CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 00173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la viola2:ione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, risulta meramente reiterativo e non consentito, laddove sollecita una rilettura alternativa del materiale istruttorio, a fronte di un congruo apparato giustificativo che richiama la lineare deposizione della persona offesa e della moglie, suffragata da molteplici riscontri oggettivi (in particolare, le immagini del sistema di videosorveglianza); Considerato che il secondo motivo di ricorso, in tema di procedibilità del delitto di lesioni, è del pari reiterativo e non consentito, postulando una diversa ricostruzione dei fatti, impossibile nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] gligre estensore Il Presidente