CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2026
Cassazione n. 11588/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte di Appello di Caltanissettavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, MariaLuisa Miranda, ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili;lette le conclusioni scritte, datate 16/02/2026, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sivillo, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, e lamemoria di replica alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale, datata[OSCURATO:DATA_NASCITA];letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 giugno 2025, la Corte di Appello di Caltanissettaconfermava la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 17 ottobre 2024,con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui alcapo 4 (art. 110 cod. pen., 479 cod. pen., 476, secondo comma cod. pen.) allapena di un anno e tre mesi di reclusione; nel medesimo contesto la Corteterritoriale, in accoglimento della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., con la quale [OSCURATO:PERSONA] rinunciava a tutti i motivi diappello, ad eccezione di quello relativo al giudizio di prevalenza delle circostanzen. 7, cod. pen., in riforma della sentenza impugnata, concedeva al sunnominatole circostanze attenuanti generiche e riduceva conseguentemente la pena neiconfronti dello stesso a tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 5.500,00 dimulta.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo:[OSCURATO:PERSONA]:2.1. Primo motivo: Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 192cod. proc. pen., e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.640-bis cod. pen. e 476 cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale processuale e per mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione.Si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso ogni valutazione dellededuzioni difensive oggetto del primo motivo di appello, in tema di elementosoggettivo del reato, facendo ricorso a semplici formule di stile per argomentarnela sussistenza.2.2. Secondo motivo: Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen.,192 cod. proc. pen., e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.493 cod. pen. e 476 cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione della leggepenale processuale e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione.Si afferma la carenza della qualifica soggettiva in capo al responsabile delCentro di assistenza agricola (C.A.A.), essenziale ai fini della responsabilità per ildelitto di falso in atto pubblico, che sarebbe configurabile nei confrontidell'incaricato di pubblico servizio solo nel caso in cui tale soggetto sia legato daun rapporto di pubblico impiego con lo Stato o altro ente pubblico, requisitomancante nel caso in esame.Si deduce che la motivazione della Corte di appello sul punto sarebbe stataomessa.2.3. Terzo motivo: Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 192cod. proc. pen., e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 476cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale processualee per mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Errataqualificazione giuridica della fattispecie contestata la capo 4 della imputazione,riconoscimento dell’ipotesi non aggravata di cui all’art. 476, primo comma, cod.pen.Si deduce che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente preso inconsiderazione le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto, con le quali erastata chiesta la riqualificazione sensi dell’art. 476, primo comma, cod. pen.,considerato che il compito dei C.A.A. sarebbe di mero controllo della regolaritàformale della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate dall'imprenditoreagricolo e che la normativa di settore non impone alcun obbligo di controllo delcontenuto né alcun riscontro di veridicità dello stesso. Ne consegue che non sipotrebbe ritenere configurabile l'aggravante contestata di cui all'art. 476, secondocomma, cod. pen., non potendosi riconoscere che gli atti posti in essere dairesponsabili del C.A.A. abbiano fede privilegiata.2.4. Quarto motivo: Violazione degli artt. 62-bis cod. pen., 163 cod. pen., 164cod. pen. e 133 cod. pen. e mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui le circostanze attenuantigeneriche sono state riconosciute equivalenti, anziché prevalenti, rispetto allacontestata aggravante, nonostante la condotta processuale dell’imputato avrebbedovuto essere valorizzata in senso positivo, ai fini del giudizio di prevalenza, cosìda rendere la pena maggiormente proporzionata alla condotta.Si contesta, inoltre, che la Corte di appello non abbia adeguatamente motivatoil diniego della sospensione condizionale della pena, limitandosi a richiamare unaprecedente condanna a carico dell’imputato, senza considerare che tale pronunciaè particolarmente risalente nel tempo, essendo passata in giudicato il 17 febbraio2009 e riferita a fatti commessi nel 2002.[OSCURATO:PERSONA]:2.5. Vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnatanella parte in cui non è stata disposta la revoca della confisca applicata in primogrado; violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per contenuto difforme dellasentenza impugnata rispetto alla proposta di concordato.Si deduce che, nella proposta di concordato, era stato evidenziato come il“danno patrimoniale di rilevante gravità” consisteva nella percezione, da partedell'imputato, dell'aiuto comunitario pari a euro 29.599,71; poiché [OSCURATO:PERSONA] (A.G.E.A.), creditore di somme a titolo di contributi agricoli([OSCURATO:PERSONA] zone svantaggiate anni 2014 - 2015 - 2016) per unammontare complessivo di euro 37.295,58, egli si era dichiarato disponibile arinunciare a tale somma da doversi ritenere compensata, recuperata o sottopostaa confisca nella sentenza di secondo grado.Tuttavia, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, nulla statuiva inordine alla confisca applicata in primo grado, che dunque rimaneva in essere, conla conseguente duplicazione della pena in ordine alle conseguenze economiche delreato, in quanto alla confisca si è aggiunta la compensazione del credito vantatodall’imputato nei confronti dell'organismo pagatore, in contrasto con quantocontenuto della proposta di concordato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi manifestamenteinfondati o non consentiti.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce sotto il duplice profilo delvizio di motivazione e di violazione di legge, la insussistenza dell’elementosoggettivo del delitto contestato, è manifestamente infondato.La Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico(art. 479 cod. pen.), è sufficiente il dolo generico che si concreta nella volontarietàdella dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere inveritiero; sono,pertanto, irrilevanti le ragioni che hanno determinato l'agente ad operarel'attestazione e, quindi, qualsivoglia accertamento in ordine alla sua volontà difavorire sé o altri (Sez. 5, n. 6820 del 24/01/2005, Incaminato, Rv. 231427 – 01).Più specificamente, la Corte, nel ribadire che, ai fini della sussistenzadell'elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 479 cod. pen. è sufficiente il dologenerico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, haaffermato che non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con laconseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senzal'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnatadalla convinzione di non produrre alcun danno. E, se deve escludersi che il dologenerico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un assertoobiettivamente non veritiero - dovendosi, invece, verificare anche che la falsitànon sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompletaconoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, allanegligente applicazione di una prassi amministrativa - tuttavia deve considerarsidolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n.15255 del 15/03/2005, Scarciglia, Rv. 232138-01; conformi: Sez. 5, n. 12547 del08/11/2018, Sirianni, Rv. 276505-01; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo,Rv. 256594-01).La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati princìpi didiritto e, con motivazione immune da vizi logici, previa ricostruzione dei fatticomprovanti la sussistenza della condotta, ha puntualmente argomentato che lemodalità concretamente poste in essere dal soggetto agente consentono di inferirela consapevolezza dell’illiceità della condotta medesima, essendo stato accertatoche l’imputato, nella qualità di legale rappresentante del C.A.A., attestaval’esistenza di documentazione in realtà del tutto mancante (ossia che le domanderecavano gli allegati ivi indicati e che le attività descritte erano state eseguite nelrispetto delle disposizioni dell’organismo pagatore A.G.E.A.), riconoscendofalsamente la correttezza formale e la completezza documentale delle istanzefinalizzate all’ottenimento dei contributi a sostegno dell’attività agricola (pag. 13della sentenza impugnata).3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, parimenti manifestamente infondati,possono essere trattati congiuntamente essendo relativi entrambi allaqualificazione giuridica del fatto quale delitto di falso ideologico in atto pubblicofidefacente ex artt. 476, secondo comma, cod. pen. contestata dal ricorrente.La Corte si è già pronunciata sulla medesima questione di diritto posta dalricorrente ed ha affermato che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblicofidefacente la condotta del legale rappresentante del Centro di assistenza agricola(C.A.A.) che, nel ricevere la domanda unica di pagamento di contributi comunitarie nel formare la scheda di valutazione, attesti falsamente la presenza degli allegativolti a documentare la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per ottenerei predetti contributi nonché il deposito dei medesimi presso gli uffici del Centro; inmotivazione la Corte ha precisato che il C.A.A. è ente di diritto pubblico, in quantoad esso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha trasferito i suoi poteri pereffetto di apposita convenzione, e che il legale rappresentante del Centro rivestela qualità di incaricato di pubblico servizio in forza delle funzioni attribuite dallalegge a tale tipologia di ente, che il controllo effettuato dagli operatori dei C.A.A.non è solo di natura formale e che gli atti posti in essere dai responsabili del C.A.A.sono atti aventi fede privilegiata (Sez. 5, n. 29461 del 27/06/2025, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 288432 – 01; si vedano anche: Sez. 2, n. 6772 del 30/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287584 – 01; Sez. 2, n. 21411 del 25/03/2021, Natoli, non massimata).Ne consegue che non sussistono i vizi denunciati, atteso che la Corte di appelloha fatto corretta applicazione dei suindicati princìpi di diritto, con una motivazioneimmune da vizi logici.4. È manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, con il qualesi lamenta sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge,la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misuraequivalente e non in misura prevalente alla contestata aggravante e la mancataconcessione della sospensione condizionale della pena.Quanto alla doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche, la Corteha chiarito che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudiziodi comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimitàsoltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogicoe non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza(Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sulo, Rv. 258874 – 01).Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, comeelemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno delle ragioni dellaimpossibilità di riconoscere un giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanzepen., la protezione rafforzata serbata dall'ordinamento agli atti pubblici e agli attiequiparati dotati di fede privilegiata e la gravità della condotta dell'imputato cheaveva consentito di lucrare indebitamente dall’A.G.E.A. svariate decine di migliaiadi euro stanziate dagli organi comunitari, con una motivazione che non è affattocarente, illogica o contraddittoria, a fronte di un motivo di ricorso del tuttogenerico.È, inoltre, corretta giuridicamente la motivazione in merito alla nonconcessione della sospensione condizionale della pena, in quanto l’imputato hariportato una precedente condanna per delitto alla pena di dieci mesi di reclusione,la quale sommata alla pena di un anno e tre mesi di reclusione applicata nelpresente procedimento, supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].5. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnatanella parte in cui nulla statuiva sulla confisca, anche per equivalente, dei beni checostituiscono il profitto dei reati di cui ai capi 5 e 6 (delitti ex art. 648-ter cod.pen.) applicata con la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 648-quater cod.pen. nonostante l’imputato si fosse dichiarato «disponibile a rinunciare alla sommadi euro 37.295,58» della quale egli era creditore a titolo di contributi agricoli, edenuncia che la sentenza impugnata si discosterebbe da quanto concordato.Va, a tal proposito, osservato che il ricorrente deduce una questione relativaall’applicazione della confisca, peraltro obbligatoria ex art. 648-quater cod. pen.,che non era stata prospettata nei motivi di appello e che, dunque, non era statadevoluta alla cognizione della Corte territoriale, con la conseguenza che nonpoteva essere, come in effetti non è stata, oggetto dell’accordo tra le parti,potendo il concordato essere proposto solo in relazione a uno dei motivi giàcontenuti nell'atto d'impugnazione (Sez. 2, n. 4859 del 22/12/2022, dep. 2023,Derbali, Rv. 284429 – 01).E ciò senza considerare che la questione della mancata revoca della confisca,non essendo oggetto dei motivi di appello, risulta formulata per la prima volta inquesta sede e, costituendo un novum che interrompe la catena devolutiva, vaapplicato il disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.,(Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 – 01; Sez. 4, n. 10611 del04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631-01),Alla luce di tali considerazioni, il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.6. Per le considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili,nulla aggiungendo le argomentazioni contenute nelle conclusioni scritte, datate 16febbraio 2026, e nella memoria di replica alle conclusioni della SostitutaProcuratrice generale, datata 25 febbraio 2026, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sivillo, e nella memoria difensiva di replica alle conclusioni della SostitutaProcuratrice generale a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], datata 19 febbraio 2026.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11588/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 282/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39966/2025DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte di Appello di Caltanissettavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, MariaLuisa Miranda, ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili;lette le conclusioni scritte, datate 16/02/2026, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sivillo, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, e lamemoria di replica alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale, datata[OSCURATO:DATA_NASCITA];letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 giugno 2025, la Corte di Appello di Caltanissettaconfermava la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 17 ottobre 2024,con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui alcapo 4 (art. 110 cod. pen., 479 cod. pen., 476, secondo comma cod. pen.) allapena di un anno e tre mesi di reclusione; nel medesimo contesto la Corteterritoriale, in accoglimento della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., con la quale [OSCURATO:PERSONA] rinunciava a tutti i motivi diappello, ad eccezione di quello relativo al giudizio di prevalenza delle circostanzen. 7, cod. pen., in riforma della sentenza impugnata, concedeva al sunnominatole circostanze attenuanti generiche e riduceva conseguentemente la pena neiconfronti dello stesso a tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 5.500,00 dimulta.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo:[OSCURATO:PERSONA]:2.1. Primo motivo: Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 192cod. proc. pen., e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.640-bis cod. pen. e 476 cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale processuale e per mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione.Si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso ogni valutazione dellededuzioni difensive oggetto del primo motivo di appello, in tema di elementosoggettivo del reato, facendo ricorso a semplici formule di stile per argomentarnela sussistenza.2.2. Secondo motivo: Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen.,192 cod. proc. pen., e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.493 cod. pen. e 476 cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione della leggepenale processuale e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione.Si afferma la carenza della qualifica soggettiva in capo al responsabile delCentro di assistenza agricola (C.A.A.), essenziale ai fini della responsabilità per ildelitto di falso in atto pubblico, che sarebbe configurabile nei confrontidell'incaricato di pubblico servizio solo nel caso in cui tale soggetto sia legato daun rapporto di pubblico impiego con lo Stato o altro ente pubblico, requisitomancante nel caso in esame.Si deduce che la motivazione della Corte di appello sul punto sarebbe stataomessa.2.3. Terzo motivo: Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 192cod. proc. pen., e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 476cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale processualee per mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Errataqualificazione giuridica della fattispecie contestata la capo 4 della imputazione,riconoscimento dell’ipotesi non aggravata di cui all’art. 476, primo comma, cod.pen.Si deduce che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente preso inconsiderazione le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto, con le quali erastata chiesta la riqualificazione sensi dell’art. 476, primo comma, cod. pen.,considerato che il compito dei C.A.A. sarebbe di mero controllo della regolaritàformale della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate dall'imprenditoreagricolo e che la normativa di settore non impone alcun obbligo di controllo delcontenuto né alcun riscontro di veridicità dello stesso. Ne consegue che non sipotrebbe ritenere configurabile l'aggravante contestata di cui all'art. 476, secondocomma, cod. pen., non potendosi riconoscere che gli atti posti in essere dairesponsabili del C.A.A. abbiano fede privilegiata.2.4. Quarto motivo: Violazione degli artt. 62-bis cod. pen., 163 cod. pen., 164cod. pen. e 133 cod. pen. e mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui le circostanze attenuantigeneriche sono state riconosciute equivalenti, anziché prevalenti, rispetto allacontestata aggravante, nonostante la condotta processuale dell’imputato avrebbedovuto essere valorizzata in senso positivo, ai fini del giudizio di prevalenza, cosìda rendere la pena maggiormente proporzionata alla condotta.Si contesta, inoltre, che la Corte di appello non abbia adeguatamente motivatoil diniego della sospensione condizionale della pena, limitandosi a richiamare unaprecedente condanna a carico dell’imputato, senza considerare che tale pronunciaè particolarmente risalente nel tempo, essendo passata in giudicato il 17 febbraio2009 e riferita a fatti commessi nel 2002.[OSCURATO:PERSONA]:2.5. Vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnatanella parte in cui non è stata disposta la revoca della confisca applicata in primogrado; violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per contenuto difforme dellasentenza impugnata rispetto alla proposta di concordato.Si deduce che, nella proposta di concordato, era stato evidenziato come il“danno patrimoniale di rilevante gravità” consisteva nella percezione, da partedell'imputato, dell'aiuto comunitario pari a euro 29.599,71; poiché [OSCURATO:PERSONA] (A.G.E.A.), creditore di somme a titolo di contributi agricoli([OSCURATO:PERSONA] zone svantaggiate anni 2014 - 2015 - 2016) per unammontare complessivo di euro 37.295,58, egli si era dichiarato disponibile arinunciare a tale somma da doversi ritenere compensata, recuperata o sottopostaa confisca nella sentenza di secondo grado.Tuttavia, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, nulla statuiva inordine alla confisca applicata in primo grado, che dunque rimaneva in essere, conla conseguente duplicazione della pena in ordine alle conseguenze economiche delreato, in quanto alla confisca si è aggiunta la compensazione del credito vantatodall’imputato nei confronti dell'organismo pagatore, in contrasto con quantocontenuto della proposta di concordato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi manifestamenteinfondati o non consentiti.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce sotto il duplice profilo delvizio di motivazione e di violazione di legge, la insussistenza dell’elementosoggettivo del delitto contestato, è manifestamente infondato.La Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico(art. 479 cod. pen.), è sufficiente il dolo generico che si concreta nella volontarietàdella dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere inveritiero; sono,pertanto, irrilevanti le ragioni che hanno determinato l'agente ad operarel'attestazione e, quindi, qualsivoglia accertamento in ordine alla sua volontà difavorire sé o altri (Sez. 5, n. 6820 del 24/01/2005, Incaminato, Rv. 231427 – 01).Più specificamente, la Corte, nel ribadire che, ai fini della sussistenzadell'elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 479 cod. pen. è sufficiente il dologenerico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, haaffermato che non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con laconseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senzal'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnatadalla convinzione di non produrre alcun danno. E, se deve escludersi che il dologenerico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un assertoobiettivamente non veritiero - dovendosi, invece, verificare anche che la falsitànon sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompletaconoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, allanegligente applicazione di una prassi amministrativa - tuttavia deve considerarsidolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n.15255 del 15/03/2005, Scarciglia, Rv. 232138-01; conformi: Sez. 5, n. 12547 del08/11/2018, Sirianni, Rv. 276505-01; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo,Rv. 256594-01).La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati princìpi didiritto e, con motivazione immune da vizi logici, previa ricostruzione dei fatticomprovanti la sussistenza della condotta, ha puntualmente argomentato che lemodalità concretamente poste in essere dal soggetto agente consentono di inferirela consapevolezza dell’illiceità della condotta medesima, essendo stato accertatoche l’imputato, nella qualità di legale rappresentante del C.A.A., attestaval’esistenza di documentazione in realtà del tutto mancante (ossia che le domanderecavano gli allegati ivi indicati e che le attività descritte erano state eseguite nelrispetto delle disposizioni dell’organismo pagatore A.G.E.A.), riconoscendofalsamente la correttezza formale e la completezza documentale delle istanzefinalizzate all’ottenimento dei contributi a sostegno dell’attività agricola (pag. 13della sentenza impugnata).3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, parimenti manifestamente infondati,possono essere trattati congiuntamente essendo relativi entrambi allaqualificazione giuridica del fatto quale delitto di falso ideologico in atto pubblicofidefacente ex artt. 476, secondo comma, cod. pen. contestata dal ricorrente.La Corte si è già pronunciata sulla medesima questione di diritto posta dalricorrente ed ha affermato che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblicofidefacente la condotta del legale rappresentante del Centro di assistenza agricola(C.A.A.) che, nel ricevere la domanda unica di pagamento di contributi comunitarie nel formare la scheda di valutazione, attesti falsamente la presenza degli allegativolti a documentare la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per ottenerei predetti contributi nonché il deposito dei medesimi presso gli uffici del Centro; inmotivazione la Corte ha precisato che il C.A.A. è ente di diritto pubblico, in quantoad esso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha trasferito i suoi poteri pereffetto di apposita convenzione, e che il legale rappresentante del Centro rivestela qualità di incaricato di pubblico servizio in forza delle funzioni attribuite dallalegge a tale tipologia di ente, che il controllo effettuato dagli operatori dei C.A.A.non è solo di natura formale e che gli atti posti in essere dai responsabili del C.A.A.sono atti aventi fede privilegiata (Sez. 5, n. 29461 del 27/06/2025, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 288432 – 01; si vedano anche: Sez. 2, n. 6772 del 30/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287584 – 01; Sez. 2, n. 21411 del 25/03/2021, Natoli, non massimata).Ne consegue che non sussistono i vizi denunciati, atteso che la Corte di appelloha fatto corretta applicazione dei suindicati princìpi di diritto, con una motivazioneimmune da vizi logici.4. È manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, con il qualesi lamenta sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge,la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misuraequivalente e non in misura prevalente alla contestata aggravante e la mancataconcessione della sospensione condizionale della pena.Quanto alla doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche, la Corteha chiarito che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudiziodi comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimitàsoltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogicoe non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza(Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sulo, Rv. 258874 – 01).Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, comeelemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno delle ragioni dellaimpossibilità di riconoscere un giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanzepen., la protezione rafforzata serbata dall'ordinamento agli atti pubblici e agli attiequiparati dotati di fede privilegiata e la gravità della condotta dell'imputato cheaveva consentito di lucrare indebitamente dall’A.G.E.A. svariate decine di migliaiadi euro stanziate dagli organi comunitari, con una motivazione che non è affattocarente, illogica o contraddittoria, a fronte di un motivo di ricorso del tuttogenerico.È, inoltre, corretta giuridicamente la motivazione in merito alla nonconcessione della sospensione condizionale della pena, in quanto l’imputato hariportato una precedente condanna per delitto alla pena di dieci mesi di reclusione,la quale sommata alla pena di un anno e tre mesi di reclusione applicata nelpresente procedimento, supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].5. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnatanella parte in cui nulla statuiva sulla confisca, anche per equivalente, dei beni checostituiscono il profitto dei reati di cui ai capi 5 e 6 (delitti ex art. 648-ter cod.pen.) applicata con la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 648-quater cod.pen. nonostante l’imputato si fosse dichiarato «disponibile a rinunciare alla sommadi euro 37.295,58» della quale egli era creditore a titolo di contributi agricoli, edenuncia che la sentenza impugnata si discosterebbe da quanto concordato.Va, a tal proposito, osservato che il ricorrente deduce una questione relativaall’applicazione della confisca, peraltro obbligatoria ex art. 648-quater cod. pen.,che non era stata prospettata nei motivi di appello e che, dunque, non era statadevoluta alla cognizione della Corte territoriale, con la conseguenza che nonpoteva essere, come in effetti non è stata, oggetto dell’accordo tra le parti,potendo il concordato essere proposto solo in relazione a uno dei motivi giàcontenuti nell'atto d'impugnazione (Sez. 2, n. 4859 del 22/12/2022, dep. 2023,Derbali, Rv. 284429 – 01).E ciò senza considerare che la questione della mancata revoca della confisca,non essendo oggetto dei motivi di appello, risulta formulata per la prima volta inquesta sede e, costituendo un novum che interrompe la catena devolutiva, vaapplicato il disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.,(Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 – 01; Sez. 4, n. 10611 del04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631-01),Alla luce di tali considerazioni, il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.6. Per le considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili,nulla aggiungendo le argomentazioni contenute nelle conclusioni scritte, datate 16febbraio 2026, e nella memoria di replica alle conclusioni della SostitutaProcuratrice generale, datata 25 febbraio 2026, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sivillo, e nella memoria difensiva di replica alle conclusioni della SostitutaProcuratrice generale a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], datata 19 febbraio 2026.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]