CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23860/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 95 DPR n.115/2002. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto la ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso infatti motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con la quale hanno sottolineato la totale irrilevanza delle dichiarazioni rese dalla teste addetta al CAF la quale, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe consigliato all'imputata di non inserire gli arretrati percepiti dal marito per l'anno di imposta in questione. I giudici di merito hanno riportato le dichiarazioni suddette, dalle quali emerge che la teste ha ammesso di aver assistito l'imputata nella compilazione delle dichiarazioni reddituali, escludendo però di averle consigliato alcunchè. Quanto ai redditi della figlia, risultante convivente in base alle certificazioni anagrafiche, va considerato che grava sulla parte interessata l'onere di dare prova della situazione di non convivenza (Sez. 4 n. 36559 del 22/09/2021, Rv. 281979 - 01). Orbene, non emerge che sia stata data alcun prova in tal senso, mentre risulta che la figlia era fiscalmente a carico dei genitori. La Corte territoriale ha dunque correttamente escluso la dedotta insussistenza del dolo che, secondo giurisprudenza consolidata, è generico e può anche rivestire la forma del dolo \I\ eventuale ( Sez. 4 -, n. 37144 del 05/06/2019/ Rv. 277129 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]