CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 30980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20.01.2022 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia per rispondere del reato di cui agli artt. 367, 61 n. 2 cod. pen., commesso in Foggia 11 13 agosto 2014 (capo a), e del reato di cui agli artt.56, 640 cod. pen., commesso in Foggia in data successiva e postuma al 19 agosto 2014 (capo b). Al capo a) è contestato al Martorana il delitto di simulazione di reato, in quanto, al fine di commettere il reato di cui al capo b), avrebbe denunciato alla Questura di Foggia in data 13 agosto 2014 il furto della propria autovettura, avvenuto, a suo dire, tra le ore 21.30 del 10 agosto 2014 e le ore 10 del 13 agosto 2014, nonché lo smarrimento in luogo imprecisato della carta di circolazione, del libretto e della chiave del veicolo, ancorché avesse venduto l'autovettura in Marocco; al capo b) si contesta all'imputato il delitto di tentata truffa in danno della compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA], in quanto, mediante tale falsa denuncia, avrebbe posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a ottenere l'indennizzo per il furto della predetta autovettura. 2. Il Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 18 giugno 2020, ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati al medesimo ascritto e lo ha condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione. 3. La Corte di appello di Bari, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., in ordine alla mancata partecipazione del difensore all'udienza di celebrazione del giudizio di appello, tenutasi in data 20 gennaio 2022. Premette il difensore che: - il Presidente del Collegio, all'udienza del 7 dicembre 2021, ritenuta tardiva la richiesta di trattazione orale formulata dalla difesa, ha disposto la trattazione cartolare del procedimento; - stante, tuttavia, la tardività delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, su eccezione della difesa, il Collegio ha rinviato l'udienza al 20 gennaio 2022; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente depositato istanza di trattazione in presenza per l'udienza del 20 gennaio 2022, senza ricevere, tuttavia, alcun riscontro da parte della cancelleria; 2 v - la Corte di appello ha trattato e deciso il procedimento all'udienza del 20 gennaio 2022 nelle forme della trattazione orale. Rileva il difensore che l'omessa notifica dell'avviso della trattazione orale dell'udienza del 20 gennaio 2022 ha pregiudicato il diritto di difesa, in quanto non gli ha consentito la partecipazione al giudizio di appello. La sentenza impugnata sarebbe, pertanto, viziata da nullità assoluta per mancato intervento del difensore all'udienza di discussione dell'appello. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, pur nominato sin dal primo grado di giudizio, non avrebbe ricevuto la notifica delle conclusioni del Procuratore della Corte di appello. 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Campagna, che aveva deposto su documenti dichiarati inutilizzabili -in quanto acquisiti dalle autorità di polizia estere solo per fini investigativi- e, comunque, de relato in violazione del disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. Precisa il difensore che il Tribunale di Foggia, su eccezione della difesa, aveva dichiarato l'inutilizzabilità delle note provenienti dal Ministero dell'Interno e dell'Interpol del 1° ottobre 2014, 30 ottobre 2014 e del 4 novembre 2014, in quanto provenienti da autorità di polizia estere per soli fini investigativi; il Tribunale, tuttavia, in violazione del disposto dell'art. 195 cod. proc. pen., aveva consentito all'agente di polizia giudiziaria Campagna di deporre sul contenuto delle stesse e su quanto riferito dal Rispoli. Quest'ultimo, peraltro, sarebbe rimasto immotivatamente estraneo al procedimento penale, ancorché avesse agito in concorso con l'imputato; le dichiarazioni del Rispoli, pertanto, dovevano essere ritenute rese ai sensi dell'art.351 cod. proc. pen. e non avrebbero potuto formare oggetto della testimonianza dell'agente che le aveva assunte. Ove la testimonianza del Campagna fosse stata ritenuta inutilizzabile, peraltro, il residuo compendio probatorio sarebbe risultato inidoneo a fondare l'affermazione della colpevolezza dell'imputato. 4.3. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'assunzione di elementi probatori ritenuti fondamentali per la decisione. La Corte di appello, infatti, non aveva accolto la richiesta di ascoltare il teste Haddouch sulla consegna della vettura al Rispoli. Già in primo grado la difesa aveva richiesto di verificare la testimonianza resa dal Rispoli, che aveva dichiarato, in modo implausibile e non circostanziato, di essere divenuto proprietario dell'autovettura oggetto di contestazione poi consegnatagli dal Mirko, di origine marocchina. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, l'autovettura risultava ancora intestata al Martorana. Sarebbe, dunque, stato necessario assumere la testimonianza dell'Haddouch in ordine alle effettive modalità di consegna dell'autovettura e sull'esatta data della sua esportazione. Parimenti sarebbe stato necessario acquisire il passaporto del Rispoli per accertare, in modo incontrovertibile, la data di ingresso dell'autovettura in Marocco. 4.4. Con il quarto motivo il difensore ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti ritenute sussistenti, e della sospensione condizionale della pena. 4.5. Con il quinto motivo il difensore ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione in relazione alla censura formulata sulla misura eccessiva dell'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., in ordine alla mancata partecipazione del difensore all'udienza di celebrazione del giudizio di appello, tenutasi in data 20 gennaio 2022. 3. Il motivo è fondato. Dal verbale dell'udienza del 20 gennaio 2022 risulta che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stato assente all'udienza di discussione, in quanto non ha avuto cognizione del mutamento del rito (da cartolare a trattazione orale) disposto dalla Corte di appello per tale udienza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021 (dep. 2022), N., Rv. 282897 - 01; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, in quanto nel giudizio di appello è stato indebitamente pretermesso l'intervento della difesa dell'imputato. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione del proprio carattere assorbente, esonera dal delibare le ulteriori censure formulate dal ricorrente. 4. La celebrazione del giudizio di rinvio è, tuttavia, resa superflua dalla prescrizione dei reati per cui si procede, intervenuta per il delitto di cui al capo a) in data 13 febbraio 2022 e per il delitto di cui al capo b) in data 19 febbraio 2022. Alla stregua dei rilievi che precedono, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Dalle sentenze di merito, del resto, non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M.