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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05726/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, è anche reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con ampia e congrua motivazione, conforme al disposto normativo di cui all’art. 707 cod. pen. e ai richiamati principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti (si vedano le pagg. 6 8 della impugnata sentenza, ove i giudici di appello, ritenuta del tutto inadeguata la giustificazione addotta dalla difesa a sostegno della liceità della detenzione, hanno correttamente confermato il giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente, il quale, già condannato per reati determinati da motivi di lucro, a seguito di perquisizione, veniva ritrovato nella disponibilità di strumenti atti ad aprire o forzare serrature); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base dell’aumento di pena stabilito ai sensi dell’art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto tenuto conto che il grado di impegno motivazionale richiesto con riferimento agli aumenti di pena a titolo di continuazione è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene nel caso di specie deve ravvisarsi come la Corte territoriale abbia implicitamente assolto all’onere motivazionale sul punto, in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base individuata per il reato più grave (si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove i giudici di appello, avendo ritenuto sproporzionato rispetto ai fatti per cui si procede l’aumento per continuazione stabilito dal giudice di primo grado, hanno provveduto a fissarlo in misura inferiore alla metà della pena base individuata per il reato più grave); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, è anche reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con ampia e congrua motivazione, conforme al disposto normativo di cui all’art. 707 cod. pen. e ai richiamati principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti (si vedano le pagg. 6 8 della impugnata sentenza, ove i giudici di appello, ritenuta del tutto inadeguata la giustificazione addotta dalla difesa a sostegno della liceità della detenzione, hanno correttamente confermato il giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente, il quale, già condannato per reati determinati da motivi di lucro, a seguito di perquisizione, veniva ritrovato nella disponibilità di strumenti atti ad aprire o forzare serrature); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base dell’aumento di pena stabilito ai sensi dell’art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto tenuto conto che il grado di impegno motivazionale richiesto con riferimento agli aumenti di pena a titolo di continuazione è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene nel caso di specie deve ravvisarsi come la Corte territoriale abbia implicitamente assolto all’onere motivazionale sul punto, in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base individuata per il reato più grave (si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove i giudici di appello, avendo ritenuto sproporzionato rispetto ai fatti per cui si procede l’aumento per continuazione stabilito dal giudice di primo grado, hanno provveduto a fissarlo in misura inferiore alla metà della pena base individuata per il reato più grave); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso
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