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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24999/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VERONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Olga MIGNOLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero volta a ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Sabrina FULLE con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 14 gennaio 2009, irrevocabile in data 19 aprile 2012, derivante dal passaggio in giudicato in data 16 ottobre 2018 della sentenza del Tribunale di Verona in data 21 giugno 2016 relativa a un delitto commesso in data 23 marzo 2016, poiché, qualora la sentenza fosse stata tempestivamente depositata e puntualmente notificata all'imputata, il termine di passaggio in giudicato sarebbe stato anteriore a quello verificatosi per le lungaggini dell'ufficio giudiziario che non possono essere addebitate alla detenuta.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona che denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché i tempi processuali che riguardano l'acquisizione di definitività del provvedimento giudiziario, che ha concesso il beneficio oggetto di revoca «di diritto», non rilevano rispetto alla decorrenza del termine quinquennale previsto dalla norma citata, dovendosi unicamente avere riguardo alla data di passaggio in giudicato della sentenza e a quella di commissione del successivo reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. È stravagante, in effetti, l'affermazione circa l'inapplicabilità dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., che deriverebbe della tardività del deposito della motivazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 14 gennaio 2009, cui ha fatto seguito l'avviso al difensore e all'imputata in data 19 marzo 2012 i quali non hanno proposto l'impugnazione, tanto che la decisione è divenuta irrevocabile in data 19 aprile 2012.

Secondo il giudice dell'esecuzione, il ritardo nel deposito della sentenza impedirebbe di considerare in pregiudizio della imputata il tempo medio tempore trascorso (tra la data di scadenza del termine ordinario per depositare la sentenza e quello di effettivo deposito), poiché, qualora il giudice avesse tempestivamente depositato la sentenza, il reato successivamente consumato in data 23 marzo 2016 sarebbe stato commesso oltre il termine quinquennale di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. e non avrebbe perciò determinato la revoca del beneficio anteriormente concesso.

3. Si tratta di una interpretazione che si caratterizza per l'assoluta ipoteticità dei presupposti interpretativi e che non trova alcun supporto logico e giurisprudenziale.

Il provvedimento impugnato è fondato su un iter argomentativo ipotetico che, inoltre, è del tutto privo di aderenza alla fattispecie oggetto del giudizio.

3.1. Anzitutto, la situazione processuale del deposito tardivo del provvedimento giudiziario, in disparte le eventuali conseguenze disciplinari per il magistrato, è specificamente regolata dalla legge che prevede: la garanzia processuale dell'avviso di deposito all'imputato (art. 548, comma 2, cod. proc. pen.) da cui decorrono i termini di impugnazione in suo favore (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.); la prescrizione del reato (art. 157 e segg. cod. pen.) e l'improcedibilità dell'azione penale (art. 344-bis cod. proc. pen.) per decorso dei termini rispettivamente stabiliti.

Da ciò si desume che nessun pregiudizio processuale e sostanziale deriva all'imputato dal tardivo deposito della sentenza di condanna.

3.2. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo costantemente affermato che «in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 168 cod. pen. deve calcolarsi partendo non dalla prima applicazione del precedente beneficio, ma dal passaggio in giudicato della sentenza relativa» (Sez. 4, n. 1963 del 25/11/1998 - dep. 1999, Spina, Rv. 213229; Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004 - dep. 2005, Birriolo, Rv. 230542; Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234893; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095), sicché, essendo irrilevante il lasso temporale che intercorre tra la condanna e l'irrevocabilità, a nulla rileva il tempo intercorso tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione.

3.3. Deve perciò concludersi che, in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. deve calcolarsi partendo dalla data di passaggio in giudicato della relativa sentenza, a nulla rilevando il tempo medio tempore trascorso per la celebrazione del giudizio e i relativi adempimenti processuali concernenti il deposito della sentenza.

4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, facendo applicazione dei sopra richiamati principi di diritto, proceda a nuovo esame della richiesta del pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VERONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Olga MIGNOLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero volta a ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Sabrina FULLE con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 14 gennaio 2009, irrevocabile in data 19 aprile 2012, derivante dal passaggio in giudicato in data 16 ottobre 2018 della sentenza del Tribunale di Verona in data 21 giugno 2016 relativa a un delitto commesso in data 23 marzo 2016, poiché, qualora la sentenza fosse stata tempestivamente depositata e puntualmente notificata all'imputata, il termine di passaggio in giudicato sarebbe stato anteriore a quello verificatosi per le lungaggini dell'ufficio giudiziario che non possono essere addebitate alla detenuta. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona che denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché i tempi processuali che riguardano l'acquisizione di definitività del provvedimento giudiziario, che ha concesso il beneficio oggetto di revoca «di diritto», non rilevano rispetto alla decorrenza del termine quinquennale previsto dalla norma citata, dovendosi unicamente avere riguardo alla data di passaggio in giudicato della sentenza e a quella di commissione del successivo reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È stravagante, in effetti, l'affermazione circa l'inapplicabilità dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., che deriverebbe della tardività del deposito della motivazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 14 gennaio 2009, cui ha fatto seguito l'avviso al difensore e all'imputata in data 19 marzo 2012 i quali non hanno proposto l'impugnazione, tanto che la decisione è divenuta irrevocabile in data 19 aprile 2012. Secondo il giudice dell'esecuzione, il ritardo nel deposito della sentenza impedirebbe di considerare in pregiudizio della imputata il tempo medio tempore trascorso (tra la data di scadenza del termine ordinario per depositare la sentenza e quello di effettivo deposito), poiché, qualora il giudice avesse tempestivamente depositato la sentenza, il reato successivamente consumato in data 23 marzo 2016 sarebbe stato commesso oltre il termine quinquennale di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. e non avrebbe perciò determinato la revoca del beneficio anteriormente concesso. 3. Si tratta di una interpretazione che si caratterizza per l'assoluta ipoteticità dei presupposti interpretativi e che non trova alcun supporto logico e giurisprudenziale. Il provvedimento impugnato è fondato su un iter argomentativo ipotetico che, inoltre, è del tutto privo di aderenza alla fattispecie oggetto del giudizio. 3.1. Anzitutto, la situazione processuale del deposito tardivo del provvedimento giudiziario, in disparte le eventuali conseguenze disciplinari per il magistrato, è specificamente regolata dalla legge che prevede: la garanzia processuale dell'avviso di deposito all'imputato (art. 548, comma 2, cod. proc. pen.) da cui decorrono i termini di impugnazione in suo favore (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.); la prescrizione del reato (art. 157 e segg. cod. pen.) e l'improcedibilità dell'azione penale (art. 344-bis cod. proc. pen.) per decorso dei termini rispettivamente stabiliti. Da ciò si desume che nessun pregiudizio processuale e sostanziale deriva all'imputato dal tardivo deposito della sentenza di condanna. 3.2. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo costantemente affermato che «in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 168 cod. pen. deve calcolarsi partendo non dalla prima applicazione del precedente beneficio, ma dal passaggio in giudicato della sentenza relativa» (Sez. 4, n. 1963 del 25/11/1998 - dep. 1999, Spina, Rv. 213229; Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004 - dep. 2005, Birriolo, Rv. 230542; Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234893; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095), sicché, essendo irrilevante il lasso temporale che intercorre tra la condanna e l'irrevocabilità, a nulla rileva il tempo intercorso tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione. 3.3. Deve perciò concludersi che, in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. deve calcolarsi partendo dalla data di passaggio in giudicato della relativa sentenza, a nulla rilevando il tempo medio tempore trascorso per la celebrazione del giudizio e i relativi adempimenti processuali concernenti il deposito della sentenza. 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, facendo applicazione dei sopra richiamati principi di diritto, proceda a nuovo esame della richiesta del pubblico ministero. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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