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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 15079/2026

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NALE di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal procuratore generale che ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con decreto del30 novembre 2023, rigettava l'istanza di ammissione al patrocinio a spese delloStato presentata il 6 novembre 2023 da [OSCURATO:PERSONA], indagato nell'ambito delprocedimento penale R.G.N.R. n. 26409/21.A fondamento del diniego, il [OSCURATO:PERSONA] poneva il superamento della sogliareddituale prevista dall'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rilevando chel'istante risultava percettore di una pensione mensile di euro 500,00 e di redditodi cittadinanza per un importo annuo di euro 8.900,00, sì da pervenire —14.900,00, ritenuto eccedente il limite fissato dalla legge per l'ammissione albeneficio, tenuto conto altresì della composizione del nucleo familiare, formato dadue soggetti.Avverso il provvedimento di rigetto, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ai sensidell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, deducendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse erroneamentecumulato redditi riferibili a due distinte annualità fiscali: il reddito di cittadinanza,percepito nel corso dell'anno 2021, e la pensione, che l'opponente aveva iniziatoa conseguire soltanto a partire dall'anno 2022, essendo cessata contestualmentel’erogazione del reddito di cittadinanza nella misura precedentemente percepita.L'opponente evidenziava, pertanto, che — qualunque fosse l'annualità daassumere quale parametro di riferimento — il reddito effettivamente percepito inciascun periodo fiscale non aveva mai superato la soglia prevista per l'accesso albeneficio: nell'anno 2021, il reddito era stato pari a euro 8.900,00, costituito dalsolo reddito di cittadinanza; nell'anno 2022, la percezione della pensione,comprensiva della tredicesima e di un ulteriore sussidio mensile di euro 100,00,aveva determinato un reddito complessivo di euro 7.700,00.Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 novembre 2025, ha respintol'opposizione, ritenendo condivisibili le motivazioni illustrate dal [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari e, nel confermare il rigetto, ha incentrato la propriamotivazione sulla questione dell'individuazione dell'annualità di riferimento ai finidell'ammissione al beneficio.Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui l'annualitàrilevante è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia maturatol'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi — indipendentementedalla circostanza che la dichiarazione sia stata effettivamente presentata o che ilrelativo termine sia già scaduto, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie,l'annualità da considerare fosse quella del 2022, giacché alla data di presentazionedell'istanza — il 6 novembre 2023 — l'obbligo di presentazione della dichiarazionedei redditi relativa all'anno 2022 doveva ritenersi già maturato, mancando peraltropochi giorni allo spirare del termine di scadenza.Il Tribunale ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio infavore del Ministero della Giustizi, parte resistente costituita.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso per cassazione ai seguenti motivi.2.1 Con la prima censura, il ricorrente denuncia la violazione e l'erroneaapplicazione degli artt. 76 e 92 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 125, comma 3,cod. proc. pen.In particolare, lamenta che l'ordinanza impugnata sarebbe il frutto di unduplice travisamento: quello delle ragioni poste a fondamento del provvedimentodi rigetto emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e quello delle doglianzesvolte dall'opponente in sede di opposizione.Sotto il primo profilo, il ricorrente osserva che il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari non aveva fondato il rigetto sull'individuazione dell'annualità fiscale del2022 quale parametro di riferimento, né aveva svolto alcuna obiezione in ordineall'annualità indicata dall'istante.Il provvedimento reiettivo si era basato, piuttosto, sulla circostanza che ilNatale risultasse percettore di pensione e, al contempo, di reddito di cittadinanza,sommando aritmeticamente le due voci — ancorché riferibili a distinte annualitàfiscali — per raggiungere l'importo complessivo di euro 14.900,00.

In altri termini,aveva assommato redditi non cumulabili, in quanto mai percepiti nel medesimoarco temporale.Sotto il secondo profilo, il ricorrente evidenzia come il Tribunale abbiafrainteso le ragioni dell'opposizione.L'opponente censurava il metodo di calcolo adottato dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari, il quale aveva sommato redditi conseguiti in due differenti periodifiscali.

A riprova di ciò, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sottolineato come — pur a voler considerarerilevante l'anno 2022 — il reddito complessivo percepito in quel periodo fossecomunque inferiore alla soglia ex art. 76 del d.P.R. n. 115/2002.Il ricorrente, sulla base di tali premesse argomentative, lamenta che lamotivazione dell'ordinanza impugnata — in quanto aspecifica rispetto al contenutodel provvedimento opposto e delle doglianze svolte dall'opponente — sia daconsiderarsi meramente apparente e, in quanto tale, integrante un vizioriconducibile alla violazione di legge.2.2.

Con la seconda censura, il ricorrente deduce la violazione e l'erroneaapplicazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 541 cod. proc. pen., inrelazione alla condanna alla rifusione delle spese di giudizio disposta dal Tribunalein favore della parte resistente.Il ricorrente argomenta che l'intero procedimento predisposto per laconcessione del beneficio — in quanto strettamente connesso con il canonedell'effettività della difesa e, dunque, con il principio del giusto processo — non hal'obiettivo di risolvere una controversia tra parti contrapposte, ma si limita averificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza.Pertanto, ritenere che il procedimento de quo sia governato dal principio disoccombenza tra i soggetti necessari contraddittori significherebbe comprometterel'effettività del diritto di difesa, la cui intangibilità è stata ribadita anche dallagiurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 10 del 2022).

Ne discende che lacondanna alla rifusione delle spese disposta dall'ordinanza impugnata sarebbeillegittima e, per l'effetto, meritevole di annullamento.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 76 e 92 deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.,assumendo che l'ordinanza impugnata sia frutto di un duplice travisamento: da unlato, delle ragioni poste a fondamento del decreto di rigetto emesso dal Giudiceper le indagini preliminari; dall'altro, del contenuto delle doglianze articolate insede di opposizione.

Si lamenta, inoltre, che la motivazione del provvedimentoimpugnato risulti aspecifica rispetto al tema devoluto.2.1.

Il motivo è fondato.A fronte di specifica censura, l'ordinanza impugnata non si è confrontata conil nucleo effettivo dell'opposizione.Il Tribunale di Napoli, nel confermare il rigetto, ha infatti incentrato lamotivazione sulla (diversa) questione dell'individuazione dell'annualità diriferimento, affermando che l'anno rilevante fosse il 2022 e non il 2021, erichiamando il criterio della “maturazione” dell'obbligo di presentazione delladichiarazione dei redditi (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239).Così operando, tuttavia, il giudice dell'opposizione ha finito per eludere ladoglianza principale — l'erroneo cumulo di annualità — risolvendo la controversiamediante argomentazioni non pertinenti rispetto al thema decidendum devoluto.2.2.

Ciò chiarito, va precisato che, anche sul distinto profilo dell'individuazionedell'annualità rilevante, l'ordinanza impugnata si colloca entro un indirizzointerpretativo che non riflette l'approdo più recente della giurisprudenza di questaSezione.Invero, il significato da attribuire all'espressione “ultima dichiarazione”,impiegata dall'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha dato luogo a dueopzioni ermeneutiche: secondo un primo orientamento, l'annualità di riferimentoè quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia già maturatol'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ancorché il termine nonsia spirato e la dichiarazione non sia stata materialmente presentata, facendo levasul criterio della “prossimità cronologica” (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020,Cusenza, Rv. 279239; Sez. 4, n. 4358 del 09/01/2024, Bursomanno, Rv. 285707).Un diverso e più recente orientamento, invece, individua l'annualità rilevantein quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, risulti giàscaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, salvo che il richiedenteabbia nel frattempo presentato una nuova dichiarazione, il cui termine siamaturato ma non ancora spirato: in tal caso, occorre fare riferimento aquest'ultima (Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177-01; Sez. 4,n. 43738 del 06/11/2024, Rv. 287208; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri,Rv. 260953; Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone, Rv. 246698).2.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità a tale secondo e più recente indirizzo,che, in chiave di certezza applicativa, ancora il requisito reddituale a un datofiscalmente definito e non meramente “in formazione”, senza peraltro sacrificarel'esigenza di attualità del parametro, ove l'interessato abbia già presentato unadichiarazione più recente.3.

La censura è fondata anche con riferimento alla determinazione della sogliareddituale.In particolare, l'ordinanza impugnata, nel ritenere legittimo il diniego, haavallato un criterio di calcolo fondato sulla sommatoria di emolumenti riferibili adue diverse annualità fiscali, con la conseguente costruzione di un reddito“complessivo” privo di riferibilità ad alcun singolo periodo d'imposta.3.1.

In via preliminare giova richiamare il quadro normativo.L'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 subordina l'ammissione alpatrocinio a spese dello Stato al possesso di un reddito imponibile ai finidell'imposta personale sul reddito, “risultante dall'ultima dichiarazione”, noneccedente la soglia fissata dalla legge (soglia da incrementarsi, ai sensi dell'art.92 del medesimo d.P.R., in ragione della composizione del nucleo familiare).

Nediscende che l'accertamento giudiziale deve avere ad oggetto il redditocomplessivamente conseguito in una determinata annualità fiscale, da individuarsisecondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, restando preclusaqualsivoglia commistione di poste reddituali riferibili a periodi d'imposta differenti,ove non sorretta da puntuale e congrua giustificazione.3.2.Ciò posto, deve rilevarsi che il decreto del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari ha rigettato l'istanza sul rilievo che “l'istante percepisce un redditoannuale superiore al limite previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato in quanto risulta percettore di pensione pari ad euro500,00 mensili oltre al reddito di cittadinanza per un totale annuo dell'importo dieuro 8.900,00 (reddito percepito totale in euro 14.900,00)”.

Il dato obiettivoemergente dall'istanza — e, in quanto tale, non controverso — è che le due vocireddituali considerate appartengono, però, a distinte annualità fiscali: il reddito dicittadinanza è stato percepito nel corso dell'anno 2021; la pensione risulta, invece,conseguita a decorrere dall'anno 2022, in concomitanza con la cessazione dellaprestazione assistenziale.Ne consegue che l'importo di euro 14.900,00, valorizzato quale reddito“complessivo”, non corrisponde al reddito effettivamente riferibile ad alcunaannualità fiscale, ma rappresenta l'esito di una mera addizione contabile di entrateeterogenee sotto il profilo temporale.Un simile modus operandi si pone in contrasto con l'art. 76 del d.P.R. n. 115del 2002, che postula la verifica del reddito relativo a uno specifico periodod'imposta, e non consente di inferire il superamento della soglia mediante lasommatoria indistinta di poste riferite ad anni diversi.In tale prospettiva assume rilievo il principio, di recente ribadito da questaSezione, secondo cui non è consentito sommare automaticamente, ai redditidell'annualità rilevante, introiti percepiti in un'annualità diversa, senza che ilgiudice dia conto — con motivazione puntuale e logicamente coerente — delleragioni per le quali quelle somme dovrebbero ritenersi ancora disponibili nelperiodo d'imposta assunto a parametro.

In difetto, la decisione non può risolversiin una mera addizione aritmetica di voci riferibili a periodi fiscali distinti (Sez. 4,n. 472 del 19/11/2025, dep. 2026, pag. 5, par. 5).Il diniego risulta, pertanto, viziato ab origine, avendo preso le mosse da unreddito costruito mediante cumulo di annualità diverse, senza verifica dellaprotrazione della disponibilità, anziché dal reddito effettivamente conseguito in unsingolo periodo fiscale.3.

Il secondo motivo resta assorbito.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente delTribunale di Napoli.Così è deciso, 12/03/2026Il PresidenteIl Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal procuratore generale che ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con decreto del30 novembre 2023, rigettava l'istanza di ammissione al patrocinio a spese delloStato presentata il 6 novembre 2023 da [OSCURATO:PERSONA], indagato nell'ambito delprocedimento penale R.G.N.R. n. 26409/21.A fondamento del diniego, il [OSCURATO:PERSONA] poneva il superamento della sogliareddituale prevista dall'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rilevando chel'istante risultava percettore di una pensione mensile di euro 500,00 e di redditodi cittadinanza per un importo annuo di euro 8.900,00, sì da pervenire —14.900,00, ritenuto eccedente il limite fissato dalla legge per l'ammissione albeneficio, tenuto conto altresì della composizione del nucleo familiare, formato dadue soggetti.Avverso il provvedimento di rigetto, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ai sensidell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, deducendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse erroneamentecumulato redditi riferibili a due distinte annualità fiscali: il reddito di cittadinanza,percepito nel corso dell'anno 2021, e la pensione, che l'opponente aveva iniziatoa conseguire soltanto a partire dall'anno 2022, essendo cessata contestualmentel’erogazione del reddito di cittadinanza nella misura precedentemente percepita.L'opponente evidenziava, pertanto, che — qualunque fosse l'annualità daassumere quale parametro di riferimento — il reddito effettivamente percepito inciascun periodo fiscale non aveva mai superato la soglia prevista per l'accesso albeneficio: nell'anno 2021, il reddito era stato pari a euro 8.900,00, costituito dalsolo reddito di cittadinanza; nell'anno 2022, la percezione della pensione,comprensiva della tredicesima e di un ulteriore sussidio mensile di euro 100,00,aveva determinato un reddito complessivo di euro 7.700,00.Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 novembre 2025, ha respintol'opposizione, ritenendo condivisibili le motivazioni illustrate dal [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari e, nel confermare il rigetto, ha incentrato la propriamotivazione sulla questione dell'individuazione dell'annualità di riferimento ai finidell'ammissione al beneficio.Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui l'annualitàrilevante è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia maturatol'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi — indipendentementedalla circostanza che la dichiarazione sia stata effettivamente presentata o che ilrelativo termine sia già scaduto, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie,l'annualità da considerare fosse quella del 2022, giacché alla data di presentazionedell'istanza — il 6 novembre 2023 — l'obbligo di presentazione della dichiarazionedei redditi relativa all'anno 2022 doveva ritenersi già maturato, mancando peraltropochi giorni allo spirare del termine di scadenza.Il Tribunale ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio infavore del Ministero della Giustizi, parte resistente costituita.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso per cassazione ai seguenti motivi.2.1 Con la prima censura, il ricorrente denuncia la violazione e l'erroneaapplicazione degli artt. 76 e 92 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 125, comma 3,cod. proc. pen.In particolare, lamenta che l'ordinanza impugnata sarebbe il frutto di unduplice travisamento: quello delle ragioni poste a fondamento del provvedimentodi rigetto emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e quello delle doglianzesvolte dall'opponente in sede di opposizione.Sotto il primo profilo, il ricorrente osserva che il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari non aveva fondato il rigetto sull'individuazione dell'annualità fiscale del2022 quale parametro di riferimento, né aveva svolto alcuna obiezione in ordineall'annualità indicata dall'istante.Il provvedimento reiettivo si era basato, piuttosto, sulla circostanza che ilNatale risultasse percettore di pensione e, al contempo, di reddito di cittadinanza,sommando aritmeticamente le due voci — ancorché riferibili a distinte annualitàfiscali — per raggiungere l'importo complessivo di euro 14.900,00. In altri termini,aveva assommato redditi non cumulabili, in quanto mai percepiti nel medesimoarco temporale.Sotto il secondo profilo, il ricorrente evidenzia come il Tribunale abbiafrainteso le ragioni dell'opposizione.L'opponente censurava il metodo di calcolo adottato dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari, il quale aveva sommato redditi conseguiti in due differenti periodifiscali. A riprova di ciò, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sottolineato come — pur a voler considerarerilevante l'anno 2022 — il reddito complessivo percepito in quel periodo fossecomunque inferiore alla soglia ex art. 76 del d.P.R. n. 115/2002.Il ricorrente, sulla base di tali premesse argomentative, lamenta che lamotivazione dell'ordinanza impugnata — in quanto aspecifica rispetto al contenutodel provvedimento opposto e delle doglianze svolte dall'opponente — sia daconsiderarsi meramente apparente e, in quanto tale, integrante un vizioriconducibile alla violazione di legge.2.2. Con la seconda censura, il ricorrente deduce la violazione e l'erroneaapplicazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 541 cod. proc. pen., inrelazione alla condanna alla rifusione delle spese di giudizio disposta dal Tribunalein favore della parte resistente.Il ricorrente argomenta che l'intero procedimento predisposto per laconcessione del beneficio — in quanto strettamente connesso con il canonedell'effettività della difesa e, dunque, con il principio del giusto processo — non hal'obiettivo di risolvere una controversia tra parti contrapposte, ma si limita averificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza.Pertanto, ritenere che il procedimento de quo sia governato dal principio disoccombenza tra i soggetti necessari contraddittori significherebbe comprometterel'effettività del diritto di difesa, la cui intangibilità è stata ribadita anche dallagiurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 10 del 2022). Ne discende che lacondanna alla rifusione delle spese disposta dall'ordinanza impugnata sarebbeillegittima e, per l'effetto, meritevole di annullamento.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 76 e 92 deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.,assumendo che l'ordinanza impugnata sia frutto di un duplice travisamento: da unlato, delle ragioni poste a fondamento del decreto di rigetto emesso dal Giudiceper le indagini preliminari; dall'altro, del contenuto delle doglianze articolate insede di opposizione. Si lamenta, inoltre, che la motivazione del provvedimentoimpugnato risulti aspecifica rispetto al tema devoluto.2.1. Il motivo è fondato.A fronte di specifica censura, l'ordinanza impugnata non si è confrontata conil nucleo effettivo dell'opposizione.Il Tribunale di Napoli, nel confermare il rigetto, ha infatti incentrato lamotivazione sulla (diversa) questione dell'individuazione dell'annualità diriferimento, affermando che l'anno rilevante fosse il 2022 e non il 2021, erichiamando il criterio della “maturazione” dell'obbligo di presentazione delladichiarazione dei redditi (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239).Così operando, tuttavia, il giudice dell'opposizione ha finito per eludere ladoglianza principale — l'erroneo cumulo di annualità — risolvendo la controversiamediante argomentazioni non pertinenti rispetto al thema decidendum devoluto.2.2. Ciò chiarito, va precisato che, anche sul distinto profilo dell'individuazionedell'annualità rilevante, l'ordinanza impugnata si colloca entro un indirizzointerpretativo che non riflette l'approdo più recente della giurisprudenza di questaSezione.Invero, il significato da attribuire all'espressione “ultima dichiarazione”,impiegata dall'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha dato luogo a dueopzioni ermeneutiche: secondo un primo orientamento, l'annualità di riferimentoè quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia già maturatol'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ancorché il termine nonsia spirato e la dichiarazione non sia stata materialmente presentata, facendo levasul criterio della “prossimità cronologica” (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020,Cusenza, Rv. 279239; Sez. 4, n. 4358 del 09/01/2024, Bursomanno, Rv. 285707).Un diverso e più recente orientamento, invece, individua l'annualità rilevantein quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, risulti giàscaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, salvo che il richiedenteabbia nel frattempo presentato una nuova dichiarazione, il cui termine siamaturato ma non ancora spirato: in tal caso, occorre fare riferimento aquest'ultima (Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177-01; Sez. 4,n. 43738 del 06/11/2024, Rv. 287208; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri,Rv. 260953; Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone, Rv. 246698).2.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità a tale secondo e più recente indirizzo,che, in chiave di certezza applicativa, ancora il requisito reddituale a un datofiscalmente definito e non meramente “in formazione”, senza peraltro sacrificarel'esigenza di attualità del parametro, ove l'interessato abbia già presentato unadichiarazione più recente.3. La censura è fondata anche con riferimento alla determinazione della sogliareddituale.In particolare, l'ordinanza impugnata, nel ritenere legittimo il diniego, haavallato un criterio di calcolo fondato sulla sommatoria di emolumenti riferibili adue diverse annualità fiscali, con la conseguente costruzione di un reddito“complessivo” privo di riferibilità ad alcun singolo periodo d'imposta.3.1. In via preliminare giova richiamare il quadro normativo.L'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 subordina l'ammissione alpatrocinio a spese dello Stato al possesso di un reddito imponibile ai finidell'imposta personale sul reddito, “risultante dall'ultima dichiarazione”, noneccedente la soglia fissata dalla legge (soglia da incrementarsi, ai sensi dell'art.92 del medesimo d.P.R., in ragione della composizione del nucleo familiare). Nediscende che l'accertamento giudiziale deve avere ad oggetto il redditocomplessivamente conseguito in una determinata annualità fiscale, da individuarsisecondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, restando preclusaqualsivoglia commistione di poste reddituali riferibili a periodi d'imposta differenti,ove non sorretta da puntuale e congrua giustificazione.3.2.Ciò posto, deve rilevarsi che il decreto del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari ha rigettato l'istanza sul rilievo che “l'istante percepisce un redditoannuale superiore al limite previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato in quanto risulta percettore di pensione pari ad euro500,00 mensili oltre al reddito di cittadinanza per un totale annuo dell'importo dieuro 8.900,00 (reddito percepito totale in euro 14.900,00)”. Il dato obiettivoemergente dall'istanza — e, in quanto tale, non controverso — è che le due vocireddituali considerate appartengono, però, a distinte annualità fiscali: il reddito dicittadinanza è stato percepito nel corso dell'anno 2021; la pensione risulta, invece,conseguita a decorrere dall'anno 2022, in concomitanza con la cessazione dellaprestazione assistenziale.Ne consegue che l'importo di euro 14.900,00, valorizzato quale reddito“complessivo”, non corrisponde al reddito effettivamente riferibile ad alcunaannualità fiscale, ma rappresenta l'esito di una mera addizione contabile di entrateeterogenee sotto il profilo temporale.Un simile modus operandi si pone in contrasto con l'art. 76 del d.P.R. n. 115del 2002, che postula la verifica del reddito relativo a uno specifico periodod'imposta, e non consente di inferire il superamento della soglia mediante lasommatoria indistinta di poste riferite ad anni diversi.In tale prospettiva assume rilievo il principio, di recente ribadito da questaSezione, secondo cui non è consentito sommare automaticamente, ai redditidell'annualità rilevante, introiti percepiti in un'annualità diversa, senza che ilgiudice dia conto — con motivazione puntuale e logicamente coerente — delleragioni per le quali quelle somme dovrebbero ritenersi ancora disponibili nelperiodo d'imposta assunto a parametro. In difetto, la decisione non può risolversiin una mera addizione aritmetica di voci riferibili a periodi fiscali distinti (Sez. 4,n. 472 del 19/11/2025, dep. 2026, pag. 5, par. 5).Il diniego risulta, pertanto, viziato ab origine, avendo preso le mosse da unreddito costruito mediante cumulo di annualità diverse, senza verifica dellaprotrazione della disponibilità, anziché dal reddito effettivamente conseguito in unsingolo periodo fiscale.3. Il secondo motivo resta assorbito. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente delTribunale di Napoli.Così è deciso, 12/03/2026Il PresidenteIl Consigliere estensore
Decreto Cassazione n. 15079/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris