CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 13931/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Catania il 25 marzo 1966;avverso la sentenza del 4 dicembre 2025 del Tribunale di Catania;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delle istanze.[OSCURATO:PERSONA] FATTOCon ricorsi depositati a mezzo posta elettronica certificata (inviatadirettamente a questa Corte, all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]), ladifesa dei ricorrenti impugnava la sentenza resa dal Tribunale di Catania, conmotivazione contestuale, il 4 dicembre 2025, che, in parziale riforma dellasentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace di Catania (appellata dallasola parte civile), aveva condannato i ricorrenti al risarcimento dei danni neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].Il 21 gennaio 2026, la difesa avanzava anche istanza per la restituzione intermini per la proposizione del ricorso per cassazione con modalità telematica, overitenuto non ricevibile il ricorso in ragione delle modalità di presentazione e, a talfine, nel sostanziare l’invocata causa di forza maggiore, deduceva di non averpotuto effettuare il deposito sul portale, in quanto il procedimento era statorimosso da quelli autorizzati. Sicché, riscontrata la causa di forza maggioreostativa al deposito (telematico) del ricorso, il difensore si determinava per l'inviodell’atto a mezzo posta elettronica certificata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Va premesso che l'art. 582 cod. proc. pen. dispone che la presentazionedell'impugnazione debba avvenire presso la cancelleria «del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato», sia che l'atto venga depositato con modalitàtelematiche, ex art. 111-bis cod. proc. pen. (comma 1), sia che avvenga in formacartacea.Parallelamente, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sancisce che èinammissibile l'impugnazione «quando non sono osservate le disposizioni degliarticoli 581, 582, 585 e 586».Ebbene, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione depositandolo - amezzo posta elettronica certificata - direttamente presso questa Corte, peraltro adindirizzo differente rispetto a quello indicato nel decreto del Direttore generaledella DGSIA il 9 novembre 2020 (che, per il deposito degli atti presso la Corte dicassazione indica depositoattipenali[sezione]@giustiziacert.it (circostanza che, insé, già conduce all’inammissibilità del ricorso: Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025,dep. 2026, Messina, Rv. 289326).Né vi è un obbligo della cancelleria del giudice ad quem di trasmettere gli attitempestivamente al giudice a quo. In questi termini e con specifico riferimento alricorso per cassazione, Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020, Maniero, Rv. 278776 e,nello stesso senso, Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 23/01/2019, Bossi, Rv.274894 - 01; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 22/02/2012, Nardo, Rv.252072 - 01; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno, Rv. 245391.3. Non può essere accolta, infine, l’istanza di restituzione in termine per ildeposito a mezzo PDP (facoltà riconosciuta alla parte privata ai sensi dell’art. 2 deldecreto 27 dicembre 2024, n. 206 previa attestazione della funzionalità dei sistemiinformatici), perché intempestiva, essendo stata presentata oltre il termine di diecigiorni dalla cessazione del fatto costituente la dedotta causa di forza maggiore(che, non essendo in discussione la conoscenza del provvedimento da impugnare,non può che decorrere dalla scadenza dei termini previsti per la sua impugnazione,ossia, in concreto, dal 19 dicembre 2025) e perché priva della necessariadocumentazione richiesta dall’art. 175-bis cod. proc. pen., ossia la certificazionedel direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero dellagiustizia (e la relativa attestazione), con l'indicazione della data e dell'orariodell'inizio e della fine del malfunzionamento, ovvero, nel caso di malfunzionamentodel sistema non certificato, la relativa attestazione del dirigente dell'ufficiogiudiziario.4. I ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenticondannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 1° aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]