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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:62
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995CO0012_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-12/95 P, [OSCURATO:PERSONA], SA (Tramasa), Makuspesca, SA, e

[OSCURATO:PERSONA], SA,

società di diritto spagnolo, con sede in Vigo (Spagna), con gli avv.ti S. [OSCURATO:PERSONA], R. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 31, Grand-rue, ricorrenti, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' ordinanza emessa dal presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 26 ottobre 1994 in merito a una domanda di provvedimenti d' urgenza, nelle cause riunite T-231/94 R, T-232/94 R e T-234/94 R, [OSCURATO:PERSONA], SA, [OSCURATO:PERSONA], SA, e Makuspesca, SA, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, procedimento in cui l' altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor F. Santaolalla, consigliere giuridico principale, e dalle signore A. Alcover, membro del servizio giuridico, e B. [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale distaccato presso detto servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 16 gennaio 1995, le ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell' art. 168 A del Trattato CE e dell' art. 50 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l' ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado emessa il 26 ottobre 1994 nelle cause riunite T-231/94 R, T-232/94 R e T-234/94 R, con la quale è stata accolta una domanda di sospensione dell' esecuzione dell' art. 2 delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 24 marzo 1994, C(94) 670/3, C(94) 670/2 e C(94) 670/1, che revocano l' aiuto finanziario della Comunità concesso ad ognuna delle ricorrenti per un progetto di costruzione di un peschereccio. 2 Gli antefatti della controversia sono illustrati nell' ordinanza impugnata nei seguenti termini: "6 Le richiedenti sono società che hanno per statuto l' obiettivo di svolgere attività nel settore della pesca e il cui socio di maggioranza e amministratore è lo stesso per ciascuna di esse. [OSCURATO:PERSONA], SA (Tramasa), è stata costituita nell' aprile 1984; Makuspesca, SA, e [OSCURATO:PERSONA], SA, sono state costituite nel novembre 1986. 7 Con decisione 21 dicembre 1987, C(87) 2200/137, adottata in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura (GU L 376, pag. 7, in prosieguo: il 'regolamento n. 4028/86' ), la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla Tramasa un aiuto finanziario di 39 283 091 PTA per la costruzione di un battello da pesca denominato 'Tiburón III' .

Tale aiuto copriva il 35% dell' importo di 112 237 000 PTA, che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato sovvenzionabile.

Detto importo era inferiore al costo totale del progetto, il quale ammontava a 126 500 000 PTA.

Come previsto dal regolamento n. 4028/86, la costruzione del battello 'Tiburón III' ha beneficiato altresì di un aiuto concesso dalle autorità spagnole. 8 Il 6 aprile 1988, la Tramasa chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad un versamento parziale dell' aiuto comunitario, sulla base di una fattura datata 15 marzo 1988 del cantiere navale incaricato della costruzione, la quale certificava il pagamento del 51% dell' investimento totale. [OSCURATO:PERSONA] effettuava tale versamento parziale il 12 luglio 1988.

Il 25 ottobre 1988, la Tramasa chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una fattura del cantiere navale che certificava il pagamento della totalità del prezzo del battello, di versare il saldo dell' aiuto.

Il 4 aprile 1989 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava detto versamento. 9 Il 9 ottobre 1989, la Tramasa vendeva il battello 'Tiburón III' al prezzo di 112 857 453 PTA. 10 Con decisione 26 aprile 1989, C(89) 632/73, adottata in applicazione del regolamento n. 4028/86, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] un aiuto di 107 570 097 PTA per la costruzione di un battello da pesca denominato 'Acechador' .

Detto aiuto copriva il 35% dell' ammontare che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato sovvenzionabile e che era di 307 344 850 PTA.

Questo importo era inferiore al costo totale del progetto, il quale ammontava a 322 300 000 PTA.

Come previsto dal regolamento n. 4028/86, la costruzione del battello considerato ha beneficiato altresì di un aiuto concesso dalle autorità spagnole. 11 Il 10 maggio 1989, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad un versamento parziale dell' aiuto comunitario, sulla base di una fattura del cantiere navale del 2 maggio 1989, che attestava il pagamento del 94% dell' investimento totale.

Il 28 luglio 1989 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava detto versamento parziale.

Il 21 novembre 1989, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una fattura del cantiere navale del 4 ottobre 1989 che certificava il pagamento della totalità del prezzo del battello, di versare il saldo dell' aiuto.

Il 28 novembre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava detto versamento. 12 Nel maggio 1990, la [OSCURATO:PERSONA] vendeva il battello 'Acechador' al prezzo di 175 000 000 PTA. 13 Con decisione 26 aprile 1989, C(89) 632/47, adottata in applicazione del regolamento n. 4028/86, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla Makuspesca un aiuto di 79 934 630 PTA per la costruzione di un battello da pesca denominato 'Makus' .

Questo aiuto copriva il 35% dell' importo che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato sovvenzionabile e che era di 214 070 374 PTA.

Questo importo era inferiore al costo totale del progetto, il quale ammontava a 217 250 000 PTA.

Come previsto dal regolamento n. 4028/86, la costruzione del battello considerato ha fruito pure di un aiuto concesso dalle autorità spagnole. 14 Il 5 giugno 1989, la Makuspesca chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA], su presentazione di una fattura del cantiere navale dell' 8 febbraio 1989 che certificava il pagamento della totalità del prezzo del battello, il versamento dell' aiuto comunitario.

L' 8 giugno 1989 la [OSCURATO:PERSONA] versava detto aiuto. 15 Nel luglio 1992, la Makuspesca vendeva il battello 'Makus' . 16 Tra il 25 e il 31 marzo 1990, la [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei poteri conferitile dall' art. 46 del regolamento n. 4028/86, effettuava ispezioni presso le imprese richiedenti allo scopo di controllare l' utilizzo degli aiuti concessi.

Dette ispezioni hanno, in particolare, avuto ad oggetto la contabilità di queste società.

A seguito di dette ispezioni e su domanda della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] de la Administración del Estado effettuava, nel corso del mese di maggio 1990, ispezioni nelle tre imprese.

Dalle relazioni redatte a seguito di dette ispezioni emerge, in particolare, che la certificazione della contabilità delle società interessate relativa all' esercizio 1987 era stata rifiutata, che la contabilità relativa all' esercizio 1988 era stata certificata entro i termini fissati dalla legge spagnola e che quella del 1989 lo era stata al di fuori di tale termine.

A seguito di dette ispezioni, le autorità spagnole adottavano decisioni vertenti sulla riduzione degli aiuti da loro concessi e ordinavano il rimborso delle somme percepite in eccesso. 17 Dai documenti allegati al fascicolo e dalle dichiarazioni degli avvocati delle richiedenti rese in occasione dell' audizione del 9 agosto 1994 emerge che la [OSCURATO:PERSONA] veniva liquidata e che le altre due richiedenti non avevano esercitato alcuna attività nel corso degli ultimi esercizi". 3 L' art. 1 delle decisioni 24 marzo 1994, C(94) 670/3, C(94) 670/2 e C(94) 670/1, revoca gli aiuti comunitari di cui trattasi.

L' art. 2 delle medesime decisioni dispone il rimborso degli aiuti già versati. 4 Il 15 giugno 1994 le ricorrenti, a norma dell' art. 173 del Trattato CE, hanno proposto al Tribunale di primo grado un ricorso d' annullamento avente ad oggetto le suddette decisioni.

Il 6 luglio 1994 esse, in virtù dell' art. 185 del Trattato CE, hanno chiesto la sospensione dell' esecuzione dell' art. 2 delle citate decisioni.

Con l' ordinanza impugnata il presidente del Tribunale di primo grado ha riunito le tre cause ai fini del procedimento sommario (punto 1 del dispositivo), ha concesso la sospensione dell' esecuzione dell' art. 2 delle decisioni (punto 2) e subordinato tale sospensione alla costituzione, da parte delle ricorrenti, di una cauzione bancaria a favore della [OSCURATO:PERSONA] che coprisse, fino alla pronuncia della sentenza sul ricorso principale, la totalità dell' importo degli aiuti concessi (punto 3). 5 Con il presente ricorso le società ricorrenti chiedono l' annullamento di quest' ultimo punto del dispositivo dell' ordinanza del presidente del Tribunale. 6 In sede di controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia semplicemente respingere il ricorso, accogliere per intero le conclusioni da essa dedotte in primo grado e condannare le ricorrenti alle spese. 7 Con lettera datata 23 febbraio 1995, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte, ai sensi dell' art. 117, n. 1, del regolamento di procedura, di produrre una replica per dar loro modo di illustrare il proprio punto di vista in merito a fatti e documenti citati per la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di controricorso.

Dato che detti elementi non sono stati dedotti in Tribunale a tempo debito, le ricorrenti allegano che il giudizio sarebbe gravemente viziato, con lesione delle loro prerogative di difesa. 8 I fatti cui fanno riferimento le ricorrenti e i documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue allegazioni sono irrilevanti ai fini della decisione sul presente ricorso.

Di conseguenza, non c' è ragione di autorizzare le ricorrenti a produrre una replica. 9 Dal momento che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni utili per pronunciarsi sul presente ricorso, non risulta necessario sentire le difese orali delle parti. 10 In sede di atto introduttivo del ricorso, le società ricorrenti deducono che, stabilendo l' ammontare della cauzione bancaria, il giudice del procedimento cautelare ha violato i principi della effettiva tutela giurisdizionale e di proporzionalità, comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri e riconosciuti dalla giurisprudenza comunitaria come ispiratori degli artt. 185 del Trattato e 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. 11 In merito al primo principio, le ricorrenti deducono che stabilire una cauzione la cui costituzione sia impossibile priva di contenuti il diritto ad una tutela giurisdizionale cautelare e costituisce una violazione dell' art. 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado il quale, pur consentendo effettivamente di subordinare la concessione di una sospensione dell' esecuzione alla costituzione di una cauzione, impone nondimeno al giudice di disporre tale provvedimento "(...) tenuto conto delle circostanze".

Ebbene, le ricorrenti deducono di non poter ottenere una cauzione bancaria per un valore superiore alle proprie disponibilità finanziarie; lo stesso varrebbe per i rispettivi azionisti, la cui situazione patrimoniale non consentirebbe loro di ottenere una simile garanzia. 12 Per valutare la capacità da parte di un' impresa di costituire una cauzione bancaria si può tener conto non solo della situazione dell' impresa alla quale sia stato imposto il suddetto onere, ma anche delle disponibilità finanziarie dei suoi azionisti e delle risorse di cui disponga, nella sua interezza, il gruppo d' imprese cui essa appartiene (v. ordinanza del presidente della Corte 7 maggio 1982, causa 86/82 R, Hasselblad/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1555, e ordinanze del presidente del Tribunale di primo grado 21 dicembre 1994, causa T-295/94 R, Buchmann/[OSCURATO:PERSONA], e causa T-301/94 R, Laakmann /[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1265 e pag.

II-1279, rispettivamente). 13 Il giudice del procedimento cautelare poteva pertanto valutare se le ricorrenti disponessero di risorse diverse dalle proprie disponibilità finanziarie al fine di ottenere la cauzione bancaria. 14 Dal punto 4 dell' ordinanza impugnata si evince al riguardo che, durante l' udienza, il presidente del Tribunale ha chiesto alle ricorrenti di trasmettergli taluni dati relativi al loro statuto come pure alla loro situazione giuridica e patrimoniale e ai debiti contratti presso le banche.

Esse sono state parimenti invitate a pronunciarsi sulla possibilità per le stesse di costituire una cauzione bancaria che coprisse la totalità degli aiuti concessi. 15 Le ricorrenti hanno risposto con lettera datata 26 agosto 1994, lamentando la difficoltà di ottenere una cauzione bancaria, senza tuttavia fornire il benché minimo dato che consentisse di dimostrare l' impossibilità di ottenere una simile cauzione. 16 Di conseguenza il giudice del procedimento cautelare non ha violato il principio dell' effettiva tutela giurisdizionale giudicando di poter esigere dalle ricorrenti una cauzione bancaria per un ammontare superiore alle loro disponibilità finanziarie. 17 In merito al principio di proporzionalità, le ricorrenti ritengono che l' imposizione di una cauzione sia un provvedimento adeguato ad evitare il danno che la sospensione richiesta potrebbe causare alla controparte, ma che essa non può mai costituire un provvedimento provvisorio autonomo, concesso ad esclusivo vantaggio di quest' ultima.

Di conseguenza, le ricorrenti sono del parere che l' interesse della [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale di primo grado può giudicare opportuno tutelare a fronte della sospensione da esso disposta, è che non vengano pregiudicate le possibilità di esecuzione della decisione sospesa, ma non che dette possibilità vengano migliorate in rapporto al suo effettivo diritto.

Le ricorrenti sottolineano al riguardo che, nell' ambito della procedura di esecuzione forzata di cui all' art. 192 del Trattato CE, la [OSCURATO:PERSONA] può solo chiedere il pignoramento dell' attivo della società destinataria della decisione, e ciò per un valore che non può superare quello delle sue disponibilità finanziarie. 18 Le ricorrenti concludono che, subordinando la concessione della sospensione alla costituzione di una cauzione bancaria di ammontare superiore alle proprie disponibilità finanziarie, l' ordinanza impugnata ha trasgredito l' art. 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e violato il principio di proporzionalità che ispira tale norma. 19 Questo motivo non può essere accolto. 20 L' art. 2 di ciascuna delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] qui in esame impone il rimborso di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese destinatarie di tali atti. 21 Per il fatto di concedere la sospensione dell' esecuzione di tali disposizioni sino alla pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado sul ricorso principale, l' ordinanza impugnata non solo inibisce provvisoriamente l' esecuzione forzata delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], ma esclude anche il ricorso a qualsiasi altro rimedio giuridico al fine di recuperare tutti gli aiuti revocati in forza di tali decisioni. 22 Il giudice del procedimento cautelare ha ritenuto che, dovendo attendere il completamento del procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA] corresse il rischio reale, in caso di rigetto del ricorso, di non trovare più le controparti tanto in attivo da poter ottenere il rimborso degli aiuti controversi.

Di conseguenza, a tutela dell' interesse comunitario, gli è sembrato necessario subordinare l' esecuzione dell' ordinanza alla costituzione di una cauzione bancaria in grado di garantire la restituzione eventuale degli aiuti ricevuti. 23 Il giudice del procedimento cautelare ha così posto a confronto gli interessi delle due parti in modo da tutelare l' efficacia pratica della futura sentenza del giudizio principale, sia per il caso di accoglimento del ricorso, sia per l' ipotesi di un suo rigetto. 24 Questo bilanciamento è conforme all' art. 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e non comporta nessuna violazione del principio di proporzionalità. 25 Di conseguenza, il presente ricorso dev' essere respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 A tenore dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

I motivi dedotti dalle ricorrenti sono stati respinti ed esse dovranno quindi sostenere le spese del presente ricorso. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA (Tramasa), la Makuspesca, SA, e la [OSCURATO:PERSONA], SA, sono condannate alle spese. Lussemburgo, 7 marzo 1995

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CO0012_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-12/95 P, [OSCURATO:PERSONA], SA (Tramasa), Makuspesca, SA, e [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo (Spagna), con gli avv.ti S. [OSCURATO:PERSONA], R. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 31, Grand-rue, ricorrenti, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' ordinanza emessa dal presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 26 ottobre 1994 in merito a una domanda di provvedimenti d' urgenza, nelle cause riunite T-231/94 R, T-232/94 R e T-234/94 R, [OSCURATO:PERSONA], SA, [OSCURATO:PERSONA], SA, e Makuspesca, SA, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, procedimento in cui l' altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor F. Santaolalla, consigliere giuridico principale, e dalle signore A. Alcover, membro del servizio giuridico, e B. [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale distaccato presso detto servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IL PRESIDENTE DELLA CORTE ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 16 gennaio 1995, le ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell' art. 168 A del Trattato CE e dell' art. 50 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l' ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado emessa il 26 ottobre 1994 nelle cause riunite T-231/94 R, T-232/94 R e T-234/94 R, con la quale è stata accolta una domanda di sospensione dell' esecuzione dell' art. 2 delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 24 marzo 1994, C(94) 670/3, C(94) 670/2 e C(94) 670/1, che revocano l' aiuto finanziario della Comunità concesso ad ognuna delle ricorrenti per un progetto di costruzione di un peschereccio. 2 Gli antefatti della controversia sono illustrati nell' ordinanza impugnata nei seguenti termini: "6 Le richiedenti sono società che hanno per statuto l' obiettivo di svolgere attività nel settore della pesca e il cui socio di maggioranza e amministratore è lo stesso per ciascuna di esse. [OSCURATO:PERSONA], SA (Tramasa), è stata costituita nell' aprile 1984; Makuspesca, SA, e [OSCURATO:PERSONA], SA, sono state costituite nel novembre 1986. 7 Con decisione 21 dicembre 1987, C(87) 2200/137, adottata in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura (GU L 376, pag. 7, in prosieguo: il 'regolamento n. 4028/86' ), la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla Tramasa un aiuto finanziario di 39 283 091 PTA per la costruzione di un battello da pesca denominato 'Tiburón III' . Tale aiuto copriva il 35% dell' importo di 112 237 000 PTA, che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato sovvenzionabile. Detto importo era inferiore al costo totale del progetto, il quale ammontava a 126 500 000 PTA. Come previsto dal regolamento n. 4028/86, la costruzione del battello 'Tiburón III' ha beneficiato altresì di un aiuto concesso dalle autorità spagnole. 8 Il 6 aprile 1988, la Tramasa chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad un versamento parziale dell' aiuto comunitario, sulla base di una fattura datata 15 marzo 1988 del cantiere navale incaricato della costruzione, la quale certificava il pagamento del 51% dell' investimento totale. [OSCURATO:PERSONA] effettuava tale versamento parziale il 12 luglio 1988. Il 25 ottobre 1988, la Tramasa chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una fattura del cantiere navale che certificava il pagamento della totalità del prezzo del battello, di versare il saldo dell' aiuto. Il 4 aprile 1989 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava detto versamento. 9 Il 9 ottobre 1989, la Tramasa vendeva il battello 'Tiburón III' al prezzo di 112 857 453 PTA. 10 Con decisione 26 aprile 1989, C(89) 632/73, adottata in applicazione del regolamento n. 4028/86, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] un aiuto di 107 570 097 PTA per la costruzione di un battello da pesca denominato 'Acechador' . Detto aiuto copriva il 35% dell' ammontare che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato sovvenzionabile e che era di 307 344 850 PTA. Questo importo era inferiore al costo totale del progetto, il quale ammontava a 322 300 000 PTA. Come previsto dal regolamento n. 4028/86, la costruzione del battello considerato ha beneficiato altresì di un aiuto concesso dalle autorità spagnole. 11 Il 10 maggio 1989, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad un versamento parziale dell' aiuto comunitario, sulla base di una fattura del cantiere navale del 2 maggio 1989, che attestava il pagamento del 94% dell' investimento totale. Il 28 luglio 1989 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava detto versamento parziale. Il 21 novembre 1989, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una fattura del cantiere navale del 4 ottobre 1989 che certificava il pagamento della totalità del prezzo del battello, di versare il saldo dell' aiuto. Il 28 novembre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava detto versamento. 12 Nel maggio 1990, la [OSCURATO:PERSONA] vendeva il battello 'Acechador' al prezzo di 175 000 000 PTA. 13 Con decisione 26 aprile 1989, C(89) 632/47, adottata in applicazione del regolamento n. 4028/86, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla Makuspesca un aiuto di 79 934 630 PTA per la costruzione di un battello da pesca denominato 'Makus' . Questo aiuto copriva il 35% dell' importo che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato sovvenzionabile e che era di 214 070 374 PTA. Questo importo era inferiore al costo totale del progetto, il quale ammontava a 217 250 000 PTA. Come previsto dal regolamento n. 4028/86, la costruzione del battello considerato ha fruito pure di un aiuto concesso dalle autorità spagnole. 14 Il 5 giugno 1989, la Makuspesca chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA], su presentazione di una fattura del cantiere navale dell' 8 febbraio 1989 che certificava il pagamento della totalità del prezzo del battello, il versamento dell' aiuto comunitario. L' 8 giugno 1989 la [OSCURATO:PERSONA] versava detto aiuto. 15 Nel luglio 1992, la Makuspesca vendeva il battello 'Makus' . 16 Tra il 25 e il 31 marzo 1990, la [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei poteri conferitile dall' art. 46 del regolamento n. 4028/86, effettuava ispezioni presso le imprese richiedenti allo scopo di controllare l' utilizzo degli aiuti concessi. Dette ispezioni hanno, in particolare, avuto ad oggetto la contabilità di queste società. A seguito di dette ispezioni e su domanda della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] de la Administración del Estado effettuava, nel corso del mese di maggio 1990, ispezioni nelle tre imprese. Dalle relazioni redatte a seguito di dette ispezioni emerge, in particolare, che la certificazione della contabilità delle società interessate relativa all' esercizio 1987 era stata rifiutata, che la contabilità relativa all' esercizio 1988 era stata certificata entro i termini fissati dalla legge spagnola e che quella del 1989 lo era stata al di fuori di tale termine. A seguito di dette ispezioni, le autorità spagnole adottavano decisioni vertenti sulla riduzione degli aiuti da loro concessi e ordinavano il rimborso delle somme percepite in eccesso. 17 Dai documenti allegati al fascicolo e dalle dichiarazioni degli avvocati delle richiedenti rese in occasione dell' audizione del 9 agosto 1994 emerge che la [OSCURATO:PERSONA] veniva liquidata e che le altre due richiedenti non avevano esercitato alcuna attività nel corso degli ultimi esercizi". 3 L' art. 1 delle decisioni 24 marzo 1994, C(94) 670/3, C(94) 670/2 e C(94) 670/1, revoca gli aiuti comunitari di cui trattasi. L' art. 2 delle medesime decisioni dispone il rimborso degli aiuti già versati. 4 Il 15 giugno 1994 le ricorrenti, a norma dell' art. 173 del Trattato CE, hanno proposto al Tribunale di primo grado un ricorso d' annullamento avente ad oggetto le suddette decisioni. Il 6 luglio 1994 esse, in virtù dell' art. 185 del Trattato CE, hanno chiesto la sospensione dell' esecuzione dell' art. 2 delle citate decisioni. Con l' ordinanza impugnata il presidente del Tribunale di primo grado ha riunito le tre cause ai fini del procedimento sommario (punto 1 del dispositivo), ha concesso la sospensione dell' esecuzione dell' art. 2 delle decisioni (punto 2) e subordinato tale sospensione alla costituzione, da parte delle ricorrenti, di una cauzione bancaria a favore della [OSCURATO:PERSONA] che coprisse, fino alla pronuncia della sentenza sul ricorso principale, la totalità dell' importo degli aiuti concessi (punto 3). 5 Con il presente ricorso le società ricorrenti chiedono l' annullamento di quest' ultimo punto del dispositivo dell' ordinanza del presidente del Tribunale. 6 In sede di controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia semplicemente respingere il ricorso, accogliere per intero le conclusioni da essa dedotte in primo grado e condannare le ricorrenti alle spese. 7 Con lettera datata 23 febbraio 1995, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte, ai sensi dell' art. 117, n. 1, del regolamento di procedura, di produrre una replica per dar loro modo di illustrare il proprio punto di vista in merito a fatti e documenti citati per la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di controricorso. Dato che detti elementi non sono stati dedotti in Tribunale a tempo debito, le ricorrenti allegano che il giudizio sarebbe gravemente viziato, con lesione delle loro prerogative di difesa. 8 I fatti cui fanno riferimento le ricorrenti e i documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue allegazioni sono irrilevanti ai fini della decisione sul presente ricorso. Di conseguenza, non c' è ragione di autorizzare le ricorrenti a produrre una replica. 9 Dal momento che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni utili per pronunciarsi sul presente ricorso, non risulta necessario sentire le difese orali delle parti. 10 In sede di atto introduttivo del ricorso, le società ricorrenti deducono che, stabilendo l' ammontare della cauzione bancaria, il giudice del procedimento cautelare ha violato i principi della effettiva tutela giurisdizionale e di proporzionalità, comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri e riconosciuti dalla giurisprudenza comunitaria come ispiratori degli artt. 185 del Trattato e 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. 11 In merito al primo principio, le ricorrenti deducono che stabilire una cauzione la cui costituzione sia impossibile priva di contenuti il diritto ad una tutela giurisdizionale cautelare e costituisce una violazione dell' art. 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado il quale, pur consentendo effettivamente di subordinare la concessione di una sospensione dell' esecuzione alla costituzione di una cauzione, impone nondimeno al giudice di disporre tale provvedimento "(...) tenuto conto delle circostanze". Ebbene, le ricorrenti deducono di non poter ottenere una cauzione bancaria per un valore superiore alle proprie disponibilità finanziarie; lo stesso varrebbe per i rispettivi azionisti, la cui situazione patrimoniale non consentirebbe loro di ottenere una simile garanzia. 12 Per valutare la capacità da parte di un' impresa di costituire una cauzione bancaria si può tener conto non solo della situazione dell' impresa alla quale sia stato imposto il suddetto onere, ma anche delle disponibilità finanziarie dei suoi azionisti e delle risorse di cui disponga, nella sua interezza, il gruppo d' imprese cui essa appartiene (v. ordinanza del presidente della Corte 7 maggio 1982, causa 86/82 R, Hasselblad/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1555, e ordinanze del presidente del Tribunale di primo grado 21 dicembre 1994, causa T-295/94 R, Buchmann/[OSCURATO:PERSONA], e causa T-301/94 R, Laakmann /[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1265 e pag. II-1279, rispettivamente). 13 Il giudice del procedimento cautelare poteva pertanto valutare se le ricorrenti disponessero di risorse diverse dalle proprie disponibilità finanziarie al fine di ottenere la cauzione bancaria. 14 Dal punto 4 dell' ordinanza impugnata si evince al riguardo che, durante l' udienza, il presidente del Tribunale ha chiesto alle ricorrenti di trasmettergli taluni dati relativi al loro statuto come pure alla loro situazione giuridica e patrimoniale e ai debiti contratti presso le banche. Esse sono state parimenti invitate a pronunciarsi sulla possibilità per le stesse di costituire una cauzione bancaria che coprisse la totalità degli aiuti concessi. 15 Le ricorrenti hanno risposto con lettera datata 26 agosto 1994, lamentando la difficoltà di ottenere una cauzione bancaria, senza tuttavia fornire il benché minimo dato che consentisse di dimostrare l' impossibilità di ottenere una simile cauzione. 16 Di conseguenza il giudice del procedimento cautelare non ha violato il principio dell' effettiva tutela giurisdizionale giudicando di poter esigere dalle ricorrenti una cauzione bancaria per un ammontare superiore alle loro disponibilità finanziarie. 17 In merito al principio di proporzionalità, le ricorrenti ritengono che l' imposizione di una cauzione sia un provvedimento adeguato ad evitare il danno che la sospensione richiesta potrebbe causare alla controparte, ma che essa non può mai costituire un provvedimento provvisorio autonomo, concesso ad esclusivo vantaggio di quest' ultima. Di conseguenza, le ricorrenti sono del parere che l' interesse della [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale di primo grado può giudicare opportuno tutelare a fronte della sospensione da esso disposta, è che non vengano pregiudicate le possibilità di esecuzione della decisione sospesa, ma non che dette possibilità vengano migliorate in rapporto al suo effettivo diritto. Le ricorrenti sottolineano al riguardo che, nell' ambito della procedura di esecuzione forzata di cui all' art. 192 del Trattato CE, la [OSCURATO:PERSONA] può solo chiedere il pignoramento dell' attivo della società destinataria della decisione, e ciò per un valore che non può superare quello delle sue disponibilità finanziarie. 18 Le ricorrenti concludono che, subordinando la concessione della sospensione alla costituzione di una cauzione bancaria di ammontare superiore alle proprie disponibilità finanziarie, l' ordinanza impugnata ha trasgredito l' art. 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e violato il principio di proporzionalità che ispira tale norma. 19 Questo motivo non può essere accolto. 20 L' art. 2 di ciascuna delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] qui in esame impone il rimborso di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese destinatarie di tali atti. 21 Per il fatto di concedere la sospensione dell' esecuzione di tali disposizioni sino alla pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado sul ricorso principale, l' ordinanza impugnata non solo inibisce provvisoriamente l' esecuzione forzata delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], ma esclude anche il ricorso a qualsiasi altro rimedio giuridico al fine di recuperare tutti gli aiuti revocati in forza di tali decisioni. 22 Il giudice del procedimento cautelare ha ritenuto che, dovendo attendere il completamento del procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA] corresse il rischio reale, in caso di rigetto del ricorso, di non trovare più le controparti tanto in attivo da poter ottenere il rimborso degli aiuti controversi. Di conseguenza, a tutela dell' interesse comunitario, gli è sembrato necessario subordinare l' esecuzione dell' ordinanza alla costituzione di una cauzione bancaria in grado di garantire la restituzione eventuale degli aiuti ricevuti. 23 Il giudice del procedimento cautelare ha così posto a confronto gli interessi delle due parti in modo da tutelare l' efficacia pratica della futura sentenza del giudizio principale, sia per il caso di accoglimento del ricorso, sia per l' ipotesi di un suo rigetto. 24 Questo bilanciamento è conforme all' art. 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e non comporta nessuna violazione del principio di proporzionalità. 25 Di conseguenza, il presente ricorso dev' essere respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 A tenore dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. I motivi dedotti dalle ricorrenti sono stati respinti ed esse dovranno quindi sostenere le spese del presente ricorso. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL PRESIDENTE DELLA CORTE così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA (Tramasa), la Makuspesca, SA, e la [OSCURATO:PERSONA], SA, sono condannate alle spese. Lussemburgo, 7 marzo 1995
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris