CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 18289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17570/2022 proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n.9384/2020 depositata il 24/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il P.M. presso il Tribunale di Roma presentava ricorso ex art. 170 d.lgs. 115/2002, in opposizione al decreto –depositato il 2/10/2018 - di liquidazione del compenso a carico dell'Erario in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per attività professionale di patrocinio svolta nell’interesse di un cittadino extracomunitario nell'ambito di un 2di 5 – 6376 /20 20 – S2 – CC 09/05/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. procedimento di riconoscimento della protezione internazionale ex d.l. 13/2017. La Procura allegava irregolarità nella gestione delle cause parte del difensore e faceva valere la necessità di ridurre l’entità del compenso, a cagione della serialità dei ricorsi in materia presentati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività. La motivazione è la seguente. Dal fascicolo del procedimento a quo risulta l'annotazione «al visto PM» in data 2/10/2018. Poiché il provve- dimento viene comunicato trasportando il fascicolo nei giorni successivi nei locali della Procura, l’annotazione non dimostra che quest’ultima abbia effettivamente preso conoscenza dell'atto in quella specifica data, ma dimostra che nei giorni immediatamente successivi il fascicolo con il decreto di liquidazione è comunque entrato nella sfera di cono- scibilità della Procura. Ne segue che la comunicazione è avvenutacirca due anni prima del deposito del ricorso, sebbene in forma equipollente (cfr. Cass. 27402/2018). Ne deriva, secondo il Tribunale che incom- beva al ricorrente l'onere di provare la conoscenza effettiva del prov- vedimento per cause non imputabili in una data successiva, rientrante nei 30 giorni precedenti il ricorso. Ricorre in cassazione il PM con due motivi. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia rimangono intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale abbi a ritenuto l’opposizione tardiva senza la prova dell’avvenuta comunicazione del provvedimento alla Procura, ma unicamente sulla base della presun- zione che il fascicolo del procedimento sia stato materialmente tra- smesso all’ufficio del PM nei giorni immediatamente successivi all’an- notazione «al visto PM» (violazione dell’art. 136 c.p.c. e omesso esame circa fatto decisivo). Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame 3di 5 – 6376 /20 20 – S2 – CC 09/05/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’attestazione scritta del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica di Roma che nessuna comunica- zione era stata ricevuta dalla Procura da parte del Tribunale circa i provvedimenti di liquidazione del compenso all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. –Il ricorso è infondato. Secondo l’art. 84 d.p.r. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ex art. 170 d.p.r. cit., con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impu- gnato e con procedimento assoggettato all’epoca alla disciplina del pro- cedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. (cfr. art. 15 d.lgs. 150/2011; in virtù della riforma del processo civile del 2022, in futuro assoggettato alla disciplina del procedimento semplificato ex 281-decies ss. c.p.c.). Ne segue che il decreto di liquidazione del com- penso è da equiparare all’ordinanza del giudice monocratico, appella- bile ex art. 702-quaterc.p.c. Pertanto, all’opposizione avverso tale de- creto è applicabile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o no- tificazione del provvedimento (cfr. Corte cost. 106/2016). Se notifica- zione o comunicazione non vi è, è applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento, il termine lungo d'impu- gnazione exart. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti di ca- rattere decisorio e definitivo (Cass. 16893/2018, 32961/2019, 5990/2020, arg. anche da Cass. SU 28975/2022). Depone per la generale applicabilità del termine semestrale ex art.327, co. 1 c.p.c. (in assenza di un’espressa esclusione da parte del legislatore), anche la giurisprudenza costituzionale. Infatti, Corte Cost.297/2008, nel dichiarare l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, co. 1 c.p.c. per lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha ritenuto che la norma operi un ragionevole 4di 5 – 6376 /20 20 – S2 – CC 09/05/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. bilanciamento tra l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa e che la decorrenza dalla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui,dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudi- cata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza. In linea di continuità si pone Corte cost. 106/2016, cit., che, nell’esten- dere all’opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui all’art. 702-quater c.p.c., ha sottolineato che la soluzione è imposta dall’esigenza di evi- tare che l’opposizione sia sottratta a qualsiasi termine, sicché è il ter- mine semestrale ex art. 327, co. 1 c.p.c. a sopperire a tale esigenza, ove sia mancata la comunicazione. Nel caso di specie, non solo il ricorso per cassazione è privo della esposizione dei fatti di causa (circostanza che renderebbe il ricorso inammissibile già ex art. 366, n. 3 c.p.c.), ma è dato di desumere dal numero di ruolo del procedimento di opposizione (9384/20) che esso è stato instaurato a circa due anni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. In conclusione, il ricorso è rigettato. 3. -Nulla deve disporsi con riguardo alle spese del presente giudizio, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, per la quale è esclusa la possibilità della condanna al pagamento delle spese processuali (Cass. SU 5079/2005, SU 5165/2004 ) , sia perché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, co. 1, quater d.p.r. 115/2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso