CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 11590/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] ed Assegnatari, in persona del legalerappresentante pro temporerappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducianel procedimento nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, MariellaDe Masellis, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del S.U.N.I.A.,datata 20/02/2026;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di BachiglioneOrnella, datata 12/02/2026;lette le conclusioni a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di BachiglioneOrnella, con memoria datata 23/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, il Tribunale di Torino ha dichiaratoinammissibile la costituzione di parte civile del [OSCURATO:PERSONA] NazionaleInquilini ed Assegnatari (S.U.N.I.A.), in persona del legale rappresentante protempore, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata per ildelitto di cui all’art. 646 cod. pen.Il Tribunale di Torino osservava che la persona offesa aveva presentatoquerela, per i fatti oggetto del giudizio penale, in data 10 febbraio 2020 ed avevaesercitato l'azione civile, con domanda riconvenzionale, nel procedimento diopposizione al decreto ingiuntivo, definito con sentenza della Corte di appello diTorino del 23 gennaio 2025. Con tale sentenza, passata in giudicato, la domandaera stata respinta in ragione del difetto di prova del fatto illecito ascritto allaconvenuta e del danno che la stessa avrebbe cagionato.La costituzione di parte civile veniva dichiarata inammissibile in quantol'azione civile che si chiedeva di esercitare nel procedimento penale e quella giàesercitata nel giudizio civile, conclusosi con sentenza irrevocabile, presentavanoidentità di petitum quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale equanto al soggetto convenuto con domanda riconvenzionale, nonché identità dicausa petendi in senso sostanziale, poiché la fonte del diritto al risarcimento era,in entrambi i casi, costituita dalle presunte condotte illecite della dipendente.2. Ricorre per cassazione il difensore del S.U.N.I.A. deducendo, con ununico motivo, l’abnormità dell’ordinanza impugnata.Secondo il ricorrente, i profili di abnormità del provvedimento impugnato sifonderebbero, in primo luogo, sulla circostanza che, nelle fattispecie in cui la Corteha affermato la inammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimentopenale, quest'ultima aveva già ottenuto il risarcimento del danno per i medesimifatti in sede civile; invece, nel caso in esame, nell'ambito del giudizio civile, talerisarcimento del danno in favore della persona offesa non era stato riconosciutoper mancanza di prova del fatto illecito.Peraltro, deduce il ricorrente, nel dichiarare inammissibile la costituzione diparte civile, il Tribunale non aveva tenuto conto delle allegazioni difensive in meritoal fatto che, soltanto dopo l'emissione della sentenza di primo grado emessa nelgiudizio civile, era stata acquisita, nell'ambito del procedimento penale, una provafondamentale, costituita dall'annotazione della Guardia di finanza depositatapresso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 2 dicembre 2024,contenente accertamenti patrimoniali, che dimostrerebbero che la Bachiglioneavrebbe effettuato numerosi versamenti in contanti sui propri conti correnti ointestati a persone alla stessa vicine, per un ammontare di circa 40.000,00 euro,e che integrerebbero la prova della sussistenza del reato a lei ascritto.Al provvedimento impugnato conseguirebbe, quindi, l'impossibilità per lapersona offesa di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonialipatiti in ragione delle condotte ascritte all'imputata.Infine, rilevato che, nel procedimento civile, il S.U.N.I.A. aveva chiesto ilrisarcimento del danno patrimoniale ma non aveva agito anche al fine di chiedereil risarcimento dei danni non patrimoniali, si chiede che, in subordine, lacostituzione di parte civile venga dichiarata ammissibile quantomeno conriferimento alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali.3. Con memoria del 20 febbraio 2026, il difensore ha insistito nei motivi diricorso e ha depositato sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod.proc. pen. emessa il 2 dicembre 2025 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso nell’interesse della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] ed Assegnatari (S.U.N.I.A.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, è stato proposto da un difensorenon munito di procura speciale, circostanza che rende il ricorso inammissibile.La Corte ha, in proposito, chiarito che il ricorso per cassazione proposto daldifensore della persona offesa non munito di procura speciale ex art. 100, comma1, cod. proc. pen. è inammissibile, perché il difensore della persona offesa non ètitolare “ex lege” di poteri di rappresentanza processuale, che spettano invece aldifensore dell'imputato e delle altre parti private, e dunque non può esercitare inproprio il diritto di proporre ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 19978 del23/05/2006, Veroi, Rv. 234658 – 01); tale principio è stato ribadito dalla Corteanche nel caso di persona offesa costituita parte civile (Sez. 5, n. 43982 del15/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245429 – 01).3. Il ricorso sarebbe comunque inammissibile avendo la Corte chiarito chenon è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice, a cagione del precedenteesercizio dell'azione nel processo civile, non ammette la costituzione di parte civilenel processo penale, in quanto il provvedimento, ancorché illegittimo, è assuntonell'esercizio di un potere attribuito e non determina una stasi processuale privadi rimedi per l'esercizio dell'azione risarcitoria, che può essere mantenuta nellasede civile (Sez. 6, n. 10079 del 09/01/2025, Troisi, Rv. 287709 – 01; inmotivazione, la Corte ha precisato che la verifica dell'abnormità funzionale dell'attodeve essere condotta sul piano sistemico e non, invece, circoscritta ai suoi effettidiretti e immediati).3.1. In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, invero, deveescludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l'azione risarcitoria nelprocesso civile sia legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per farvalere ulteriori e diversi profili di danno derivanti dalla stessa causa, qualora siaintervenuta la pronuncia di una sentenza di merito, anche non passata in giudicato,nella sede civile (Sez. 2, n. 37296 del 28/06/2019, Inzitari, Rv. 277039 – 01, infattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione civile del giudice di appelloche aveva liquidato alla parte civile il solo danno morale).3.2. Nel caso in esame, come correttamente argomentato dal Tribunalenell’ordinanza impugnata, le due domande presentavano identità di petitumquanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e quanto al soggettoconvenuto con domanda riconvenzionale, nonché identità di causa petendi insenso sostanziale, poiché la fonte del diritto al risarcimento si assumeva costituitadalle condotte illecite della dipendente già contestata in sede civile.4. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11590/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 536/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 41821/2025DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] ed Assegnatari, in persona del legalerappresentante pro temporerappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducianel procedimento nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, MariellaDe Masellis, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del S.U.N.I.A.,datata 20/02/2026;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di BachiglioneOrnella, datata 12/02/2026;lette le conclusioni a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di BachiglioneOrnella, con memoria datata 23/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, il Tribunale di Torino ha dichiaratoinammissibile la costituzione di parte civile del [OSCURATO:PERSONA] NazionaleInquilini ed Assegnatari (S.U.N.I.A.), in persona del legale rappresentante protempore, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata per ildelitto di cui all’art. 646 cod. pen.Il Tribunale di Torino osservava che la persona offesa aveva presentatoquerela, per i fatti oggetto del giudizio penale, in data 10 febbraio 2020 ed avevaesercitato l'azione civile, con domanda riconvenzionale, nel procedimento diopposizione al decreto ingiuntivo, definito con sentenza della Corte di appello diTorino del 23 gennaio 2025. Con tale sentenza, passata in giudicato, la domandaera stata respinta in ragione del difetto di prova del fatto illecito ascritto allaconvenuta e del danno che la stessa avrebbe cagionato.La costituzione di parte civile veniva dichiarata inammissibile in quantol'azione civile che si chiedeva di esercitare nel procedimento penale e quella giàesercitata nel giudizio civile, conclusosi con sentenza irrevocabile, presentavanoidentità di petitum quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale equanto al soggetto convenuto con domanda riconvenzionale, nonché identità dicausa petendi in senso sostanziale, poiché la fonte del diritto al risarcimento era,in entrambi i casi, costituita dalle presunte condotte illecite della dipendente.2. Ricorre per cassazione il difensore del S.U.N.I.A. deducendo, con ununico motivo, l’abnormità dell’ordinanza impugnata.Secondo il ricorrente, i profili di abnormità del provvedimento impugnato sifonderebbero, in primo luogo, sulla circostanza che, nelle fattispecie in cui la Corteha affermato la inammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimentopenale, quest'ultima aveva già ottenuto il risarcimento del danno per i medesimifatti in sede civile; invece, nel caso in esame, nell'ambito del giudizio civile, talerisarcimento del danno in favore della persona offesa non era stato riconosciutoper mancanza di prova del fatto illecito.Peraltro, deduce il ricorrente, nel dichiarare inammissibile la costituzione diparte civile, il Tribunale non aveva tenuto conto delle allegazioni difensive in meritoal fatto che, soltanto dopo l'emissione della sentenza di primo grado emessa nelgiudizio civile, era stata acquisita, nell'ambito del procedimento penale, una provafondamentale, costituita dall'annotazione della Guardia di finanza depositatapresso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 2 dicembre 2024,contenente accertamenti patrimoniali, che dimostrerebbero che la Bachiglioneavrebbe effettuato numerosi versamenti in contanti sui propri conti correnti ointestati a persone alla stessa vicine, per un ammontare di circa 40.000,00 euro,e che integrerebbero la prova della sussistenza del reato a lei ascritto.Al provvedimento impugnato conseguirebbe, quindi, l'impossibilità per lapersona offesa di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonialipatiti in ragione delle condotte ascritte all'imputata.Infine, rilevato che, nel procedimento civile, il S.U.N.I.A. aveva chiesto ilrisarcimento del danno patrimoniale ma non aveva agito anche al fine di chiedereil risarcimento dei danni non patrimoniali, si chiede che, in subordine, lacostituzione di parte civile venga dichiarata ammissibile quantomeno conriferimento alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali.3. Con memoria del 20 febbraio 2026, il difensore ha insistito nei motivi diricorso e ha depositato sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod.proc. pen. emessa il 2 dicembre 2025 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso nell’interesse della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] ed Assegnatari (S.U.N.I.A.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, è stato proposto da un difensorenon munito di procura speciale, circostanza che rende il ricorso inammissibile.La Corte ha, in proposito, chiarito che il ricorso per cassazione proposto daldifensore della persona offesa non munito di procura speciale ex art. 100, comma1, cod. proc. pen. è inammissibile, perché il difensore della persona offesa non ètitolare “ex lege” di poteri di rappresentanza processuale, che spettano invece aldifensore dell'imputato e delle altre parti private, e dunque non può esercitare inproprio il diritto di proporre ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 19978 del23/05/2006, Veroi, Rv. 234658 – 01); tale principio è stato ribadito dalla Corteanche nel caso di persona offesa costituita parte civile (Sez. 5, n. 43982 del15/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245429 – 01).3. Il ricorso sarebbe comunque inammissibile avendo la Corte chiarito chenon è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice, a cagione del precedenteesercizio dell'azione nel processo civile, non ammette la costituzione di parte civilenel processo penale, in quanto il provvedimento, ancorché illegittimo, è assuntonell'esercizio di un potere attribuito e non determina una stasi processuale privadi rimedi per l'esercizio dell'azione risarcitoria, che può essere mantenuta nellasede civile (Sez. 6, n. 10079 del 09/01/2025, Troisi, Rv. 287709 – 01; inmotivazione, la Corte ha precisato che la verifica dell'abnormità funzionale dell'attodeve essere condotta sul piano sistemico e non, invece, circoscritta ai suoi effettidiretti e immediati).3.1. In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, invero, deveescludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l'azione risarcitoria nelprocesso civile sia legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per farvalere ulteriori e diversi profili di danno derivanti dalla stessa causa, qualora siaintervenuta la pronuncia di una sentenza di merito, anche non passata in giudicato,nella sede civile (Sez. 2, n. 37296 del 28/06/2019, Inzitari, Rv. 277039 – 01, infattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione civile del giudice di appelloche aveva liquidato alla parte civile il solo danno morale).3.2. Nel caso in esame, come correttamente argomentato dal Tribunalenell’ordinanza impugnata, le due domande presentavano identità di petitumquanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e quanto al soggettoconvenuto con domanda riconvenzionale, nonché identità di causa petendi insenso sostanziale, poiché la fonte del diritto al risarcimento si assumeva costituitadalle condotte illecite della dipendente già contestata in sede civile.4. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]