CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44977/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] Mirko ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Rimini di condanna del predetto per furto pluriaggravato, valutate le generiche equivalenti, ha escluso l'aggravante della destrezza, mantenendo il giudizio di comparazione in termini di equivalenza con la recidiva e rideterminato la pena, confermando nel resto (in Rimini, 27/7/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché il ricorrente, con due motivi, ha prospettato una inadeguatezza del percorso motivazionale con riferimento all'operato giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali del reato e una violazione del divieto di reformatio in peius nella conferma di quel giudizio, una volta espunto uno degli elementi circostanziali aggravanti, senza tuttavia operare un effettivo confronto con il percorso motivazionale che sorregge la decisione censurata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali assegnato particolare rilievo ai precedenti gravi e specifici dell'OLLINO per negare un giudizio di comparazione in termini di prevalenze delle generiche (Sez. U, n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660, in cui si è affermato che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione; sez. 5, n. 18836 del 9/7/2013, dep. 2014, P., Rv. 260195); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nia Serrao 7-,ceeeic).egjyy->e_.£ r D E POSITAT \ [OSCURATO:PERSONA]:1