra cui, a titolo di esempio, Sez. 6, n. 17850 del 27/5/2020, Reinard,Rv. 279027; Sez. 5, n. 1996 del 04/11/2020, dep. 2021, Pantano, Rv. 280328 –01; Sez. 5, n. 29459 del 25/06/2025, Ammendola, Rv. 288521 – 01) si è cosìaffermato che la nozione di dimora del proposto (cui la legge ricollegal‘individuazione della competenza del Tribunale della prevenzione) debba essereinteso come il luogo di manifestazione della pericolosità al momento delladecisione di primo grado, cioè il posto in cui il soggetto abbia manifestatocomportamenti socialmente pericolosi. Si tratta di un orientamento che mira aconnettere il procedimento all’effettivo centro di interesse criminale ove il propostoha manifestato la propria pericolosità, associandosi alla cosca o gestendo affaricon questa.Nel caso concreto, il giudizio di pericolosità sociale espresso ai sensi dell’art.4 lett. d), del d.lgs. n. 159 del 2011, risulta legato alla pendenza del processoreggino per l’associazione al clan Tegano ed alle interessenze economiche ecriminali ivi sviluppate, ciò che giustifica adeguatamente, e non illogicamente, leragioni di attrazione della Corte reggina.3. Il secondo motivo non è consentito poiché, pur deducendo una violazionedi legge, mira, in definitiva, a formulare una doglianza attinente al merito, con ilconseguente rischio di attirare la Corte in valutazioni che non le competono, stanteil limite imposto, in materia di misure di prevenzione, dall’art. 10, comma 3, delCodice Antimafia all’accesso in Cassazione alle sole questioni di violazione di legge.La funzione, la vocazione ed il destino di questa Corte è la legittimità, e solola legittimità. Ed anche laddove è ammesso il vizio di motivazione (che non è ilpresente caso) l’orizzonte è limitato ai tre paradigmatici casi di mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità previsti dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.,vale a dire ad ipotesi in cui viene in gioco il piano della ‘logica formale’ del discorsogiustificativo della sentenza, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedentigradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante unraffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).3.1 Il solco è netto, ed il confine è chiaro: l'equilibrio del sistemagiurisdizionale ordinario italiano si caratterizza, come ha efficacemente osservatoacuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, nel sensoche alla Corte è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sullacontroversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nelrispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito; ondela soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale dellasomma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti. Se tale confine deve esseresempre rispettato, tanto più questa regola vale quando il motivo sul vizio dimotivazione non è in radice consentito ed è destinato, pertanto, ad essereinammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).Né si può pretendere di introdurre tale tipo di valutazione sulla motivazionedenunciandone l’apparenza, come spesso – ed anche nel presente caso – avviene.L’apparenza motivazionale costituisce una categoria di elaborazionegiurisprudenziale che si concretizza solo allorché l’apparato giustificativopredisposto dal giudice non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezzae logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando dispecifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalleparti (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 94, Pm c/ Bertini, Rv. 196361 - 01)come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n.1831 del 22/04/1994, PM c/ Caldaras, Rv. 197465-01; Sez. 1, n. 43433dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S., Rv.250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, P.C.c/ Bonati, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, P.M. c/ Piscopo, Rv.254161 - 01). La apparenza motivazionale, può ravvisarsi solamente quando ilprovvedimento sia del tutto privo, nella parte esplicativa, dei requisiti minimi dicoerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibilel'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentativedel provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni chehanno giustificato il provvedimento (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv.266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, 6 Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020,Mulè, Rv. 279284).Le ipotesi esposte attengono, come si vede, a situazioni estreme, patologichedell’apparato motivazionale, che non si rinvengono nel caso concreto, nonrisultando apparente la motivazione del provvedimento impugnato.Il giudizio sul fatto si ferma un gradino sotto la legittimità e non può essererimesso in discussione attraverso la denuncia della apparenza motivazionale, al difuori dei casi estremi richiamati.3.2 In realtà, la Corte d’appello, dopo ampia illustrazione delle premessefattuali e dell’antefatto procedurale, risponde alle doglianze della difesa in unadecina di pagine, vuoi facendo riferimento alla motivazione già fornita dalTribunale, condividendone la trama, vuoi aggiungendo le proprie considerazioni,laddove necessario.Vengono affrontati, così, tutti i temi sul tappeto, dalla questione dicompetenza, risolta in linea con la giurisprudenza sopra citata, alla illustrazionedei diversi principi che regolano i giudizi di prevenzione rispetto a quelli dicognizione penale ordinaria, nonché dei diversi oneri probatori e della minoreesigenza di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che ilprocedimento preventivo consente.Viene così ricomposto il quadro del duplice ruolo ricoperto per oltre un lustro,all’interno della seconda decade di questo secolo, dal [OSCURATO:PERSONA], nelle relazioni con lacosca reggina, di imprenditore, dotato di indubbie capacità tecniche ma anche distrumento asservito, pur in una posizione di rilievo, ai più ampi disegni del clanguidato dai Tegano. La Corte enfatizza, a dispetto della assoluzione per la vicendapugliese, di cui dimostra di tener conto, ma di non ritenerla di significato sradicantedella pericolosità accumulata in [OSCURATO:PERSONA], che la posizione raggiunta dal [OSCURATO:PERSONA] èsintomatica della simbiosi con la cosca, tanto a livello organizzativo, comelogistico, che, pure, finanziario, essendo necessario un appoggio territoriale perreperire gestori che si possano ‘mettere a posto’, per trovare gli ‘spalloni’ per iltrasporto del denaro ‘nero’ prodotto dalle giocate, fino alla creazione delle formedi finanziamento (c.d. co-banco), atte anche ad assicurare la ripulitura di denaro‘ndranghetista di dubbia origine.In tutto l’apparato motivazionale non vi è un solo passaggio che appaiaincomprensibile, oscuro, basato su frasi di stile o redatto sulla base di unformulario ‘prestampato’. Conseguentemente, la doglianza della difesa in merito èradicalmente ‘scentrata’ rispetto al concetto giurisprudenziale di apparenzamotivazionale e va respinta, conducendo il secondo motivo all’inammissibilità inbase al disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen..4. Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati unitariamente,riguardando profili analoghi e tematiche ‘parallele’.Con l’eccezione di quanto si va a dire in relazione alla [OSCURATO:PERSONA], essi sonoampiamente ripetitivi delle analoghe doglianze già formulate in appello ed iviadeguatamente affrontate e risolte nella motivazione del decreto della Corted’appello. In particolare, si insiste sulla natura di lavoro dipendente dei redditipercepiti in Austria e sulla distinguibilità, nell’ambito dei redditi percepiti, tra quellileciti e quelli illeciti.In realtà, risulta adeguatamente dimostrata la reale natura del rapporto traSipone e la società SKS 365, dal proposto ceduta (nel corso di due annualità) adun fondo olandese (Rampathos) per importi assai rilevanti; il che non inficia ilrilievo della Corte di appello (pg. 34) circa il fatto che il suo impegno criminale inuna attività delittuosa produttiva di illecito ed ingente profitto ha costituito persvariate annualità una componente più che significativa delle sue entratefinanziarie.Del tutto consolidata è, poi, l’affermazione per cui vanno consideratiavvelenati i frutti dell’albero contaminato alla radice, ovvero, fuor di metafora, ifrutti della società dedita all’attività illecita, reinvestiti o meno nella impresa, chenon riescono a ‘purificarsi’ solo perché la attività venga svolta in forma regolare.Diverso, invece, è il discorso in relazione alla posizione della Tomassini, cheeffettivamente pare essere stata indebitamente accomunata alla sorte dell’exmarito, a dispetto della puntuale allegazione di elementi giustificativi di unapropria, autonoma capacità reddituale risalente (allegato 29 a memoria difensiva,fin dal primo grado, riproposto in sede di ricorso), che avrebbe richiesto unospecifico confronto che la Corte ha omesso, concludendo a pg. 84 nel senso checostei “derivava le sue possidenze economiche dalle interessenze societariericonducibili al coniuge, non godendo di redditi propri con i quali poter soddisfareil debito contratto”.In relazione a tale ricorrente, è necessario quindi annullare il decreto, per unnuovo giudizio da parte della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA].5. Tutti gli altri ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), vedendo rigettati irispettivi ricorsi, vanno condannati al pagamento delle spese processuali, ex art.616 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvioper nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condannaal pagamento delle spese processuali.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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