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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 06218/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 155/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31094/2025 [OSCURATO:PERSONA] Genovese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal G.i.p. del Tribunale di Roma nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 16/09/2025 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Roma – ritenendosi funzionalmente incompetente a decidere sull’istanza di liberazione anticipata avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6218/2026 Roma, lì, 16/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna, già investito della medesima istanza e già dichiaratosi incompetente al riguardo, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. 2.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. a), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell’istanza di liberazione anticipata consegue una stasi procedimentale, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna, che per primo l’ha declinata.

In tal senso è in effetti orientata la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone, Rv. 287687–01, e a seguire, ancorché non massimate, Sez. 1, n. 18955 del 2025; Sez. 1, n. 22662 del 2025; Sez. 1, n. 30637 del 2025; Sez. 1, n. 34652 del 2025; Sez. 1, n. 34653 del 2025; Sez. 1, n. 37693 del 2025; Sez. 1, n. 37694 del 2025; Sez. 1, n. 38903 del 2025; Sez. 1, n. 41563 del 2025; Sez. 1, n. 1319 del 2026; Sez. 1, n. 2918 del 2026), cui il Collegio intende dare continuità.

3. Tale indirizzo ermeneutico si fonda, infatti, su solide basi testuali e logico- sistematiche, che permettono di affermare, pregiudizialmente, come l’istituto della liberazione anticipata trovi applicazione con riferimento alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (presupposto del quale né l’uno né l’altro dei giudici in conflitto sembra ormai più dubitare, ma che in origine era apparso controverso, tanto da necessitare, esso stesso, dell’intervento chiarificatore di questa Corte).

3.1. Sul piano testuale, l’art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede espressamente che alle pene sostitutive disciplinate dai due testi normativi si applichino, «in quanto compatibili», una serie di disposizioni di ordinamento penitenziario, tra cui l’art. 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che è esattamente la norma, interpolata dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277, che ebbe ad introdurre la possibilità di accordare la liberazione anticipata ai soggetti ammessi alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, troncando così il necessario collegamento, sin allora esistente, tra l’istituto in esame e l’espiazione della pena in forma detentiva (onde l’ulteriore estensione del beneficio, in seguito sancita in via giurisprudenziale, in favore dei soggetti ammessi alla liberazione condizionale e sottoposti a conseguente libertà vigilata: cfr. Sez. 1, n. 3852 del 25/11/2008, Castro, Rv. 241889-01, e seguiti conformi).

Il richiamo normativo all’art. 47, comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975, operato dall’art. 76 della legge n. 689 del 1981, assume senso e valore, a proposito delle pene sostitutive di nuovo conio, proprio se rapportato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, avendo le pene sostitutive ulteriori, passibili di considerazione ai fini della liberazione anticipata (ossia la detenzione domiciliare sostitutiva e la semilibertà sostitutiva), natura detentiva, sicché nessuno avrebbe potuto mettere in discussione l’applicabilità, riguardo ad esse, dell’istituto in esame, mentre il legislatore, se solo per esse avesse voluto (pleonasticamente) evocarlo, avrebbe fatto immediato e diretto riferimento all’art. 54 della legge n. 354 del 1975.

3.2. Il rilievo che precede esclude già di per sé che, in materia, possa operare in senso ostativo la “riserva di compatibilità” che figura nel corpo dell’art. 76 legge n. 689, cit.

Tra la liberazione anticipata e il lavoro di pubblica utilità non sussistono, sotto altro verso, ragioni ulteriori di incompatibilità logico-sistematica.

La pena sostitutiva in disamina è imperniata sulla prestazione di un’attività non retribuita (per non meno di sei ore settimanali) avente spiccata attitudine rieducativa e risocializzante (art. 56-bis, commi 1 e 2, legge 689, cit.); comporta l’osservanza di specifiche prescrizioni, comuni anche alla detenzione domiciliare e alla semilibertà sostitutive (art. 56-ter legge 689, cit.); riveste finalità di reinserimento sociale, dal momento che l’Ufficio di esecuzione penale esterna deve riferire, al giudice che la sovrintende, non solo sull’effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, legge 689, cit.). [OSCURATO:PERSONA] illustrativa, allegata al d.lgs. 150 del 2022, nel descrivere le caratteristiche del lavoro di pubblica utilità sostitutivo (pag. 195), da un lato affianca tale misura alla detenzione domiciliare sostitutiva e alla semilibertà sostitutiva, indicandola, al pari delle altre, come «pena-programma», avente tuttavia un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, in quanto totalmente priva della componente detentiva; e, dall’altro, assegna ad essa, nel sistema delle nuove pene sostitutive, un ruolo «comparabile a quello ricoperto dell’affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare».

L’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavori di pubblica utilità è dunque pienamente conforme – come si viene conclusivamente a ribadire – alla ratio cui si informa l’intera disciplina delle pene sostitutive, come ridisegnata dal d.lgs. n. 150 del 2022.

4. Una volta stabilita, dunque, siffatta applicabilità, l’interprete non può che constatare come, in ordine all’individuazione del giudice competente a decidere al riguardo, il quadro normativo sia inequivoco e non derogato.

5. L’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022) – è l’unica disposizione del sistema che regola l’istituto della liberazione anticipata sotto l’aspetto procedurale.

La disposizione ha portata generale, non contenendo essa alcun distinguo inerente le diverse categorie di soggetti possibili beneficiari della premialità, ancorché la relativa platea si sia nel tempo ampliata, come già si osservava, per effetto della registratasi evoluzione normativa e giurisprudenziale.

E, nonostante tale platea ricomprenda ora i soggetti ammessi ad espiare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il legislatore non ha inteso – neppure in occasione dell’ultima riforma dell’istituto, sopra indicata – optare per moduli procedimentali diversificati.

L’art. 69-bis, cit., prevede dunque tuttora, espressamente, al suo comma 4, che «(i)l provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza», mentre i commi antecedenti regolano modalità e tempi della decisione (recentemente incisi, peraltro, da Corte cost., n. 201 del 2025), sempre intestando la competenza, in via esclusiva, a tale organo giudiziario.

Il comma 5 della disposizione stabilisce, poi, che «(a)vverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio».

Sono quindi richiamate, nel medesimo comma 5, ulteriori forme procedurali, che specificamente si attagliano al modus operandi di detto tribunale.

Si è, in definitiva, a cospetto di una competenza dalla legge ben delineata, e recentemente ridisegnata, che – nella sua esaustiva disciplina, anche riferita al sistema delle impugnazioni – non lascia spazio a soluzioni interpretative alternative.

6. La “riserva di compatibilità”, contenuta nell’art 76 della legge n. 689 del 1981, non vale ad escludere l’applicazione dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975, perché tale riserva si riferisce alle disposizioni di quest’ultima legge che l’art. 76 direttamente richiama (tra le quali l’art. 69-bis, cit., non figura), e perché, in ogni caso, nessuna incompatibilità di sistema si produce con l’intestare al magistrato di sorveglianza, anziché al giudice che ha disposto la misura, e che ne cura l’esecuzione, la competenza in materia.

Non può negarsi che il magistrato di sorveglianza sia, in tema di liberazione anticipata, il giudice naturale istituito dall’ordinamento, né egli appare privo degli strumenti conoscitivi indispensabili per assumere, anche al riguardo, appropriate e ponderate deliberazioni.

Il magistrato di sorveglianza può efficacemente interloquire con l’Ufficio di esecuzione penale esterna e con le forze dell’ordine e può svolgere, anche d’ufficio, ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento della misura, nonché per giudicare della condotta serbata dal condannato, del suo «concreto recupero sociale» e del «positivo evolversi della sua personalità» (che sono i presupposti sostanziali, al cui riscontro l’art. 47, comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione del beneficio).

Non pare, dunque, sostenibile l’assunto secondo cui, per il solo fatto di riferirsi ad un rapporto esecutivo regolato, sotto ulteriori aspetti, da altro giudice, la cognizione della magistratura di sorveglianza in proposito resti svuotata di reale contenuto, per assumere una dimensione ineffettiva e meramente formale.

Né i diversi ambiti di giurisdizione sono destinati a collidere, essendo viceversa il perimetro delle rispettive valutazioni e decisioni ben distinto e non interferente, benché esse siano alimentate da una base informativa comune.

La concentrazione delle attribuzioni in capo al giudice che ha disposto la misura, e che ne cura l’esecuzione, sarebbe stata verosimilmente auspicabile, nell’ottica dell’economia processuale e dell’armonia teorica, ma la relativa prospettiva appare recessiva, allo stato, innanzi al dato testuale e sistematico vigente, non superabile in via meramente interpretativa.

7. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna deve essere designato quale giudice competente, in applicazione dei principi suesposti.

Segue l’immediata trasmissione degli atti al medesimo [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza per la definizione del procedimento inerente la liberazione anticipata.

P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 16/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 155/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31094/2025 [OSCURATO:PERSONA] Genovese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal G.i.p. del Tribunale di Roma nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 16/09/2025 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Roma – ritenendosi funzionalmente incompetente a decidere sull’istanza di liberazione anticipata avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6218/2026 Roma, lì, 16/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna, già investito della medesima istanza e già dichiaratosi incompetente al riguardo, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. 2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. a), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell’istanza di liberazione anticipata consegue una stasi procedimentale, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna, che per primo l’ha declinata. In tal senso è in effetti orientata la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone, Rv. 287687–01, e a seguire, ancorché non massimate, Sez. 1, n. 18955 del 2025; Sez. 1, n. 22662 del 2025; Sez. 1, n. 30637 del 2025; Sez. 1, n. 34652 del 2025; Sez. 1, n. 34653 del 2025; Sez. 1, n. 37693 del 2025; Sez. 1, n. 37694 del 2025; Sez. 1, n. 38903 del 2025; Sez. 1, n. 41563 del 2025; Sez. 1, n. 1319 del 2026; Sez. 1, n. 2918 del 2026), cui il Collegio intende dare continuità. 3. Tale indirizzo ermeneutico si fonda, infatti, su solide basi testuali e logico- sistematiche, che permettono di affermare, pregiudizialmente, come l’istituto della liberazione anticipata trovi applicazione con riferimento alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (presupposto del quale né l’uno né l’altro dei giudici in conflitto sembra ormai più dubitare, ma che in origine era apparso controverso, tanto da necessitare, esso stesso, dell’intervento chiarificatore di questa Corte). 3.1. Sul piano testuale, l’art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede espressamente che alle pene sostitutive disciplinate dai due testi normativi si applichino, «in quanto compatibili», una serie di disposizioni di ordinamento penitenziario, tra cui l’art. 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che è esattamente la norma, interpolata dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277, che ebbe ad introdurre la possibilità di accordare la liberazione anticipata ai soggetti ammessi alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, troncando così il necessario collegamento, sin allora esistente, tra l’istituto in esame e l’espiazione della pena in forma detentiva (onde l’ulteriore estensione del beneficio, in seguito sancita in via giurisprudenziale, in favore dei soggetti ammessi alla liberazione condizionale e sottoposti a conseguente libertà vigilata: cfr. Sez. 1, n. 3852 del 25/11/2008, Castro, Rv. 241889-01, e seguiti conformi). Il richiamo normativo all’art. 47, comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975, operato dall’art. 76 della legge n. 689 del 1981, assume senso e valore, a proposito delle pene sostitutive di nuovo conio, proprio se rapportato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, avendo le pene sostitutive ulteriori, passibili di considerazione ai fini della liberazione anticipata (ossia la detenzione domiciliare sostitutiva e la semilibertà sostitutiva), natura detentiva, sicché nessuno avrebbe potuto mettere in discussione l’applicabilità, riguardo ad esse, dell’istituto in esame, mentre il legislatore, se solo per esse avesse voluto (pleonasticamente) evocarlo, avrebbe fatto immediato e diretto riferimento all’art. 54 della legge n. 354 del 1975. 3.2. Il rilievo che precede esclude già di per sé che, in materia, possa operare in senso ostativo la “riserva di compatibilità” che figura nel corpo dell’art. 76 legge n. 689, cit. Tra la liberazione anticipata e il lavoro di pubblica utilità non sussistono, sotto altro verso, ragioni ulteriori di incompatibilità logico-sistematica. La pena sostitutiva in disamina è imperniata sulla prestazione di un’attività non retribuita (per non meno di sei ore settimanali) avente spiccata attitudine rieducativa e risocializzante (art. 56-bis, commi 1 e 2, legge 689, cit.); comporta l’osservanza di specifiche prescrizioni, comuni anche alla detenzione domiciliare e alla semilibertà sostitutive (art. 56-ter legge 689, cit.); riveste finalità di reinserimento sociale, dal momento che l’Ufficio di esecuzione penale esterna deve riferire, al giudice che la sovrintende, non solo sull’effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, legge 689, cit.). [OSCURATO:PERSONA] illustrativa, allegata al d.lgs. 150 del 2022, nel descrivere le caratteristiche del lavoro di pubblica utilità sostitutivo (pag. 195), da un lato affianca tale misura alla detenzione domiciliare sostitutiva e alla semilibertà sostitutiva, indicandola, al pari delle altre, come «pena-programma», avente tuttavia un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, in quanto totalmente priva della componente detentiva; e, dall’altro, assegna ad essa, nel sistema delle nuove pene sostitutive, un ruolo «comparabile a quello ricoperto dell’affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare». L’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavori di pubblica utilità è dunque pienamente conforme – come si viene conclusivamente a ribadire – alla ratio cui si informa l’intera disciplina delle pene sostitutive, come ridisegnata dal d.lgs. n. 150 del 2022. 4. Una volta stabilita, dunque, siffatta applicabilità, l’interprete non può che constatare come, in ordine all’individuazione del giudice competente a decidere al riguardo, il quadro normativo sia inequivoco e non derogato. 5. L’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022) – è l’unica disposizione del sistema che regola l’istituto della liberazione anticipata sotto l’aspetto procedurale. La disposizione ha portata generale, non contenendo essa alcun distinguo inerente le diverse categorie di soggetti possibili beneficiari della premialità, ancorché la relativa platea si sia nel tempo ampliata, come già si osservava, per effetto della registratasi evoluzione normativa e giurisprudenziale. E, nonostante tale platea ricomprenda ora i soggetti ammessi ad espiare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il legislatore non ha inteso – neppure in occasione dell’ultima riforma dell’istituto, sopra indicata – optare per moduli procedimentali diversificati. L’art. 69-bis, cit., prevede dunque tuttora, espressamente, al suo comma 4, che «(i)l provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza», mentre i commi antecedenti regolano modalità e tempi della decisione (recentemente incisi, peraltro, da Corte cost., n. 201 del 2025), sempre intestando la competenza, in via esclusiva, a tale organo giudiziario. Il comma 5 della disposizione stabilisce, poi, che «(a)vverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio». Sono quindi richiamate, nel medesimo comma 5, ulteriori forme procedurali, che specificamente si attagliano al modus operandi di detto tribunale. Si è, in definitiva, a cospetto di una competenza dalla legge ben delineata, e recentemente ridisegnata, che – nella sua esaustiva disciplina, anche riferita al sistema delle impugnazioni – non lascia spazio a soluzioni interpretative alternative. 6. La “riserva di compatibilità”, contenuta nell’art 76 della legge n. 689 del 1981, non vale ad escludere l’applicazione dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975, perché tale riserva si riferisce alle disposizioni di quest’ultima legge che l’art. 76 direttamente richiama (tra le quali l’art. 69-bis, cit., non figura), e perché, in ogni caso, nessuna incompatibilità di sistema si produce con l’intestare al magistrato di sorveglianza, anziché al giudice che ha disposto la misura, e che ne cura l’esecuzione, la competenza in materia. Non può negarsi che il magistrato di sorveglianza sia, in tema di liberazione anticipata, il giudice naturale istituito dall’ordinamento, né egli appare privo degli strumenti conoscitivi indispensabili per assumere, anche al riguardo, appropriate e ponderate deliberazioni. Il magistrato di sorveglianza può efficacemente interloquire con l’Ufficio di esecuzione penale esterna e con le forze dell’ordine e può svolgere, anche d’ufficio, ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento della misura, nonché per giudicare della condotta serbata dal condannato, del suo «concreto recupero sociale» e del «positivo evolversi della sua personalità» (che sono i presupposti sostanziali, al cui riscontro l’art. 47, comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione del beneficio). Non pare, dunque, sostenibile l’assunto secondo cui, per il solo fatto di riferirsi ad un rapporto esecutivo regolato, sotto ulteriori aspetti, da altro giudice, la cognizione della magistratura di sorveglianza in proposito resti svuotata di reale contenuto, per assumere una dimensione ineffettiva e meramente formale. Né i diversi ambiti di giurisdizione sono destinati a collidere, essendo viceversa il perimetro delle rispettive valutazioni e decisioni ben distinto e non interferente, benché esse siano alimentate da una base informativa comune. La concentrazione delle attribuzioni in capo al giudice che ha disposto la misura, e che ne cura l’esecuzione, sarebbe stata verosimilmente auspicabile, nell’ottica dell’economia processuale e dell’armonia teorica, ma la relativa prospettiva appare recessiva, allo stato, innanzi al dato testuale e sistematico vigente, non superabile in via meramente interpretativa. 7. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna deve essere designato quale giudice competente, in applicazione dei principi suesposti. Segue l’immediata trasmissione degli atti al medesimo [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza per la definizione del procedimento inerente la liberazione anticipata. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 16/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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