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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06499/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella di primo grado, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

L'esponente deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art.131-bis cod. pen., per essere stata rigettata la declaratoria di non punibilità per speciale tenuità del fatto.

Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Nel caso in esame la Corte di merito ha valutato in modo attento la richiesta avanzata dalla difesa, fornendo congrua giustificazione in ordine alle ragioni del diniego dell'istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto, del tutto conforme ai principi di diritto.

Le doglianze difensive, lungi dal confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte territoriale, risultano meramente reiterative di analogo motivo di appello e consistono nell'enunciazione di principi di carattere generale afferenti all'istituto invocato, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta ed alla motivazione prodotta in sentenza.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ma C. D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella di primo grado, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L'esponente deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art.131-bis cod. pen., per essere stata rigettata la declaratoria di non punibilità per speciale tenuità del fatto. Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Nel caso in esame la Corte di merito ha valutato in modo attento la richiesta avanzata dalla difesa, fornendo congrua giustificazione in ordine alle ragioni del diniego dell'istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto, del tutto conforme ai principi di diritto. Le doglianze difensive, lungi dal confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte territoriale, risultano meramente reiterative di analogo motivo di appello e consistono nell'enunciazione di principi di carattere generale afferenti all'istituto invocato, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta ed alla motivazione prodotta in sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ma C. D
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