CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 31850/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23088/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA in [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]’ e La BORSA - CONSOB , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B. MARTINI, 3 C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 79/2019 depositata il 20/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con delibera n. n. 20033 del 14.6.2017 (rettificata con delibera nr 20057 del 6.7.2017) la Consob applicò a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.5.2016, la sanzione pecuniaria di euro 115.000, per la violazione delle disposizioni normative di seguito indicate: 1) art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell’art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF e degli artt. 39 e 40 del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo di riferimento: 1° giugno 2011-31 dicembre 2015); 2) art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, per avere la Banca tenuto comportamenti irregolari, tra l’altro, nell’ambito dei “trasferimenti tra privati” delle azioni VB e dei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto delle azioni di propria emissione (periodo di riferimento: 18 dicembre 2012-31 agosto 2015); 3) art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell’art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF e dell’art. 49, commi 1 e 3, del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza in materia di gestione degli ordini dei clienti (periodo di riferimento: 1° giugno 2011-10 febbraio 2015); 4) art. 21, comma l, lett. d, del TUF e dell’art. 15, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] d’Italia/Consob del 29 ottobre, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di pricing delle azioni di propria emissione (periodo di riferimento: 1° giugno 2011-18 aprile 2015); 5) art. 8, comma 1, t.u.f. in materia di vigilanza informativa della Consob (periodo 23 maggio 2014-22 aprile 2015) con riferimento all’operazione di Aumento di capitale 2014, informazioni rivelatesi non veritiere a seguito di accertamenti ispettivi (periodo di riferimento 12.6.2014-12.1.2015). 2.La delibera è stata quindi impugnata ed il giudice di merito ha respinto le doglianze, disattendendo diverse questioni preliminari sottoposte alla sua attenzione. In particolare, e per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appelloha respinto la richiesta di rimessione in termini ex art.153 c.p.c. alla luce del contenuto dell’atto di accertamento e dei documenti, ritenuti ininfluenti, prodotti successivamente alla formulazione del ricorso; ha respinto l’eccezione di incompetenza della Consob, essendo quest’ultima competente alla luce della disciplina di settore ad essa afferente di derivazione comunitaria (atti dell’Unione Europea di cui all’art 1,paragrafo 2 del regolamento Ue nr 1095/2010), prevalente sulle disposizioni invocate dai ricorrenti; è stato escluso il superamento del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dagli artt. 5 ed 8 del Regolamento 18740/2013, stante la natura meramente acceleratoria del termini previsti dall’invocata disposizione; è stata esclusa la ritenuta genericità degli addebiti nonché la violazione del principio del ne bis idem stante la diversità delle condotte attribuite ai ricorrenti con distinte delibere; è stata esclusa la violazione del diritto di difesa per la genericità della contestazione ed alla luce delle possibilità concessa agli opponenti di illustrare la loro linea difensiva nella fase amministrativa ottenendo anche una proroga di 30 giorni per la presentazione di deduzioni scritte una volta conosciuto il contenuto delle relazioni USA; ancora, la Corte d’appello ha affermato che le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58/1998 non potevano applicarsi alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia alla luce del contenuto dell’art. 6 del citato d.lgs. n. 72/2015, escludendone al contempo eventuali profili di incostituzionalità. La pronuncia, ribadendo che le fattispecie in specie sanzionate non hanno natura penale ma meramente amministrativa, ha dato atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n.193 del 2016, ha affermato che “non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla Cedu, come interpretate dalla corte di Strasburgo, l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Da ciò discende la non fondatezza della denunciata violazione degli obblighi internazionali, di cui all’art. 117, 1° comma, Cost”. In ordine alla questione della decadenza in cui sarebbe incorsa l’autorità di vigilanza ai sensi dell’art 195 TUF, il giudice di merito ha chiarito che tale eccezione era stata espressamente sollevata nel ricorso “unicamente in relazione alla violazione nr 1 (pag 29 del ricorso)” e che non risultava estesa nelle note allegate al verbale di udienza del 18.9.2018 anche alle altre violazioni. Si è aggiunto che nelle note la difesa degli opponenti ha insistito per l’annullamento della delibera espressamente richiamando il “Ricorso, pag. 29” non avanzando, “coerentemente con tale impostazione difensiva alcuna istanza di rimessione in termini al fine di formulare eventuale motivo aggiunto con riferimento alle violazioni da 2 a 5 della delibera opposta, la cui tempestiva notifica non viene pertanto messa in discussione”. Il giudice di merito ha escluso che il contenuto della nota inviata dalla Banca d’Italia alla Consob avesse rilevanza ai fini del decorso del termine, non contenendo elementi indiziari relativamente alla prima contestazione ed a quelle avente numero 2, 3 e 5, oggetto della delibera impugnata, ha quindi concluso nel senso che soltanto nel corso dell'ispezione avviata da Consob a partire dal 12 gennaio 2015 Banca d'Italia aveva provveduto a trasmettere l'integrale rapporto ispettivo, senza che tale ultimo fatto assumesse qualsivoglia rilevanza, ai fini della decadenza ex art. 195 T.u.f., essendo per l'appunto in corso la verifica ispettiva autonomamente ormai disposta da Consob. Per completezza, con riguardo alla violazione sub 4), è stato aggiunto che la sottolineatura operata dalla vigilanza bancaria circa l'incoerenza del livello del prezzo delle azioni poteva al più gettare una luce di sospetto sulle procedure di pricing adottate, ma nulla era specificamente segnalato riguardo. Anche la violazione di cui all’art. 2 non ha trovato infine un compiuto riferimento nella predetta nota della Banca d’Italia. Il giudice di merito ha affermato, quindi, richiamando al riguardo la giurisprudenza di legittimità, che il termine non potesse che decorrere nella specie dal 10 marzo 2016, data della relazione ispettiva per tutte le contestazioni. Quanto al merito, la Corte d’appello ha ritenuto i ricorrenti responsabili delle violazioni loro ascritte, sotto il profilo procedurale per non aver predisposto ex ante di presidi idonei ad assicurare da parte dell’intermediario il corretto svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e sotto il profilo comportamentale per non aver operato nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori “con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”. Si è riscontrata “l’assenza di stringenti presidi procedurali utili a indicare agli addetti il corretto inquadramento del rapporto con i clienti, ma anche la disattivazione dell’applicativo, con riferimento all’operazione di aumento di capitale, preposto a fornire un indispensabile supporto al gestore della relazione con il cliente nella predisposizione del servizio di consulenza attiva. Da tale impostazione ne è derivata una gestione da parte degli operatori delle modalità di interrelazione con la clientela priva di filtri e di presidi con l’effetto che le procedure a presidio del servizio della clientela pur presenti non sono state utilizzate e neppure sono stati attivati specifici presidi di controllo interno per evitare i rischi di non conformità insiti nelle soluzioni adottate”. Stesse conclusioni sono state raggiunte in relazione ai dati relativi al collocamento delle obbligazioni riservate ai soci.La violazione di tali obblighi ha condotto alla mancata verifica di adeguatezza c.d. bloccante (Aucap rivolto non solo ai soci ma anche al pubblico indistinto), in violazione dell’art. 21, comma 1, lett. d, t.u.f. Il giudice di merito ha quindi analizzato il sistema procedurale volto alla selezione dei clienti e del tipo di investimento concludendo per la sua inadeguatezza. Si è quindi affermato che per quanto concerne la profilatura della clientela, “in assenza di specifica policy, la Banca ha potuto operare liberamente proponendo prodotti ad elevato rischio quale devono ritenersi le azioni [OSCURATO:PERSONA] non adeguati alle caratteristiche del cliente. Condotta questa consentita o comunque agevolata da carenze rinvenibili nelle procedure e nei presidi predisposti dalla banca, la quale non si era dotata a far data dal 2011 di quegli accorgimenti procedurali necessari per rendere adeguate le operazioni al profilo di rischio dell’investitore”. Sotto il profilo comportamentale si è inoltre osservato, con riferimento alle condotte poste in essere in occasione dell’aumento di capitale 2014, che i comportamenti irregolari registrati si riferivano agli ordini di adesione all’aumento di capitale. Ciò valeva a collocare le concrete condotte in un ambito temporale di pochissimo successivo all’ingresso degli odierni ricorrenti nel CdA i quali appena insediati nell’organismo societario non erano in grado di percepire le anomalie prodotte dall’apparato procedurale in uso. In relazione alla seconda contestazione (comportamenti irregolari nei trasferimenti tra privati delle azioni VB e dei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto delle azioni di propria emissione, periodo di riferimento: 18 dicembre 2012-31 agosto 2015), ne è stata esclusa la paventata indeterminatezza in quanto il nucleo fattuale delle contestazioni era stato ben individuato in relazione alle singole condotte e come dimostrava anche l’adeguata difesa che i ricorrenti avevano potuto svolgere dimostrando di aver esattamente colto l’addebito che è stato mosso loro. Era risultato provato l’ingerimento della banca nei “trasferimenti fra privati”, che –in quanto tali – non dovrebbero prevedere un ruolo di intermediazione della banca e in ordine ai quali, al contrario, era risultato un ruolo proattivo dell’intermediario, motivato dall’esigenza di aiutare la liquidità del titolo. In sede ispettiva una particolare attenzione è stata poi riservata a due trasferimenti di nr 154.589 e di nr 19328 effettuati in data 14.10.2014 tra il cliente [OSCURATO:PERSONA] (cedente, titolare di rapporti presso la filiale di Pordenone) ed il signor [OSCURATO:PERSONA] (cessionario, titolare di rapporti presso la filiale di Avellino di Bancapulia) per un controvalore di € 6.869.721,50. L’intervento era stato disposto dalla Direzione Generale di [OSCURATO:PERSONA] in particolare da Consoli. La verifica [OSCURATO:PERSONA] ha riscontrato in almeno 10 casi l’intervento mediatorio della Banca che aveva provveduto ad individuare i cessionari con cui incrociare gli ordini di vendita (pag. 28,30). Era emerso inoltre che il fenomeno non fosse sporadico ma diffuso e pervasivo. Era anche emerso il diffuso uso di finanziamenti cd. baciati (ulteriore contestazione) quale “leva” per favorire l’adesione all’Aucap o l’acquisto di azioni sul mercato secondario, in assenza delle cautele e dei presidi richiesti dalla disciplina per la prestazione dei servizi di investimento. Al riguardo il giudice di merito ha osservato che la questione dei finanziamenti cc.dd. baciati rappresentava un punto problematico e certamente noto alla banca e ai suoi esponenti almeno dalla fine del 2013 è dato che risulta pianamente dalla considerazione che sin dal novembre 2013 la Banca d’Italia aveva segnalato che vi era un “finanziamento di azioni per un controvalore di euro 157 mln” e che l’ampliamento dell’azionariato era stato sostenuto anche attraverso la concessione di finanziamenti finalizzati all’acquisto di azioni proprie. Le analisi svolte in sede ispettiva avevano quindi fatto emergere, anche nel periodo di carica dei ricorrenti, una correlazione fra la concessione di finanziamenti e l’adesione all’aumento di capitale, condotte che si sono realizzate in un contesto caratterizzato da spinte commerciali strutturate e pervasive, finalizzate ad assicurare il buon esito dell’operazione di rafforzamento. E’ stata ritenuta sussistente la contestazione anche in relazione alle iniziative commerciali poste in essere dalla banca con riferimento alle lettere di garanzia (di rendimento garantito)con le quali la banca –per favorire l’esecuzione di rilevanti operazioni di acquisto di azioni proprie – assumeva l’impegno di riconoscere ai sottoscrittori un rendimento garantito del 3% su base semestrale; alle promesse di indennizzo (cc.dd. clausole di salvaguardia inserite nel modulo - anche “non standard” - di richiesta di ammissione a socio) nei confronti di taluni clienti per il caso di diminuzione del valore delle azioni VB per effetto della rideterminazione del prezzo da parte dell’assemblea dei soci; ai rimborsi contabili e riliquidazioni e impegni alla vendita. La Corte d’appello ha ritenuto, quanto alle lettere di gradimento, che fossero state emesse nel periodo in cui erano in carica i ricorrenti. Lo ha escluso per le promesse di indennizzo di cui all'Accordo di distribuzione (decorrente dal 1/1/2013) concluso con la compagnia [OSCURATO:SOCIETA]., giusta scrittura privata del 18 dicembre 2012. Si è acclarata l’imputabilità ai componenti del nuovo Consiglio di amministrazione in carica dal 26 aprile 2014 il contestuale fenomeno delle numerose promesse di indennizzo e dei rimborsi contabili, accertato per gli specifici casi descritti alle pagine 42 – 45 dell'Atto di accertamento, in buona parte pienamente riferibili al periodo della carica. In relazione alla terza violazione ascritta, il giudice di merito ha chiarito che essa atteneva alla gestione degli ordini che sarebbe avvenuta in modo irregolare senza rispetto del criterio cronologico per un quantitativo superiore a 10.000 azioni nel periodo 1.1.2013 - 10.2.2015 (report Audit nr 701/2015). Tale violazione era sostanzialmente incentrata nelle diffuse irregolarità procedurali relativamente alla gestione della compravendita delle azioni della banca. Si è al riguardo osservato che essa “partecipa di un profilo strettamente procedurale, relativo alla mancanza di idonei presidi procedurali riguardanti le modalità di gestione degli ordini di acquisto- vendita delle azioni di VB, nonché di un profilo di indole comportamentale, attinente alle concrete irregolarità compiute nella evasione degli ordini relativi alle azioni della banca stessa”. Nel contestare la violazione la CONSOB ha ricostruito il sistema di gestione delle proposte di vendita delle azioni della banca, rilevando che sino al 10 febbraio 2015 non vi era una specifica policy inerente agli ordini su azioni proprie ma trovava applicazione la normativa interna della banca. È emerso, in relazione alla sottoposizione al Consiglio delle proposte di incrocio fra gli ordini d’acquisto e di vendita da parte della Direzione generale e della Direzione capitale sociale e Comunicazione istituzionale, che le procedure della banca non avessero individuato il contenuto dell’informativa che doveva essere resa all’ Organo consiliare “lasciando così ampi spazi alla discrezionalità della Direzione generale e alla [OSCURATO:PERSONA] sociale e [OSCURATO:PERSONA]”. Si era quindi instaurata una concreta prassi operativa, introdotta nel semestre 2013, secondo cui l’esecuzione degli ordini di segno opposto è avvenuta sulla base di due criteri: - il criterio cronologico, inteso come ordine di ricezione delle disposizioni di acquisto/vendita da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]; -il criterio del “taglio crescente” (introdotto dal secondo semestre 2013), al fine di soddisfare in prima istanza le richieste di coloro che detenevano pacchetti azionari più contenuti. La combinazione dei due criteri comportava, di fatto, che le istanze inevase dovessero dapprima essere classificate secondo un criterio quantitativo crescente sino a una certa classe dimensionale e poi ordinate cronologicamente, con il dichiarato intento di favorire la massimizzazione del numero di transazioni da eseguire. Ulteriori carenze procedurali hanno riguardato il c.d. blocking period. [OSCURATO:PERSONA], infatti, “non ha determinato in via generale le modalità di adozione, le unità organizzative coinvolte nel processo di gestione del blocco, i criteri di attivazione, gli adempimenti connessi al termine del blocking period e alla ripresa delle negoziazioni”. In tale contesto, connotato da elevata discrezionalità e manualità nella gestione degli ordini, è stata rilevata, in via generale, la mancata adozione da parte della banca di presidi di controllo interno, volti a effettuare un sufficiente monitoraggio sull’operatività posta in essere nonché sulle specifiche attività svolte dagli Uffici operativi coinvolti nel processo. È stata quindi evidenziata una grave irregolarità nella gestione degli ordini. In relazione alla quarta contestazione (carenze riscontrate dall’autorità di vigilanza nelle procedure definite dalla Banca per l’attività di governo e controllo sulla metodologia impiegata dall’esperto indipendente ai fini della valutazione del valore dell’azione [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2013, 2014 e 2015 la formulazione della proposta di prezzo delle azioni all’Assemblea dei Soci) si è osservato che essa è avvenuta in assenza di procedure e presidi capaci di assicurare in modo adeguato il governo e il controllo del processo di pricing, essenziale ai fini della corretta prestazione del servizio di investimento da parte dell’intermediario, secondo quanto specificato anche nella DIN n. 9019104 del 2.3.2009 in materia di prodotti finanziari illiquidi, quali vanno considerate le azioni di [OSCURATO:PERSONA]. La mancata definizione a livello procedurale di specifici requisiti di indipendenza e di competenza professionale dell’Esperto indipendente si è tradotta nell’assenza di riscontri formalizzati da parte della Banca circa il possesso dei suddetti requisiti in capo agli esperti designati con riferimento alle verifiche svolte sui processi di determinazione del prezzo delle azioni sociali al 30.4.2013. Sono state così violate sotto il profilo oggettivo l’art. 21 TUF e 15 del regolamento congiunto. Al riguardo la Corte d’appello ha osservato che la contestazione non ha investito la valutazione del prezzo ma varie carenze della procedura di pricing adottata, con specifico riguardo alla “applicazione dei metodi valutativi” del “parere del Collegio sindacale”. Si è quindi riscontrata l’assenza di criteri analitici diretti a guidare la scelta dei parametri volti ad alimentare i metodi valutativi medesimi e la mancanza di forme di asseverazione esterna dei medesimi dati di input. In relazione alla quinta contestazione (con riferimento all’operazione di Aumento di capitale 2014, informazioni rivelatesi non veritiere a seguito di accertamenti ispettivi (periodo di riferimento 12.6.2014-12.1.2015) sempre sotto il profilo oggettivo, si è preliminarmente considerato che le contestate violazioni si riferiscono alle informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] con note datate [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 29.8.2014. Il giudice di merito ha escluso che la nota resa dalla Compliance del giugno 2014 non avesse valore informativo e ne è stato analizzato il contenuto confermando, all’esito, la violazione dell’art. 8 TUF. Sotto il profilo soggettivo, infine, si è esclusa la rilevanza della condotta del Direttore (quale estensore dell’informazione) poiché quello che è stato rimproverato ai ricorrenti non era la mancata conoscenza di un fatto che si sarebbe potuto e dovuto conoscere ma di aver non solo taciuto una circostanza che conoscevano e sulla quale era stata formulata una precisa domanda da parte della Consob, ma “di aver fornito una informazioni fuorviante rispondendo con una interpretazioneche ne occultava il valore segnaletico”. La richiesta di informazioni era stata rivolta da Consob a [OSCURATO:PERSONA] ed a tale domanda doveva fornire la risposta l’organo attraverso il quale si esprime la volontà della Banca “organo che in questo senso è comunque responsabile di quanto, a suo nome, è stato trasmesso alla Consob”. Sotto il profilo soggettivo, si è quindi chiarito che nella specie a nessun componente del CDA furono conferite deleghe e tutti i poteri previsti dalla legge erano in capo con funzioni al CdA. La governance di [OSCURATO:PERSONA] era stata affidata al Cda, che aveva svolto tanto il ruolo di organo con funzione di supervisione strategica quanto quello di organo di gestione. A questo, il giudice di merito, ha aggiunto che l’art 8 e l’art 9 del Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29.10.2007 stabiliscono che il CdA, quale organo con funzioni di supervisione strategica, compete di “individua[re] gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell’intermediario definendo le politiche aziendali e (..) verifica[rne] periodicamente la corretta attuazione (..)”, “approva[re] i processi relativi alla prestazione dei servizi e (..) verifica[rne] periodicamente l’adeguatezza”, nonché “approva[re] e verifica[re] periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e responsabilità” e “verifica[re] che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo”. Infine il giudice di merito ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il d.lgs. n. 58/98 individua una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte considerate doverose, sicché il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazione dell’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertamento della suitas della condotta inosservante. Per cui, una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della l. n. 689 del 1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. I, 02-03- 2016, n. 4114, ma nello stesso senso si vedano anche le più recenti pronunce sopra indicate). Si è così rimarcato che la c.d. presunzione di colpa ex art 3 l. 689/1981 opera nel senso che ai fini dell’affermazione della sussistenza della colpa del trasgressore la prova della sua condotta in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, mentre per l’inversione dell’onere probatorio deve intendersi solo che della dimostrazione dell’inesigibilità della condotta è gravato il destinatario della sanzione come chiarito da S.U. n.23090/2009. E’ stata esclusa inoltre l’applicazione dell’esimente della buona fede evidenziandosi poi come le violazioni di carattere procedurale contestate accertate e individuate nell’ omessa adozione di idonei processi in materia di prestazione dei servizi di investimento e di periodica verifica dell’adeguatezza degli stessi, nelle carenze concernenti il processo di determinazione del valore delle azioni [OSCURATO:PERSONA], attengono a profili che connotano l’agire di un soggetto abilitato alla prestazione di servizi di investimento e che dunque devono essere oggetto di particolare attenzione da parte del C.d.A. Le anomalie avevano infatti riguardato un aspetto di rilevanza strategica della Banca ossia l’operatività con la clientela su prodotti finanziari emessi dall’intermediario in un contesto di pressanti esigenze di rafforzamento dei requisiti patrimoniali e di allentamento della tensione di liquidità sulle azioni. In questo quadro gli opponenti non sono stati ritenuti esenti da responsabilità - e questo anche tenendo conto del c.d. semestre di ambientamento- adducendo sia la correttezza dell’operato della Banca che in più occasioni (riunioni del Consiglio di amministrazioni del 13.5, del 17.6 , del 1.7, del 23.7 e del 7.8 2014) avrebbe invitato a gestire le sottoscrizioni nel rigoroso rispetto della normativa di riferimento sia l’assenza di segnali di allarme da parte degli organi di controllo interni. Si è quindi osservato che nessuna iniziativa risultava essere stata intrapresa dai ricorrenti anche in epoca successiva all’aumento di capitale e si è concluso per l’impiego di una diligenza inferiore a quella esigibile da un consigliere di amministrazione di una banca. In relazione alla seconda contestazione, accertata l’esistenza del fenomeno, si è concluso per la sussistenza della responsabilità dei ricorrenti non avendo fornito alcuna prova della inesigibilità di una diversa condotta ovvero degli elementi positivi idonei ad ingenerare il loro convincimento della liceità della stessa. È stata, infine, rideterminata la sanzione, in forza dell’esclusione della componente comportamentale della prima violazione contestata, nonché ridotta quella in relazione alla terza in considerazione “della condotta tenuta dagli amministratori in un contesto assai critico e a ridosso dell’operazione di aumento di capitale”. Avverso la prefata decisione è formulato ricorso affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 195 TUF in relazione al termine decadenziale di centottanta giorni dall’accertamento degli addebiti confluiti nella contestazione n.1. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che nel caso di specie Consob abbia agito nel rispetto del termine di 180 giorni previsto dall’art. 195 TUF per la contestazione degli addebiti, atteso che l’“accertamento” sarebbe avvenuto solo con il deposito della [OSCURATO:PERSONA] in data 10 marzo 2016, e la contestazione comunicata ai Ricorrenti in data 3 maggio 2016 rientrerebbe quindi nei limiti temporali previsti dalla norma. Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che, anche di recente, ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l’attività di intermediazione finanziaria, il termine di decadenza di centottanta giorni per la contestazione al trasgressore decorre non già dalla “constatazione del fatto”, cioè dalla data di acquisizione della notizia dell’illecito, nella sua materialità, ma dal momento dell’”accertamento del fatto”, ossia dal giorno in cui l’autorità ha completato l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell’infrazione (Cass. Sez. 2, n. 26766 del 15/10/2024). Nel caso in esame, la Corte d’appello, con giudizio di fatto ad essa riservato, ha stabilito che tutte le contestazioni sono state mosse al trasgressore nel rispetto del termine di 180 giorni dalla fine dell’attività di accertamento operata dall’autorità di vigilanza. 2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di annullamento della delibera per violazione da parte della Consob del termine decadenziale di 180 giorni in relazione alla Contestazione nn. 2-3-4-5. Il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione di decadenza che sarebbe stata formulata anche in relazione alle ulteriori contestazioni sostenendo che tale eccezione fosse stata sollevata “unicamente in relazione alla violazione nr 1” e ritenendo che i nuovi documenti prodotti all’udienza del 13 settembre 2018 “non sono idonei a giustificare una remissione in termini, a fronte di problematiche già emergenti dalla mera disamina dell’Atto di accertamento.La Corte territoriale avrebbe trascurato il fatto che le conclusioni formulate non limitavano l’eccezione di decadenza del potere sanzionatorio di Consob alla contestazione n. 1, come espressamente precisato dalla difesa dei ricorrenti all’udienza del 13 novembre 2018 (ove si legge che “l’eccezione di decadenza per tardività delle contestazioni è riferita a tutte le violazioni contestate e non limitatamente alla violazione n. 1”); la documentazione prodotta nel corso dell’udienza del 18 settembre 2018 fosse relativa a tutte le contestazioni, come reso evidente dai richiami espressi al contenuto dei documenti prodottinonché esplicitato nelle “Note a verbale” dei Ricorrenti depositate in quella occasione. Il motivo è inammissibile. Dal contenuto della sentenza emerge non solo che l’eccezione non sia stata formulata tempestivamente ma, soprattutto, che nella specie non si sia al cospetto di un’omessa pronuncia. Infatti, ancorché il giudice abbia circoscritto l’eccezione di decadenza alla prima contestazione, si è comunque pronunciato anche sulle altre escludendo, per tutte (si veda pag. 14 e pag. 12 della decisione impugnata ove esplicitamente il giudice di merito si è riferito anche alle violazioni 2,3,4,5), la rilevanza ai fini della individuazione del dies a quo della nota della banca d’Italia, richiamando, ancora una volta per tutte le contestazioni, i principi espressi da questa Corte di cui al precedente punto 1 (ed ad esso correttamente conformandosi) ed affermando, testualmente “in definitiva, essendo state le contestazioni notificate ai Ricorrenti in data 3 maggio 2016, il termine stabilito dall’art. 195 TUF risulta ampiamente rispettato”. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 2381 e 2392 c.c. e degli artt. 8 e 9 del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i ricorrenti, la ricostruzione operata dalla Corte di Appello di Venezia è fuorviante e si fonda sull’erroneo assunto che il consigliere privo di deleghe abbia un dovere (ed un correlato potere) di interpellare direttamente le strutture interne dell’intermediario al fine di “agire informato”. Il motivo è infondato trovando nella specie applicazione il principio secondo cui n tema di responsabilità deiconsiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste ildovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620 del 2021). Deve inoltre osservarsi che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., inoltre, non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'interoconsiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da potere efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. Sotto il profilo probatorio, ciò comporta che spetta al soggetto il quale afferma la responsabilità allegare e provare, a fronte dell’inerzia dei consiglieri non delegati, l’esistenza di segnali d’allarme (anche impliciti nelle anomale condotte gestorie) che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo (con la richiesta di convocazione del consiglio di amministrazione rivolta al presidente, il sollecito alla revoca della deliberazione illegittima o all’avocazione dei poteri, l’invio di richieste per iscritto all’organo delegato di desistere dall’attività dannosa, l’impugnazione delle deliberazione ex art. 2391 c.c., la segnalazione al p.m. o all’autorità di vigilanza, e così via); assolto tale onere, è, per contro, onere degli amministratori provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna, che abbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasi condotta attiva mirante a scongiurare il danno (da ultimo: Cass. 32010 del 2024; Cass. n. 5606 del 2019), dimostrando ad es. di aver comunicato con il collegio sindacale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 150 TUF. Nella specie, il giudice di meritoha osservato che dal 26.4.2015 al 23.6.2015 non furono attribuite deleghe nell’ambito del Cda di [OSCURATO:PERSONA] e che per nel periodo di riferimento la governancefu affidata al Cda “che svolse tanto il ruolo di organo con funzione di supervisione strategica quanto quello di organo di gestione”,sicché alla luce anche della normativa regolamentare, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare di aver adempiuto al proprio dovere di tenersi adeguatamente informati nella gestione ed organizzazione aziendale, “posto che solo una conoscenza delle concrete caratteristiche della realtà aziendale può consentire ad ogni amministratore di fornire l’effettivo contributo all’esercizio delle funzioni e degli obblighi normativamente previsti in capo al CdA di una banca”. In conclusione, premessa l’assenza della invocata violazione di legge, il motivo si risolve nel tentativo di trasformare surrettiziamente il giudizio di Cassazione in un nuovo grado di merito, mirando al riesame delle emergenze processuali già valutate in modo difforme da quanto auspicato dai ricorrenti. 4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 in relazione all’inesigibilità delle condotte contestate ai Ricorrenti, anche in combinato disposto con l’art. 21, comma 1 lettera a) TUF e con l’art. 47 della Costituzione. La Corte d’Appello di Venezia non avrebbe fatto buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali pure richiamati in motivazione (pp. 67-68 della sentenza), di fatto accertando in capo ai ricorrenti un’inammissibile responsabilità oggettiva, atteso che chiunque avesse assunto l’incarico di consigliere d’amministrazione alla data in cui sono stati nominati i Ricorrenti si sarebbe trovato ad effettuare una scelta forzata, occupandosi preliminarmente delle misure da adottare con maggiore urgenza e posticipando inevitabilmente l’intervento su quelle ritenute meno urgenti. Il motivo è infondato avendo il giudice correttamente rilevato che, nella specie, si è in presenza di un illecito amministrativo per il quale vale il principio generale, sancito dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo cui la responsabilità della violazione amministrativa, posta in essere mediante condotta attiva od omissiva cosciente e volontaria, grava sull’autore della medesima, sia essa doloso o colposa. L’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone, invero, una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l’onere di provare di aver agito senza colpa (nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell’art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla Consob nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia (Cass. n. 9546/2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertamento della “suità” della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Ne consegue che (Cass. n. 1529/2018) sebbene l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell’illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell’elemento oggettivo dell’illecito comprensivo della “suità” della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l’evento (conf. Cass. Sez. U., n. 20930/2009). Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di cui innanzi. Nessuna responsabilità oggettiva è stata infatti riconosciuta in capo ai ricorrenti, né tanto meno sono state loro addebitate condotte a loro temporalmente non ascrivibili ma solo condotte successive alla loro nomina, nomina che richiedeva, per la elevata professionalità richiesta, la conoscenza e conoscibilità delle attività poste in essere e programmate nell’interesse della banca, senza che al riguardo potesse rilevare che fossero subentrati nel CDA il 26 aprile 2014 tanto più che, nel momento del subentro, come evidenziato dal giudice di merito, era già sussistente “la vistosa carenza di presidi procedurali anche di controllo risalente ad epoca precedente il predetto aumento di capitale che era stata più volte portata all’attenzione degli organi di vertice della banca” e che aveva già provocato l’irrogazione di misure sanzionatorie “proprio a causa di quella stessa inadeguatezza dell’apparato procedurale cui la banca non aveva posto rimedi”. Né, infine, è stata provato l’inesigibilità di una “condotta attiva tesa anzitutto ad acquisire informazioni”, che avrebbe dovuto e potuto condurre i ricorrenti a sollecitare l’esercizio dei poteri di direttiva spettanti al C.d.A. 5.Con la quinta censura si denuncia l’omesso esame (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con riferimento alle contestazioni n. 1 e n. 2, la sentenza risulterebbeaffetta da un ulteriore vizio, per aver la Corte di Appello ritenuto accertate le violazioni contestate da Consob, ignorando l’effettiva e dimostrata adozione, da parte dei Ricorrenti, di presidi e policies a tutela dei risparmiatori proprio con riferimento ai profili di adeguatezza e al tema delle azioni finanziate contestati dall’Autorità. L’omissione in cui è incorsa la sentenza sarebbe quindi palese, dal momento che la Corte di Appello, “appiattendosi” sulle considerazioni espresse nella delibera, ha sul punto affermato che “nessuna iniziativa risulta sia stata intrapresa dagli odierni ricorrenti anche in epocasuccessiva all’aumento di capitale per dare un nuovo assetto al sistema di procedure chiamato a regolare l’adeguatezza delle operazioni diinvestimento dotando la Banca di quei presidi necessari predisposti dallanormativa speciale a tutela dei risparmiatori”. Il giudice di merito non avrebbe considerato a tal riguardo una serie di documenti tra cui il manuale di azioni sociali, l’istruzione operativa –aumento di capitale veneto banca 2014, le istruzioni operative del 4 luglio 2014, l’avviso 41/2014. Il motivo è inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (da ultimo Cass.n. 17005 del 2024). Nella specie non si è al cospetto di un omesso esame di fatti storici ma di elementi istruttori. E’ inoltre opportuno in questa sede rimarcare che in adempimento del dovere di agire in modo informato sancito dall’art. 2381 comma 6 c.c., i ricorrenti erano obbligati a porre in essere misure concrete e adeguate, finalizzate a neutralizzare le criticità riscontrate e ad eliderne o (quanto meno) a contenerne gli effetti negativi. L’adozione di comportamenti attivi non è stata provata come evidenziato nell’esame dei motivi precedenti. 6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) degli artt. 111, comma 6 Cost. e 132, comma 2, c.p.c. e nullità della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) per motivazione contraddittoria. Nella prospettazione dei ricorrenti la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui riconoscerebbe che le condotte ascritte ai ricorrenti sarebbero state poste in un contesto particolarmente gravoso “di pressanti esigenze di rafforzamento dei requisiti patrimoniali e di allentamento della tensione di liquidità sulle azioni.” Nonché tenuto conto della condotta tenuta dagli amministratori in un contesto assai critico e a ridosso dell’operazione di aumento di capitale. Il motivo è inammissibile. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U n . , n. 8053 del 07/04/2014); nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle dette gravi anomalie argomentative; piuttosto, è la censura a porsi chiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite nella misura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio della sentenza estrapolando alcune espressioni dalla motivazione stessa, la quale ha chiaramente affermato -nel rispetto dei principi innanzi riportati- la responsabilità dei ricorrenti riconoscendone, una volta accertato il fatto materiale accertata, non avendo fornito alcuna prova della inesigibilità di una diversa condotta ovvero degli elementi positivi idonei ad ingenerare il loro convincimento della liceità della stessa. Nella sostanza, con il motivo innanzi riportato si mira, inammissibilmente, ad una rilettura del materiale istruttorio. In conclusione il ricorso deve essere respinto e le spese sono liquidate come da dispositivo. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte de i ricorrenti, dell’ulteriore importo a tito