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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 50056/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 11/05/2022 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in un anno e otto mesi di reclusione ed C 400,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata (ai sensi del n. 2 e del n. 2-bis del secondo comma dell'art. 640 cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna della stessa Porcino per tale reato.

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che «dagli atti processuali non è emerso alcun elemento tale da giustificare una sentenza di condanna», il che «avrebbe dovuto indurre il giudicante a pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.», e che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe motivato, o avrebbe motivato in modo insufficiente, «in ordine alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali è basata la sentenza di condanna».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).

Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione della sua responsabilità e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 11/05/2022 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in un anno e otto mesi di reclusione ed C 400,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata (ai sensi del n. 2 e del n. 2-bis del secondo comma dell'art. 640 cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna della stessa Porcino per tale reato. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che «dagli atti processuali non è emerso alcun elemento tale da giustificare una sentenza di condanna», il che «avrebbe dovuto indurre il giudicante a pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.», e che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe motivato, o avrebbe motivato in modo insufficiente, «in ordine alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali è basata la sentenza di condanna». 3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione della sua responsabilità e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
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