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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20085/2026

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[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2867 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 5091/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 646/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16604/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 20085/2026Dat a pubblicazione 16/06/20261.- L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi al Tribunale diNapoli Nord l’avviso di addebito notificato dall’INPS l’11 gennaio2018, con il quale l’istituto le intimava il pagamento della sommadi € 4.158,27 a titolo di contributi e sanzioni dovuti a seguitodell’iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010.2.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato l’avviso di addebitoin quanto emesso in pendenza di accertamento giudiziario circa lasussistenza del diritto, ma, nel merito della pretesa, ha ritenutosussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e disattesol’eccezione di prescrizione dei contributi sollevata dallaprofessionista.3.- La Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravameproposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado,disattendendo l’eccezione di prescrizione e ritenendo, nel merito,fondata la pretesa contributiva dell’INPS e la quantificazione dellesanzioni.In particolare, la Corte di appello ha ravvisato lo svolgimentoabituale di attività professionale di avvocato dall’essere titolare dipartita IVA e iscritta all’albo degli avvocati.In ordine alla prescrizione, premesso che il decorso del terminequinquennale coincide con il momento in cui scadono i termini peril versamento dei contributi, ha affermato che non era maturata inquanto, a fronte di una scadenza differita dal d.P.C.M. del 12maggio 2011 al 6 luglio 2011, il termine risultava utilmenteinterrotto il 4 luglio 2016.In ogni caso, ha ritenuto operativa la causa di sospensione deldecorso della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8, stante l’omessacompilazione da parte del contribuente del quadro RR delladichiarazione dei redditi, condotta che determinando per ilNumero registro generale 16604/2022Numero sezionale 2867/2026creditore una vera e propria impossibilità di accertarNeu miel rocdri eradcciotltoa generale 20085/2026Data pubblicazione 16/06/2026doveva ritenersi integrante l’occultamento doloso del debito.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] quattro censure.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,dell’art. 2935 c.c., nonché nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., peraver la Corte territoriale, nello scrutinare l’eccezione diprescrizione sollevata da parte appellante, ritenuta la stessainterrotta in data 4 luglio 2016, in luogo del 14 luglio 2016 comesi evince vuoi dal documento attestante la consegna della stessae vuoi dalle affermazioni dell’Istituto contenute nelle proprie difesein ambo i gradi di giudizio, risultando così un dato pacifico eincontestato.2.- Il motivo, per come formulato sotto il profilo dellaviolazione di legge o della nullità della sentenza per violazionedell’art. 115 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile.3.- Premesso che la ricorrente si duole del fatto che la Corte diappello ha ritenuto validamente interrotta la prescrizione in data 4luglio 2016, la censura risulta inammissibile in quanto dietro loschermo della violazione di legge la ricorrente si prefigge, in ultimaanalisi, di contestare l’apprezzamento di un fatto compiuto dallaCorte d’appello, circa la data dell’atto interruttivo, senza che siastata neppure rappresentata alcuna violazione di legge.Numero registro generale 16604/2022Numero sezionale 2867/2026Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, coNnumtrearo dii uracsc oltea generale 20085/2026Data pubblicazione 16/06/2026cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 5443/2006).4.- Così, l’accertamento di una circostanza di fatto operata daigiudici di merito può essere sindacata non quale violazione dilegge, ma nelle sole ipotesi in cui integri il vizio di cui all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.Il discrimine tra vizio di violazione di legge e vizio dimotivazione è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, enon anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (fra le tante Cass. n. 4125/2017).

In altreparole, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. viene inrilievo esclusivamente in relazione al fatto nei termini in cui èaccertato in sentenza e non già rispetto a fatti diversamentericostruiti dalla parte ricorrente.

Diversamente, si trasmoda nellarevisione dell'accertamento di fatto di competenza del giudice dimerito (tra le tante, Cass. n. 18715/2016).5.- In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (Cass.

SU n. 20867/2020), circostanza deltutto estranea alla doglianza in questione.6.- Ne deriva l’inammissibilità della censura, sia perchéessendo volta a sindacare l’apprezzamento di un fatto ad essaNumero registro generale 16604/2022risulta estranea la violazione di legge, sia perché la stessa nNounm eèro sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 20085/2026stata formulata con riferimento al vizio di motivazione, sia perchéData pubblicazione 16/06/2026non sussiste la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.7.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degliartt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazioneagli art. 2, commi 26-31, legge n. 335 del 1995, art. 18, comma12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, per aver laCorte territoriale considerato l’ipotesi di sospensione dellaprescrizione sulla base della mancata compilazione del quadro RRdella dichiarazione dei redditi in assenza di qualsiasi prova in temadi occultamento di reddito tale da rendere impossibilel’accertamento da parte dell’Istituto.8.- Con il terzo motivo afferma l’omesso esame circa un fattodecisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., in relazione agli artt. 2935e 2941 n. 8 cc, nonché art. 2697 c.c., agli art. 2, commi 26-31,legge n. 335 del 1995, art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011,conv. in legge n. 111 del 2011, per avere la Corte territoriale,anche in dispregio del principio dell’onere della prova, applicatol’automatismo tra mancata compilazione del quadro RR eoccultamento doloso del reddito senza scrutinare le altrecircostanze di fatto ed eccezioni di diritto sollevate dalla ricorrentein relazione all’insussistenza dei requisiti a fondamento dellafattispecie.9.

La dichiarazione di inammissibilità del primo motivo, conconseguente definitività dell’accertamento in ordine alla validainterruzione della prescrizione, rende altresì inammissibili ilsecondo e il terzo motivo in esame, che mirano a censurare lasussistenza di una causa di sospensione del decorso dellaNumero registro generale 16604/2022prescrizione, circostanza del tutto irrilevante ove si stabiliscaN ucmheero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 20085/2026il decorso della prescrizione sia stato tempestivamente interrotto.Data pubblicazione 16/06/202610.- Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsaapplicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inrelazione all’art. 116, c. 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000 ein relazione all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335,come interpretato dall'articolo 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011,per aver la Corte territoriale ritenuto applicabile il regimesanzionatorio previsto per l’evasione contributiva senza tenerconto delle scriminanti e comunque oggi non dovuto per effettodell’intervenuta sentenza della Corte costituzionale.11.- La questione relativa all’applicazione e quantificazionedelle sanzioni può ritenersi superata in virtù della sentenza dellaCorte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, la quale oltre adichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, comeinterpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv.in legge n. 111 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledello stesso art. 18, comma 12, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o divolume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.Argomenta la Corte costituzionale che «Nella fattispecie inesame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari)"sottosoglia", prima dell'entrata in vigore della disposizione diinterpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto dispecifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare ladisposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibileNumero registro generale 16604/2022dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, CoNsutm.e)r.o sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 20085/2026Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica,Data pubblicazione 16/06/2026il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti disenso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dallagiurisprudenza di legittimità dell'epoca; tuttavia avrebbe dovutofarsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai eramaturato in costanza di tale giurisprudenza.

La reductio adlegitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operatamediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizionealla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedentel'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

In talmodo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile,ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale dipretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimentodell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativicontributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute perl'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tral'entrata in vigore della norma interpretata e quella della normainterpretativa».12.- Posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del2022 è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati,discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L. 11marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio2011, n. 98, cessa di avere efficacia dal giorno successivo allapubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o divolume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituitapresso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteNumero registro generale 16604/2022Numero sezionale 2867/2026previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrNiuzmioerno dei raccolnta generale 20085/2026Data pubblicazione 16/06/2026riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011.La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tuttii rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciòdetermina che la questione prospettata in ordine all'entità dellesanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2010 in cui la leggedichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, vadecisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzionicivili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione allagestione separata da parte della ricorrente.13.- In definitiva, accogliendo, nei sensi di cui sopra, il quartomotivo di ricorso e dichiarati inammissibili gli altri motivi, lasentenza impugnata va cassata in parte qua e, decidendo nelmerito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civiliconnesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nullaè dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno 2010.In considerazione del fatto che nel presente giudizio dilegittimità l'accoglimento in parte qua del quarto motivo derivadalla sopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità dellanorma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per disporre lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle deigradi di merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibili glialtri motivi, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendonel merito, dichiara che la ricorrente non è tenuta a versare lesanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata perl’anno 2010.Dichiara compensate le spese dell’intero processo.Numero registro generale 16604/2022Dichiara l’insussistenza dei presupposti per il versamentoN,u mdearo sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 20085/2026parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoData pubblicazione 16/06/2026unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11 giugno 2026La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2867 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 5091/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 646/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16604/2022Numero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 20085/2026Dat a pubblicazione 16/06/20261.- L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi al Tribunale diNapoli Nord l’avviso di addebito notificato dall’INPS l’11 gennaio2018, con il quale l’istituto le intimava il pagamento della sommadi € 4.158,27 a titolo di contributi e sanzioni dovuti a seguitodell’iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010.2.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato l’avviso di addebitoin quanto emesso in pendenza di accertamento giudiziario circa lasussistenza del diritto, ma, nel merito della pretesa, ha ritenutosussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e disattesol’eccezione di prescrizione dei contributi sollevata dallaprofessionista.3.- La Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravameproposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado,disattendendo l’eccezione di prescrizione e ritenendo, nel merito,fondata la pretesa contributiva dell’INPS e la quantificazione dellesanzioni.In particolare, la Corte di appello ha ravvisato lo svolgimentoabituale di attività professionale di avvocato dall’essere titolare dipartita IVA e iscritta all’albo degli avvocati.In ordine alla prescrizione, premesso che il decorso del terminequinquennale coincide con il momento in cui scadono i termini peril versamento dei contributi, ha affermato che non era maturata inquanto, a fronte di una scadenza differita dal d.P.C.M. del 12maggio 2011 al 6 luglio 2011, il termine risultava utilmenteinterrotto il 4 luglio 2016.In ogni caso, ha ritenuto operativa la causa di sospensione deldecorso della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8, stante l’omessacompilazione da parte del contribuente del quadro RR delladichiarazione dei redditi, condotta che determinando per ilNumero registro generale 16604/2022Numero sezionale 2867/2026creditore una vera e propria impossibilità di accertarNeu miel rocdri eradcciotltoa generale 20085/2026Data pubblicazione 16/06/2026doveva ritenersi integrante l’occultamento doloso del debito.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] quattro censure.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,dell’art. 2935 c.c., nonché nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., peraver la Corte territoriale, nello scrutinare l’eccezione diprescrizione sollevata da parte appellante, ritenuta la stessainterrotta in data 4 luglio 2016, in luogo del 14 luglio 2016 comesi evince vuoi dal documento attestante la consegna della stessae vuoi dalle affermazioni dell’Istituto contenute nelle proprie difesein ambo i gradi di giudizio, risultando così un dato pacifico eincontestato.2.- Il motivo, per come formulato sotto il profilo dellaviolazione di legge o della nullità della sentenza per violazionedell’art. 115 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile.3.- Premesso che la ricorrente si duole del fatto che la Corte diappello ha ritenuto validamente interrotta la prescrizione in data 4luglio 2016, la censura risulta inammissibile in quanto dietro loschermo della violazione di legge la ricorrente si prefigge, in ultimaanalisi, di contestare l’apprezzamento di un fatto compiuto dallaCorte d’appello, circa la data dell’atto interruttivo, senza che siastata neppure rappresentata alcuna violazione di legge.Numero registro generale 16604/2022Numero sezionale 2867/2026Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, coNnumtrearo dii uracsc oltea generale 20085/2026Data pubblicazione 16/06/2026cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 5443/2006).4.- Così, l’accertamento di una circostanza di fatto operata daigiudici di merito può essere sindacata non quale violazione dilegge, ma nelle sole ipotesi in cui integri il vizio di cui all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.Il discrimine tra vizio di violazione di legge e vizio dimotivazione è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, enon anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (fra le tante Cass. n. 4125/2017). In altreparole, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. viene inrilievo esclusivamente in relazione al fatto nei termini in cui èaccertato in sentenza e non già rispetto a fatti diversamentericostruiti dalla parte ricorrente. Diversamente, si trasmoda nellarevisione dell'accertamento di fatto di competenza del giudice dimerito (tra le tante, Cass. n. 18715/2016).5.- In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (Cass. SU n. 20867/2020), circostanza deltutto estranea alla doglianza in questione.6.- Ne deriva l’inammissibilità della censura, sia perchéessendo volta a sindacare l’apprezzamento di un fatto ad essaNumero registro generale 16604/2022risulta estranea la violazione di legge, sia perché la stessa nNounm eèro sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 20085/2026stata formulata con riferimento al vizio di motivazione, sia perchéData pubblicazione 16/06/2026non sussiste la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.7.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degliartt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazioneagli art. 2, commi 26-31, legge n. 335 del 1995, art. 18, comma12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, per aver laCorte territoriale considerato l’ipotesi di sospensione dellaprescrizione sulla base della mancata compilazione del quadro RRdella dichiarazione dei redditi in assenza di qualsiasi prova in temadi occultamento di reddito tale da rendere impossibilel’accertamento da parte dell’Istituto.8.- Con il terzo motivo afferma l’omesso esame circa un fattodecisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., in relazione agli artt. 2935e 2941 n. 8 cc, nonché art. 2697 c.c., agli art. 2, commi 26-31,legge n. 335 del 1995, art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011,conv. in legge n. 111 del 2011, per avere la Corte territoriale,anche in dispregio del principio dell’onere della prova, applicatol’automatismo tra mancata compilazione del quadro RR eoccultamento doloso del reddito senza scrutinare le altrecircostanze di fatto ed eccezioni di diritto sollevate dalla ricorrentein relazione all’insussistenza dei requisiti a fondamento dellafattispecie.9. La dichiarazione di inammissibilità del primo motivo, conconseguente definitività dell’accertamento in ordine alla validainterruzione della prescrizione, rende altresì inammissibili ilsecondo e il terzo motivo in esame, che mirano a censurare lasussistenza di una causa di sospensione del decorso dellaNumero registro generale 16604/2022prescrizione, circostanza del tutto irrilevante ove si stabiliscaN ucmheero sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 20085/2026il decorso della prescrizione sia stato tempestivamente interrotto.Data pubblicazione 16/06/202610.- Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsaapplicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inrelazione all’art. 116, c. 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000 ein relazione all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335,come interpretato dall'articolo 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011,per aver la Corte territoriale ritenuto applicabile il regimesanzionatorio previsto per l’evasione contributiva senza tenerconto delle scriminanti e comunque oggi non dovuto per effettodell’intervenuta sentenza della Corte costituzionale.11.- La questione relativa all’applicazione e quantificazionedelle sanzioni può ritenersi superata in virtù della sentenza dellaCorte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, la quale oltre adichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, comeinterpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv.in legge n. 111 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledello stesso art. 18, comma 12, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o divolume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.Argomenta la Corte costituzionale che «Nella fattispecie inesame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari)"sottosoglia", prima dell'entrata in vigore della disposizione diinterpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto dispecifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare ladisposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibileNumero registro generale 16604/2022dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, CoNsutm.e)r.o sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 20085/2026Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica,Data pubblicazione 16/06/2026il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti disenso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dallagiurisprudenza di legittimità dell'epoca; tuttavia avrebbe dovutofarsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai eramaturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio adlegitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operatamediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizionealla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedentel'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In talmodo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile,ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale dipretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimentodell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativicontributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute perl'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tral'entrata in vigore della norma interpretata e quella della normainterpretativa».12.- Posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del2022 è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati,discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L. 11marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio2011, n. 98, cessa di avere efficacia dal giorno successivo allapubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o divolume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituitapresso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteNumero registro generale 16604/2022Numero sezionale 2867/2026previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrNiuzmioerno dei raccolnta generale 20085/2026Data pubblicazione 16/06/2026riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011.La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tuttii rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciòdetermina che la questione prospettata in ordine all'entità dellesanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2010 in cui la leggedichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, vadecisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzionicivili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione allagestione separata da parte della ricorrente.13.- In definitiva, accogliendo, nei sensi di cui sopra, il quartomotivo di ricorso e dichiarati inammissibili gli altri motivi, lasentenza impugnata va cassata in parte qua e, decidendo nelmerito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civiliconnesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nullaè dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno 2010.In considerazione del fatto che nel presente giudizio dilegittimità l'accoglimento in parte qua del quarto motivo derivadalla sopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità dellanorma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per disporre lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle deigradi di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibili glialtri motivi, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendonel merito, dichiara che la ricorrente non è tenuta a versare lesanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata perl’anno 2010.Dichiara compensate le spese dell’intero processo.Numero registro generale 16604/2022Dichiara l’insussistenza dei presupposti per il versamentoN,u mdearo sezionale 2867/2026Numero di raccolta generale 20085/2026parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoData pubblicazione 16/06/2026unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11 giugno 2026La PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 20085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris