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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21686/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22540-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50- A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricoirente - avverso la sentenza n. 8586/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22540 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -2- Rg 22540/2020 [OSCURATO:PERSONA] industriali srl c/ Comune di [OSCURATO:PERSONA] che: La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Noia, in riforma della pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] industriali s.r.l. contro l'avviso di accertamento relativo a IMU anno 2012, notificato a mezzo agente di posta privata, riteneva legittima la notificazione dell'atto.

La società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e ha depositato successiva memoria.

Ha resistito la parte intimata con controricorso.

Considerato che: La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs.n.58/2011, 14 I.n.890/1992, 4 e 128 d.lgs.n.261/1999, 12 dPR n.156/1973, 4 d.lgs.n.261/1999, 1 c.57 e 58 I.n.124/2017, 1 c.161 I.n.296/2006, e 156 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c..

Avrebbe errato la CTR nel ritenere valida la notifica effettuata e mezzo Agenzia di posta privata della raccomandata informativa effettuata da di poste private, non applicandosi i principi richiamati dalla CTR alla notifica degli atti amministrativi, ma unicamente a quelli giudiziari.

Preso atto della mancanza di evidenza decisoria della questione.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22540-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50- A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricoirente - avverso la sentenza n. 8586/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22540 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Rg 22540/2020 [OSCURATO:PERSONA] industriali srl c/ Comune di [OSCURATO:PERSONA] che: La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Noia, in riforma della pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] industriali s.r.l. contro l'avviso di accertamento relativo a IMU anno 2012, notificato a mezzo agente di posta privata, riteneva legittima la notificazione dell'atto. La società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e ha depositato successiva memoria. Ha resistito la parte intimata con controricorso. Considerato che: La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs.n.58/2011, 14 I.n.890/1992, 4 e 128 d.lgs.n.261/1999, 12 dPR n.156/1973, 4 d.lgs.n.261/1999, 1 c.57 e 58 I.n.124/2017, 1 c.161 I.n.296/2006, e 156 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Avrebbe errato la CTR nel ritenere valida la notifica effettuata e mezzo Agenzia di posta privata della raccomandata informativa effettuata da di poste private, non applicandosi i principi richiamati dalla CTR alla notifica degli atti amministrativi, ma unicamente a quelli giudiziari. Preso atto della mancanza di evidenza decisoria della questione. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso in R
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