CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18024-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 39-F, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18024/2017 avverso la sentenza n. 123/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, Numero sezionale 490/2022Numero di raccolta generale 8605/2022 depositata il 12/01/2017; Data pubblicazione 16/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. innanzi il Tribunale di Milano, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 397.778,85 oltre accessori, a titolo di corrispettivo pattuito per la cessione, da parte dell’attore in favore della convenuta, delle azioni della società [OSCURATO:PERSONA], nonché al pagamento della penale, contrattualmente determinata nel 10% del credito. Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della violazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del patto di non concorrenza correlato alla cessione di cui anzidetto, nonché la sua condanna al risarcimento del danno derivante da tale violazione, con eventuale compensazione di detta somma con quanto ancora dovuto dalla TRC per il saldo delle azioni [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 743/2014 il Tribunale, accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto attività in violazione del patto di non concorrenza sottoscritto con TRC, accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento della penale prevista per detta volazione, pari ad € 500.000; rigettava, invece, la domanda principale. Interponeva appello avverso detta decisione il [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 123/2017, resa nella resistenza di TRC, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18024/2017 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 490/2022Numero di raccolta generale 8605/2022 Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e Data pubblicazione 16/03/2022 falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., del D. Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 34/2000 e della L. n. 109/1994, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto integrata la violazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del patto di non concorrenza, senza considerare che –ai sensi della normativa di settore– l’attività di attestazione della sussistenza, in capo ai privati, dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici è svolta dagli organismi di accreditamento (cd. SOA); mentre la diversa attività di certificazione del possesso, da parte dei privati, di sistemi di qualità conformi alle normative europee [OSCURATO:PERSONA] 9000 è svolta dagli organismi di certificazione. Le predette attività sono diverse tra loro, tanto che l'art. 8, lettera B, della L. n. 109/1994 vieta allo stesso soggetto di svolgere tanto le funzioni di certificazione che quelle di attestazione in favore della stessa impresa. Trattandosi –dunque– di attività espressamente preclusa alla SOA, l’attività di certificazione non rientrava nell’ambito del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti. Il motivo è inammissibile. La Corte di Appello afferma (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) che TRC aveva “dettagliatamente descritto la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], lesiva degli interessi di [OSCURATO:PERSONA], spiegando in modo preciso e circostanziato, che l’appellante aveva partecipato alla sottrazione della banca dati di [OSCURATO:PERSONA], mediante numerosi accessi abusivi al server Leonardo; aveva favorito la migrazione dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] verso la società C.Q.O.P.; aveva dirottato la clientele di [OSCURATO:PERSONA] verso la società C.Q.O.P. di nuova costituzione, alla quale aveva offerto la propria consulenza professionale. A supporto dei propri assunti difensivi la convenuta ha offerto copiosa documentazione, dalla F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18024/2017 Numero sezionale 490/2022 quale si evince che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto diversi contatti con Numero di raccolta generale 8605/2022Data pubblicazione 16/03/2022 dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] per indurli ad entrare a far parte della società C.Q.O.P. (così doc. B 15) e che in effetti diversi dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] avevano dato le proprie dimissioni ed erano stati poi assunti dalla predetta C.Q.O.P. (così doc. B 19); risulta poi dai documenti prodotti dall’appellata (B 16 e B 17) che contestualmente ai fatti oggetto di causa C.Q.O.P. aveva aperto una nuova sede in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, dove lavoravano diversi ex dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e che nel periodo oggetto di causa [OSCURATO:PERSONA] aveva perduto numerosi clienti, che erano trasmigrati alla C.Q.O.P. (cfr. prospetto prodotto dall’appellata sub doc. 18)”. Tale passaggio della motivazione dimostra che la Corte distrettuale ha ravvisato, nella condotta complessivamente tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], una violazione del patto di non concorrenza dal medesimo sottoscritto all’atto della cessione, in favore di TRC, delle azioni [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una valutazione in punto di fatto, che non appare attinta dal motivo in esame, con il quale il ricorrente tenta di spostare l’attenzione sulla questione della diversità dell’attività di attestazione, svolta dalle Soa, da quella di certificazione dei requisiti di qualità ISO 9000, che dovrebbe essere svolta da soggetti diversi: questione che, peraltro, la Corte di Appello aveva affrontato (cfr. pag. 6 della sentenza) evidentemente non ritenendola decisiva, tanto è vero che aveva superato la doglianza proprio con la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie poc’anzi riportata testualmente. In questo senso, l’affermazione della Corte di Appello, collocata subito dopo il passaggio suindicato, con la quale si afferma che “L’appellante si è limitato a contestare genericamente le specifiche allegazioni di parte convenuta e le circostanziate prove documentali, offerte da TRC, limitandosi soltanto a sostenere di essere estraneo ai fatti contestati” (cfr. pag. 7 della sentenza, verso la fine) dimostra che il [OSCURATO:PERSONA] non era riuscito a contestare in modo adeguato l’insieme degli elementi di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18024/2017 Numero sezionale 490/2022 prova e dei riscontri documentali allegati da TRC a fondamento della Numero di raccolta generale 8605/2022Data pubblicazione 16/03/2022 domanda riconvenzionale da quest’ultima parte proposta. Sul punto, occorre precisare –anticipando in parte, sul punto, lo scrutinio della seconda censura proposta dal [OSCURATO:PERSONA]– che in questo modo la Corte distrettuale non ha operato una inversione dell’onere della prova, ma ha semplicemente valutato le complessive risultanze dell’istruttoria, concludendo che la tesi prospettata da TRC aveva trovato riscontro, alla luce degli elementi di prova allegati dalla predetta società; elementi che non erano stati superati dalle difese opposte dal [OSCURATO:PERSONA] stesso. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione, operando di fatto un’illecita inversione dell’onere della prova. Il ricorrente lamenta di aver sempre contestato, tanto l’importanza dei dati contenuti nel server denominato “Leonardo”, quanto l’esecuzione di accessi non autorizzati allo stesso, quanto lo svolgimento di attività concorrenziale in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello, dunque, avrebbe errato nel ritenere non contestati i fatti salienti che la convenuta TRC aveva posto a fondamento della propria domanda riconvenzionale, finendo per porre a carico del [OSCURATO:PERSONA] un onere di prova che, invece, sarebbe spettato alla predetta società TRC. Il motivo è inammissibile. Come già anticipato, in parte, in relazione allo scrutinio del primo motivo del ricorso, la Corte di Appello non ha operato alcuna inversione dell’onere della prova, né ha ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base del principio di non contestazione; ha, piuttosto, valutato nel loro complesso le risultanze istruttorie, indicando gli elementi addotti da TRC a sostegno della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta che ha ritenuto probanti, e dando atto che, in relazione agli stessi, il F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18024/2017 [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto alcuna prova contraria, ma si era Numero sezionale 490/2022Numero di raccolta generale 8605/2022 limitato a protestare, in modo generico, la sua estraneità ai fatti di Data pubblicazione 16/03/2022 concorrenza sleale addebitatigli. Fatti che, tuttavia, erano stati – secondo il giudizio in fatto operato dalla Corte territoriale– confermati proprio dalla documentazione e dalle allegazioni istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito. La conclusione della Corte distrettuale, pertanto, si fonda su una valutazione complessiva del materiale istruttorio acquisitor agli atti del giudizio di merito. Sul punto, occorre ribadire che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). La motivazione fornita dalla Corte d’Appello soddisfa il richiamato principio e la censura proposta dal [OSCURATO:PERSONA], in ultima analisi, si appunta sulla valutazione delle prove condotta dal giudice di merito e mira ad accreditare una lettura alternativa di alcuni elementi istruttori, senza considerare che il motivo di ricorso non può ridursi ad una istanza di revisione del giudizio di merito, finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18024/2017 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. Numero sezionale 490/2022Numero di raccolta generale 8605/2022 627790). Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e Data pubblicazione 16/03/2022 falsa applicazione degli art. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente configurato, a carico dell’odierno ricorrente, un onere di specifica contestazione dei fatti allegati da TRC a fondamento della domanda riconvenzionale, senza considerare che il principio di non contestazione non può essere applicato in relazione ai documenti, ma soltanto alle allegazioni in fatto dedotte da ciascuna parte. Il motivo è inammissibile, per gli stessi argomenti indicati in relazione allo scrutinio della seconda doglianza. Con il quarto motivo la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza e violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta da TRC a fondamento della domanda riconvenzionale. Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe considerate, quali documenti rilevanti ai fini della decisione, una consulenza di parte, che non costituirebbe documento, ma semplice allegazione difensiva, ed alcuni documenti provenienti da terzi, che avrebbero potuto al massimo essere apprezzati come prove atipiche, ma certamente non ritenuti decisivi. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile nella prima parte, con la quale il ricorrente attinge la valutazione delle risultanze istruttorie e del fatto condotta dal giudice di merito, che non può essere oggetto, in quanto tale, di revisione in sede di legittimità, a meno che non venga prospettato un vizio di omesso esame di un fatto decisivo (non, quindi, di una prova), di assenza della motivazione (che, nella specie, è presente), di irriducibile contrasto logico tra diverse affermazioni contenute nella stessa (che il ricorrente non deduce) ovvero di violazione di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18024/2017 legge, sotto il profilo della scorretta sussunzione del fatto nella Numero sezionale 490/2022Numero di raccolta generale 8605/2022 fattispecie normativa astratta. Nessuno dei suindicati profili viene Data pubblicazione 16/03/2022 prospettato dalla parte ricorrente, che si limita a contestare il merito della valutazione delle risultanze istruttorie, in tal modo invocando, inammissibilmente, un ulteriore giudizio di fatto. La censura è invece infondata nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto decisiva una consulenza di parte, che non costituirebbe documento ma mera allegazione difensiva, ed alcuni documenti provenienti da terzi, che avrebbero potuto al massimo essere apprezzati come prove atipiche. Quanto alla consulenza di parte, pur dovendosi ribadire che essa costituisce mera difesa, tant’è che la sua produzione non soggiace ad alcuna preclusione processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013, Rv. 626469), occorre evidenziare che, nel caso specifico, non risulta che la Corte di Appello abbia fondato il suo convincimento su di essa. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, non fa riferimento specifico alla consulenza di parte indicata dalla parte ricorrente, ma al complesso degli elementi di prova allegati da TRC, che non sono stati superati (secondo il giudizio di fatto della Corte milanese) dalle controdeduzioni difensive del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, invece, alla documentazione proveniente da terzi, che – ad avviso della parte ricorrente– avrebbe dovuto essere valutata dalla Corte di merito sub specie di prova atipica, o di elemento indiziario, occorre ribadire che effettivamente “Nel processo civile, le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite sono prove atipiche con un valore probatorio meramente indiziario” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38805 del 07/12/2021, Rv. 663166; cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6650 del 09/03/2020, Rv. 657468). Nella specie, tuttavia, detto principio non risulta violato, poiché la Corte di Appello non ha attribuito alcuna valenza “rafforzata” a documenti provenienti da terzi, ma li ha valutati nell’ambito del complessivo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18024/2017 apprezzamento delle risultanze istruttorie, ritenendo, all’esito, Numero sezionale 490/2022Numero di raccolta generale 8605/2022 fondata la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Con il quinto motivo la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e per carenza di motivazione, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte milanese avrebbe sostanzialmente eluso il dovere di motivare la propria decisione, richiamando in modo non corretto il principio di non contestazione e dando per assodati fatti che erano stati in realtà specificamente contestati dal [OSCURATO:PERSONA]. La censura è inammissibile. Come già affermato, la sentenza impugnata non si basa affatto sull’applicazione del principio di non contestazione e contiene una motivazione adeguata e coerente a sostegno della decisione assunta, in punto di fatto, dalla Corte di merito. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18024/2017 Numero sezionale 490/2022 Numero di raccolta generale 8605/2022 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Data pubblicazione 16/03/2022 Sezione Civile, in data 3 marzo 2022. Il Presidente (R.M. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5