CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 34805/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 47101 del 13/07/2023, la I sezione di que ta Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza del 04/05/2022 della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la decisione di primo grado, in ordine alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato associativo nei termini loro ascritto al càpo 1) della rubrica (il [OSCURATO:PERSONA] con ruolo apicale, gli altri due imputati come meri partecipi). 2. Con sentenza del 13/03/2024 la Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA], prendendo atto dell'accordo raggiunto dagli imputati quanto alla pena da irrogare, ha coerentemente rideterminato la sanzione inflitta al [OSCURATO:PERSONA] in anni tredici e mesi otto di reclusione, al Raffa in anni otto e mesi otto di reclusione, al Chenni in anni sei e mesi sei di reclusione, con condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. 2. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei lirniti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e viPlazione del divieto di reformatio in pejus, per avere la Corte territoriale, pur riducendo la pena base applicata per il reato ascritto, lasciato invariato l'aumento di tre anni per la recidiva ritenuta, invece di procedere ad una corrispondente riduzione. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta che la Corte territoriale, pur accogliendo le doglianze dell'imputato, sia pure in punto di determinazione della lena, aveva illegittimamente proceduto alla condanna al pagamento delle spese pnocessuali. 4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione del divieto di reformatio in pejus, per avere la Corte territoriale, pur riducendo la pena base applicata per il reato ascritto, lasciato invariato l'aumento per la continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza del 28 ottobre 2013 del G.i.p. del Tribunale di Torino, invece di procedere ad una corrispondente ridpzione. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta che la Corte territoriale, pur àccogliendo le doglianze dell'imputato, sia pure in punto di determinazione della Pena, aveva illegittimamente proceduto alla condanna al pagamento delle spese prlocessuali. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento enza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali; b) conclusioni e nota spese nell'interesse della parte ci ile Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non venendo in rilievo ipotesi di illegalità della pena. Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis cod proc. pen. non può tradursi nella denuncia di vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 secondo la qual é la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena é vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qOalificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena; v. anche Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01). Ora, come di recente ribadito, in coerenza con il proprio orientamento, dalle Sezioni Unite, è "illegale" la pena «quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prelista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. L'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella Che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali» (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851 - 01). Tale non è il caso di specie, in cui l'aumento applicato per la recidiva reiterata specifica (tre anni di reclusione) non eccede affatto il limite previsto dall'art. 99, quarto comma, di due terzi, rispetto alla pena base di dodici anni e Isei mesi di reclusione. 2. Fondato è il secondo motivo, invece, dal momento che la ridet rminazione della pena operata dal giudice del rinvio rappresenta il risultato dell'accoglimento del pertinente motivo di ricorso per cassazione, con il quale era stata denunciata l'erronea applicazione della cornice edittale prevista ratione temporis per il reato associativo, con la conseguenza che non può ritenersi che l'originaria impugnazione sia stata rigettata o dichiarata inammissibile (ciò che rappresenta, ai sensi dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., il presupposto per pr nunciare la condanna al pagamento delle spese del procedimento). 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Premessa la cornice di riferimento riassunta nell'esame del primq motivo del coimputato, si rileva che, esclusa un'ipotesi di illegalità della pena, coniunque non si realizza alcuna reformatio in pejus nell'ipotesi in cui, ridotta la pena irrogata per il reato più grave, resti invariato l'aumento per il reato satellite, la cui entità non dipende logicamente e giuridicamente, se non nei limiti fissati dall'art. B1 cod. pen. (e qui non superati), dalla prima. 4. Fondato è, invece, per le medesime ragioni indicate nell'esame Oel secondo motivo del primo ricorso, il secondo motivo. 5. L'accoglimento del secondo motivo di entrambi i ricorsi comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali, che deve essere eliminata. Tale statuizione va applicata, in forza del principio estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., anche al coimputato non ricorrente, ossia [OSCURATO:PERSONA]. 6. Non si fa luogo alla condanna alle spese in favore della parte civile, dl momento che il giudizio di rinvio e il presente giudizio di legittimità hanno riguardàto soltanto la corretta applicazione del trattamento sanzionatorio, ossia un tema del tutto estraneo agli interessi della parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla con1Llanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.