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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 17184/2026

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a CONVERSANO il 08/07/1985 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 14/3/2025 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 23/5/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando - con unico motivo - l'affermazione di responsabilità.

Premessa la ricostruzione in fatto della vicenda, con particolare riguardo all'acquisto online della sostanza effettuato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], regolarmente documentato, il ricorso richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 30475 del 2019, in forza della quale - in materia di prodotti ottenuti dalla coltivazione della cannabis sativa L. - ciò che rileva non sarebbe il superamento della dose media giornaliera, ma la concreta efficacia drogante che la sostanza ceduta dovrebbe possedere, in ossequio al principio di offensività; Ebbene, nessun accertamento in concreto sarebbe stato compiuto nel caso di specie.

Sotto altro profilo, si contesta l'inversione dell'onere della prova che la sentenza avrebbe richiesto, precisandosi, in ogni caso, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato piena prova del fatto che la sostanza pubblicizzata sarebbe proprio quella detenuta.

2.1. Letta la memoria depositata il 23/3/2026, a conferma degli argomenti difensivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, dopo aver riportato i pacifici esiti dell'attività di perquisizione e sequestro, compreso il comportamento estremamente reticente tenuto dall'imputato, ha evidenziato, in primo luogo, che nessun elemento consentiva di abbinare con certezza la sostanza in questione alla documentazione (scontrini fiscali, pacco postale) prodotta a sostegno di un dedotto acquisto online: a tale riguardo, è stato evidenziato che lo stupefacente sequestrato non si trovava nelle confezioni originali, ma in 38 buste termosaldate, e che il relativo principio attivo era risultato superiore a quello indicato sull'etichetta.

Ancora, e con particolare significato, la sentenza ha ricostruito la ratio della

I. 2 dicembre 2016, n. 242, con specifico riguardo ai casi di esclusione da responsabilità penale dell'agricoltore (art. 4, comma 5), evidenziandone l'evidente estraneità alla vicenda in esame.

Ha trovato piena operatività, dunque, l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 30475 del 30/5/2019, Pm/Castignani, Rv. 275956) in forza del quale in tema di stupefacenti, la cessione,la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.

A tal proposito, peraltro, la Corte di appello ha riportato la percentuale di THC individuata sulla sostanza in sequestro (compresa tra 0.32% e 0.51%), evidenziando che la stessa non poteva consentire di concludere per un'effettiva assenza di capacità drogante.

Infine, e nel ribadire l'estraneità del ricorrente al circuito della lecita coltivazione, la sentenza ha individuato (pag. 9) numerosi indici di destinazione allo spaccio della sostanza medesima, con argomento ancora del tutto adeguato e solido, oltre che fondato su oggettive e non contestate emergenze istruttorie.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CONVERSANO il 08/07/1985 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 14/3/2025 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 23/5/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando - con unico motivo - l'affermazione di responsabilità. Premessa la ricostruzione in fatto della vicenda, con particolare riguardo all'acquisto online della sostanza effettuato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], regolarmente documentato, il ricorso richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 30475 del 2019, in forza della quale - in materia di prodotti ottenuti dalla coltivazione della cannabis sativa L. - ciò che rileva non sarebbe il superamento della dose media giornaliera, ma la concreta efficacia drogante che la sostanza ceduta dovrebbe possedere, in ossequio al principio di offensività; Ebbene, nessun accertamento in concreto sarebbe stato compiuto nel caso di specie. Sotto altro profilo, si contesta l'inversione dell'onere della prova che la sentenza avrebbe richiesto, precisandosi, in ogni caso, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato piena prova del fatto che la sostanza pubblicizzata sarebbe proprio quella detenuta. 2.1. Letta la memoria depositata il 23/3/2026, a conferma degli argomenti difensivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, dopo aver riportato i pacifici esiti dell'attività di perquisizione e sequestro, compreso il comportamento estremamente reticente tenuto dall'imputato, ha evidenziato, in primo luogo, che nessun elemento consentiva di abbinare con certezza la sostanza in questione alla documentazione (scontrini fiscali, pacco postale) prodotta a sostegno di un dedotto acquisto online: a tale riguardo, è stato evidenziato che lo stupefacente sequestrato non si trovava nelle confezioni originali, ma in 38 buste termosaldate, e che il relativo principio attivo era risultato superiore a quello indicato sull'etichetta. Ancora, e con particolare significato, la sentenza ha ricostruito la ratio della I. 2 dicembre 2016, n. 242, con specifico riguardo ai casi di esclusione da responsabilità penale dell'agricoltore (art. 4, comma 5), evidenziandone l'evidente estraneità alla vicenda in esame. Ha trovato piena operatività, dunque, l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 30475 del 30/5/2019, Pm/Castignani, Rv. 275956) in forza del quale in tema di stupefacenti, la cessione,la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. A tal proposito, peraltro, la Corte di appello ha riportato la percentuale di THC individuata sulla sostanza in sequestro (compresa tra 0.32% e 0.51%), evidenziando che la stessa non poteva consentire di concludere per un'effettiva assenza di capacità drogante. Infine, e nel ribadire l'estraneità del ricorrente al circuito della lecita coltivazione, la sentenza ha individuato (pag. 9) numerosi indici di destinazione allo spaccio della sostanza medesima, con argomento ancora del tutto adeguato e solido, oltre che fondato su oggettive e non contestate emergenze istruttorie. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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