Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04447/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PU "cameralizzata" SENTENZA sul ricorso 20477-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, Piazza cavoi!r; p rPCRC1 laCancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] NAPPI; - ricorrente - contro c(,49(AV mi:01 Ablé D.E.L.F. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]; in persona del , suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, ) elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] GENNARO, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] RONZINI; - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, " r-, 4.--A i- n " AlrIrrsr--14-i I "i el; A m OD rIC IcAppi I I [OSCURATO:PERSONA] 1-1111LJU 1..1(.29ii /-UV V ULULI 1-1-1191 1-%1"11-11 I I [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CAPUT' che la rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] PESENTI, Alberto TOFFOLETTO; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2611/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 01/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Angelo ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2611/20, del 10 aprile 2020, del Tribunale di Napoli, che ne ha rigettato l'opposizione agli atti esecuti,Ji prop O sta - nella proceciura esecutiva per espropriazione immobiliare, promossa dalla società [OSCURATO:PERSONA].l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - avverso l'assegnazione di un bene immobile, in sede dì vendita senza incanto, e il successivo decreto di trasferimento emesso in favore dell'aggiuclicatario, [OSCURATO:PERSONA]. 2• Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver esperito opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - nell'ambito della già indicata procedura esecutiva immobiliare e nella sua qualità di offerente - sul presupposto del mancato versamento del saldo del prezzo da, parte dell'aggiudicatario Ammirati, comprensivo degli oneri accessori, e precisamente delle spese per il trasferimento del bene, entro i sessanta giorni dall'aggiudicazione provvisoria, cioè nej termine indicato nell'ord ina nZa di deleoia, così r-nmet rnrcinitn i nell'avviso di vendita.

In particolare, la D'Angelo aveva eccepito esservi stato un abuso da parte del professionista delegato alla vendita, avendo costui accettato il pagamento del fondo spese oltre il termine suddetto, così discriminando la stessa e gli altri partecipanti - anche solo potenziali - alla procedura di vendita.

I irirlinrnm rirr'rrrF iriFtFi darli te-nwm di ciccearci iF ritir=rn è— %..1 1%...1 l IM la ai li \,....

V 4../ %...1 i 11‘A..1 I a‘II 411 dalla gara d'acquisto dell'immobile, temendo di non far fronte all'intero versamento delle somme nel termine previsto dalla ordinanza di delega e nell'avviso di vendita.

L'opposizione veniva, tuttavia, respinta dall'adito Tribunale, ritenendo non perentorio il termine per il deposito del fondo spese per il trasferimento del bene, ma solo quello per il deposito del saldo prezzo.

Infatti, si legge nella sentenza impugnata, !a circostanza che, "nell'ordinanza di delega e nell'avviso di vendita si affermi che «l'offerta deve contenere il termine di pagamento del prezzo e gli oneri tributari non superiore a 60 (sessanta) giorni» non sembra decisiva nel ritenere che il giudice dell'esecuzione abbia voluto fissare un termine perentorio anche per il deposito del fondo spese".3.

Avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ha proposto ricorso per cassazione la D'Angelo, sulla base - come detto - di un unico motivo.

3.1. Esso denuncia - ex art. 360, comnna 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 154, 484, 571 e 587 cod. proc. civ.

I rir-nrrnnteb rezo-Ic i irn %..,•-• I I I I I %.41 !a sentenz.a impugnata per- avere ritenuto Vprivo di conseguenze il versamento tardivo delle spese per il trasferimento del bene, in virtù del fatto che tale termine è stato ritenuto non perentorio.

Per contro, secondo la ricorrente, anche la fissazione di un termine ordinatorio, effettuata nell'ambito dei poteri di direzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 484 cod. proc. cilv., "non rende meno cogente !a dispo.sizione, cia,e, che i! meccanismo previsto dall'art. 154 cod. proc. civ. per la proroga rende sanzionabile l'eventuale inerzia" della parte, "oltre a porsi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo".

Conseguentemente, considerato che il pagamento delle spese è avvenuto oltre i sessanta giorni previsti nell'ordinanza, in assenza di istanza di proroga, la ricorrente ritiene integrata la ricirmeicirt-,n mmirni-i t-nr, rrInscaril enrvi-n ni cin Ani I [OSCURATO:PERSONA] 41L11, ,..%..111 I 1114.41111\.1.4 11.4 provvedimento di aggiudicazione che del decreto di trasferimento dell'immobile in oggetto.

4. Hanno resistito all'avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, oltre all'Ammirati, le società D.E.L.F. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d'ora in poi, "D.E.L.F.'") - quale procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:SOCIETA]. (quest'ultima, in quanto creditrice intervenuta nella procedura esecutiva in forza di credito poi oggetto di cessione alla società Prima [OSCURATO:SOCIETA].), tutti chìedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

5. Sono ri.rnaste, invece., solo l r Fì r L F I I S I L _ peirti del giudizio di opposizione, ovvero il debitore esecutato Rivellini, nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate e Riscossione), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].

6. La società D.E.L.F. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

7. In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità, ex art.370 cod. proc. civ., dei controricorsi di [OSCURATO:PERSONA]:i e della società [OSCURATO:SOCIETA].

7.1. Invero, poiché il termine per il deposito del ricorso scadeva il 29 luglio 2020, i predetti controricorrenti - a norma, appunto, del comma 1 dell'art. 370 cod. proc. civ. - avrebbero dovuto notificare alla ricorrente i propri controricorsi entro il successivo 18 agosto, ciò che non risulta avvenuto, donde l'inammissibilità degli stessi, non operando rispetto a tale termine la sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Difatti, la previsione di cui all'art. 3 della suddetta legge n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni esecutive, è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale (da ultimo, Cass. Sez. r,-r..4- 1,1 rles"rs-3ies nr119 rs 1 1 "1 -7 DS, a-2n-)_(-11 n IL. .1.`1' 9C=.11111C.[OSCURATO:PERSONA], I I.

IV. )

8. Ciò premesso, il ricorso va rigettato, essendo il suo unico motivo non fondato.

Q i T el etrell i mi .2 re-A rle-s.ret . rq l nt •• rei e-A-t^ rnI. • 111 V ILJ nen III 1411 G LIG V G 1 V [OSCURATO:PERSONA] / LUI I I G.[OSCURATO:PERSONA] I GJIAJ, questa Corte - nell'affermare come sia "certamente da escludere" che "il mancato pagamento dell'imposta di rivalsa da parte dell'aggiudicatario", sia esso o meno soggetto IVA, "determini la decadenza dall'aggiudicazione ex art. 587 cod. proc. civ.", in quanto "VIVA non può essere considerata parte integrante del prezzo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 18 maggio 2022, n. 15912, Rv. 664835-01).

Il principio che se ne ritrae è che, in caso di mancato versamento di somme imputabili a titolo diverso dal prezzo, il nis y I n t-7innez nnn ns in di nnrn, %A ...1 I [OSCURATO:PERSONA] L Il I l/ I IL.

I I VI I ennrmcccirinrci ni Li \-* %.1 II I I LII I 1 Il/ %A JL. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] I I %A pronuncia del provvedimento di trasferimento del bene espropriato (così, in motivazione, già Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2006, n. 13013, Rv. 591378-01):: sicché la decadenza tipizzata dall'art. 587 cod. proc. civ. non può avere luogo in caso di mancato versamento di somme a titolo diverso dal prezzo.

Va peraltro lasciata impregiudicata la facoltà, qui non .c.--rAre•i4-4-2IS Il I,rAI r‘nr, ri le-t• .r-vi-e-t r-1"111't r. (t-i 4-r-nA-1-i rllE ,ai. 1,-4 GILULLA G M4111411 I IVI I I IIG V [OSCURATO:PERSONA], 41‘...111 1.411IGIV 5I [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione oppure del delegato) di imputare prioritariamente - più opportunamente con adeguata previsione fin dall'ordinanza di determinazione delle modalità della vendita e menzione nei relativi avvisi - agli accessori o alle spese i versamenti, via via eseguiti dall'aggiudicatario, anche se su conti diversi.

Non pertinente è, poi, il richiamo della ricorrente all'art. 154 nrl r Irl N..1• I e- riv n= ci re-1 n ci LILI ri cari t- h n nez L. • • , I I LII I LI re i nn il tra r m i n n, nt2 p- il S..1 ..111 IV Il ULI I 11111111 ,-.

LII Il deposito del saldo prezzo non ha natura processuale, bensì sostanziale.

Esso, infatti, è correlato non ad un'attività "tesa a prolungare la fase selettiva" della procedura esecutiva, bensì a "quella dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria che l'aggiudicatario ha volontariamente e definitivamente assunto", e ciò "al fine di ottenere il trasferimento del bene staggito", nel senso che "il mancato (o l'intempestivo) versamento del prezzo inr-itin ciii nrncinns en dInrnràdimcini-n 1 1 1 l 1.0 1 k.. 1 1 L. V i 11 t-ml 1 1 \ I %A I 1 cr rrn doci LUI I n-.1.À I 1 1... 1 1 i.À necessaria l'adozione del decreto di cui all'art. 587 cod. proc. civ., con conseguente necessità di effettuare nuovamente l'esperimento di vendita, alle medesime condizioni", ciò che, però, "non implica affatto che il termine stesso debba indefettibilmente assumere natura processuale" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 8 giugno 2022, n. 18421, Rv. 665021-01).

A maggior ragione, dunque, neppure i! termine per il pagamento delle spese per il trasferimento presenta natura processuale (donde, come detto, la non pertinenza del riferimento all'art. 154 cod. proc. civ.), essendo solo strumentale all'adempimento di oneri amministrativi e fiscali, e non funzionale all'ulteriore sviluppo della procedura.

Ne consegue, quindi, che la sua inosservanza - ove, come nnlin encit-ià nnn à nlra in n dicr-a eccinnà ce ill'irnneit-m-7inna '1..• 1 I 41 11 ,../11 VI 1...1 %-.1 1 1 t/ I i %I 1 1 %A 1 [OSCURATO:PERSONA]./

1. LI..1 a termini di legge (in base all'art. 1193 e ss. cod. c:iv.) dei versamenti operati dall'aggiudicatario, essendo incontestato che solo il fondo spese, e non pure il prezzo, venne versato tardivamente - non potrebbe mai determinare la decadenza dall'aggiudicazione ex art. 587 cod. proc. civ,, ma potrebbe, al più, impedire l'adozione del decreto di trasferimento.

In altri termini, irt r• c 11 1 di mancato pagamento (qui, peraltro, comunque avvenuto, sebbene in ritardo), il giudice dell'esecuzione dovrebbe avvalersi del suo potere/dovere di dare corso ulteriore alla procedura.

Questi, a tal fine e prima di emettere il decreto di trasferimento, adotterà senza rigidi automatismi le iniziative più opportune in relazione alle peculiarità della fattispecie, non esclusa, nell'evenienza di nnrcictontn innit Ici-ifit-ni-n I I i 5.5.. 11191‘.1..11.11 inadempimento nel versamento degli accessori dovuti per legge, quale estremo rimedio la revoca della stessa aggiudicazione. • I ca ennen rirzl nrenerzini-ez nig y %A I IA 1 rii LL I k.1 M I l- I %.0 Li 1 1 S. IL 1.1 1 I 11 1.k..1 ì necetn-73 rii 11 1 1.1.)....1 \ 1 1AL •A %A 1 precedenti specifici di questa Corte sulla questione esaminata, circostanza da apprezzare a norma dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. - vanno integralmente compensate tra la ricorrente e la società D.E.L.F., ovvero il solo rapporto processuale validamente costituitosi nel presente giudizio. -10.

In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso, dichiara inammissibili i controricorsi di Alessandro ,Ammirati n d LI I... società [OSCURATO:SOCIETA] S.,. p. a., compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità, quanto al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA]Angelo e la società D.E.L.F. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dci nrcte intnrsci-i "r2r il “nrc=rne2"4-" r4 LI 5_I \ 1 1.1 1./ t...1 Il V ..25.1 I 1 rin 1 riell I n rir-nrríani-ca 5.51 [OSCURATO:PERSONA] p LA en I

5. 11 %A 1 IL.

SA I 1 1 dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU "cameralizzata" SENTENZA sul ricorso 20477-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, Piazza cavoi!r; p rPCRC1 laCancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] NAPPI; - ricorrente - contro c(,49(AV mi:01 Ablé D.E.L.F. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]; in persona del , suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, ) elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] GENNARO, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] RONZINI; - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, " r-, 4.--A i- n " AlrIrrsr--14-i I "i el; A m OD rIC IcAppi I I [OSCURATO:PERSONA] 1-1111LJU 1..1(.29ii /-UV V ULULI 1-1-1191 1-%1"11-11 I I [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CAPUT' che la rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] PESENTI, Alberto TOFFOLETTO; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2611/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 01/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Angelo ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2611/20, del 10 aprile 2020, del Tribunale di Napoli, che ne ha rigettato l'opposizione agli atti esecuti,Ji prop O sta - nella proceciura esecutiva per espropriazione immobiliare, promossa dalla società [OSCURATO:PERSONA].l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - avverso l'assegnazione di un bene immobile, in sede dì vendita senza incanto, e il successivo decreto di trasferimento emesso in favore dell'aggiuclicatario, [OSCURATO:PERSONA]. 2• Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver esperito opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - nell'ambito della già indicata procedura esecutiva immobiliare e nella sua qualità di offerente - sul presupposto del mancato versamento del saldo del prezzo da, parte dell'aggiudicatario Ammirati, comprensivo degli oneri accessori, e precisamente delle spese per il trasferimento del bene, entro i sessanta giorni dall'aggiudicazione provvisoria, cioè nej termine indicato nell'ord ina nZa di deleoia, così r-nmet rnrcinitn i nell'avviso di vendita. In particolare, la D'Angelo aveva eccepito esservi stato un abuso da parte del professionista delegato alla vendita, avendo costui accettato il pagamento del fondo spese oltre il termine suddetto, così discriminando la stessa e gli altri partecipanti - anche solo potenziali - alla procedura di vendita. I irirlinrnm rirr'rrrF iriFtFi darli te-nwm di ciccearci iF ritir=rn è— %..1 1%...1 l IM la ai li \,.... V 4../ %...1 i 11‘A..1 I a‘II 411 dalla gara d'acquisto dell'immobile, temendo di non far fronte all'intero versamento delle somme nel termine previsto dalla ordinanza di delega e nell'avviso di vendita. L'opposizione veniva, tuttavia, respinta dall'adito Tribunale, ritenendo non perentorio il termine per il deposito del fondo spese per il trasferimento del bene, ma solo quello per il deposito del saldo prezzo. Infatti, si legge nella sentenza impugnata, !a circostanza che, "nell'ordinanza di delega e nell'avviso di vendita si affermi che «l'offerta deve contenere il termine di pagamento del prezzo e gli oneri tributari non superiore a 60 (sessanta) giorni» non sembra decisiva nel ritenere che il giudice dell'esecuzione abbia voluto fissare un termine perentorio anche per il deposito del fondo spese".3. Avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ha proposto ricorso per cassazione la D'Angelo, sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia - ex art. 360, comnna 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 154, 484, 571 e 587 cod. proc. civ. I rir-nrrnnteb rezo-Ic i irn %..,•-• I I I I I %.41 !a sentenz.a impugnata per- avere ritenuto Vprivo di conseguenze il versamento tardivo delle spese per il trasferimento del bene, in virtù del fatto che tale termine è stato ritenuto non perentorio. Per contro, secondo la ricorrente, anche la fissazione di un termine ordinatorio, effettuata nell'ambito dei poteri di direzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 484 cod. proc. cilv., "non rende meno cogente !a dispo.sizione, cia,e, che i! meccanismo previsto dall'art. 154 cod. proc. civ. per la proroga rende sanzionabile l'eventuale inerzia" della parte, "oltre a porsi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo". Conseguentemente, considerato che il pagamento delle spese è avvenuto oltre i sessanta giorni previsti nell'ordinanza, in assenza di istanza di proroga, la ricorrente ritiene integrata la ricirmeicirt-,n mmirni-i t-nr, rrInscaril enrvi-n ni cin Ani I [OSCURATO:PERSONA] 41L11, ,..%..111 I 1114.41111\.1.4 11.4 provvedimento di aggiudicazione che del decreto di trasferimento dell'immobile in oggetto. 4. Hanno resistito all'avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, oltre all'Ammirati, le società D.E.L.F. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d'ora in poi, "D.E.L.F.'") - quale procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:SOCIETA]. (quest'ultima, in quanto creditrice intervenuta nella procedura esecutiva in forza di credito poi oggetto di cessione alla società Prima [OSCURATO:SOCIETA].), tutti chìedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. 5. Sono ri.rnaste, invece., solo l r Fì r L F I I S I L _ peirti del giudizio di opposizione, ovvero il debitore esecutato Rivellini, nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate e Riscossione), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. 6. La società D.E.L.F. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità, ex art.370 cod. proc. civ., dei controricorsi di [OSCURATO:PERSONA]:i e della società [OSCURATO:SOCIETA]. 7.1. Invero, poiché il termine per il deposito del ricorso scadeva il 29 luglio 2020, i predetti controricorrenti - a norma, appunto, del comma 1 dell'art. 370 cod. proc. civ. - avrebbero dovuto notificare alla ricorrente i propri controricorsi entro il successivo 18 agosto, ciò che non risulta avvenuto, donde l'inammissibilità degli stessi, non operando rispetto a tale termine la sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. Difatti, la previsione di cui all'art. 3 della suddetta legge n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni esecutive, è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale (da ultimo, Cass. Sez. r,-r..4- 1,1 rles"rs-3ies nr119 rs 1 1 "1 -7 DS, a-2n-)_(-11 n IL. .1.`1' 9C=.11111C.[OSCURATO:PERSONA], I I. IV. ) 8. Ciò premesso, il ricorso va rigettato, essendo il suo unico motivo non fondato. Q i T el etrell i mi .2 re-A rle-s.ret . rq l nt •• rei e-A-t^ rnI. • 111 V ILJ nen III 1411 G LIG V G 1 V [OSCURATO:PERSONA] / LUI I I G.[OSCURATO:PERSONA] I GJIAJ, questa Corte - nell'affermare come sia "certamente da escludere" che "il mancato pagamento dell'imposta di rivalsa da parte dell'aggiudicatario", sia esso o meno soggetto IVA, "determini la decadenza dall'aggiudicazione ex art. 587 cod. proc. civ.", in quanto "VIVA non può essere considerata parte integrante del prezzo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 18 maggio 2022, n. 15912, Rv. 664835-01). Il principio che se ne ritrae è che, in caso di mancato versamento di somme imputabili a titolo diverso dal prezzo, il nis y I n t-7innez nnn ns in di nnrn, %A ...1 I [OSCURATO:PERSONA] L Il I l/ I IL. I I VI I ennrmcccirinrci ni Li \-* %.1 II I I LII I 1 Il/ %A JL. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] I I %A pronuncia del provvedimento di trasferimento del bene espropriato (così, in motivazione, già Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2006, n. 13013, Rv. 591378-01):: sicché la decadenza tipizzata dall'art. 587 cod. proc. civ. non può avere luogo in caso di mancato versamento di somme a titolo diverso dal prezzo. Va peraltro lasciata impregiudicata la facoltà, qui non .c.--rAre•i4-4-2IS Il I,rAI r‘nr, ri le-t• .r-vi-e-t r-1"111't r. (t-i 4-r-nA-1-i rllE ,ai. 1,-4 GILULLA G M4111411 I IVI I I IIG V [OSCURATO:PERSONA], 41‘...111 1.411IGIV 5I [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione oppure del delegato) di imputare prioritariamente - più opportunamente con adeguata previsione fin dall'ordinanza di determinazione delle modalità della vendita e menzione nei relativi avvisi - agli accessori o alle spese i versamenti, via via eseguiti dall'aggiudicatario, anche se su conti diversi. Non pertinente è, poi, il richiamo della ricorrente all'art. 154 nrl r Irl N..1• I e- riv n= ci re-1 n ci LILI ri cari t- h n nez L. • • , I I LII I LI re i nn il tra r m i n n, nt2 p- il S..1 ..111 IV Il ULI I 11111111 ,-. LII Il deposito del saldo prezzo non ha natura processuale, bensì sostanziale. Esso, infatti, è correlato non ad un'attività "tesa a prolungare la fase selettiva" della procedura esecutiva, bensì a "quella dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria che l'aggiudicatario ha volontariamente e definitivamente assunto", e ciò "al fine di ottenere il trasferimento del bene staggito", nel senso che "il mancato (o l'intempestivo) versamento del prezzo inr-itin ciii nrncinns en dInrnràdimcini-n 1 1 1 l 1.0 1 k.. 1 1 L. V i 11 t-ml 1 1 \ I %A I 1 cr rrn doci LUI I n-.1.À I 1 1... 1 1 i.À necessaria l'adozione del decreto di cui all'art. 587 cod. proc. civ., con conseguente necessità di effettuare nuovamente l'esperimento di vendita, alle medesime condizioni", ciò che, però, "non implica affatto che il termine stesso debba indefettibilmente assumere natura processuale" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 8 giugno 2022, n. 18421, Rv. 665021-01). A maggior ragione, dunque, neppure i! termine per il pagamento delle spese per il trasferimento presenta natura processuale (donde, come detto, la non pertinenza del riferimento all'art. 154 cod. proc. civ.), essendo solo strumentale all'adempimento di oneri amministrativi e fiscali, e non funzionale all'ulteriore sviluppo della procedura. Ne consegue, quindi, che la sua inosservanza - ove, come nnlin encit-ià nnn à nlra in n dicr-a eccinnà ce ill'irnneit-m-7inna '1..• 1 I 41 11 ,../11 VI 1...1 %-.1 1 1 t/ I i %I 1 1 %A 1 [OSCURATO:PERSONA]./ 1. LI..1 a termini di legge (in base all'art. 1193 e ss. cod. c:iv.) dei versamenti operati dall'aggiudicatario, essendo incontestato che solo il fondo spese, e non pure il prezzo, venne versato tardivamente - non potrebbe mai determinare la decadenza dall'aggiudicazione ex art. 587 cod. proc. civ,, ma potrebbe, al più, impedire l'adozione del decreto di trasferimento. In altri termini, irt r• c 11 1 di mancato pagamento (qui, peraltro, comunque avvenuto, sebbene in ritardo), il giudice dell'esecuzione dovrebbe avvalersi del suo potere/dovere di dare corso ulteriore alla procedura. Questi, a tal fine e prima di emettere il decreto di trasferimento, adotterà senza rigidi automatismi le iniziative più opportune in relazione alle peculiarità della fattispecie, non esclusa, nell'evenienza di nnrcictontn innit Ici-ifit-ni-n I I i 5.5.. 11191‘.1..11.11 inadempimento nel versamento degli accessori dovuti per legge, quale estremo rimedio la revoca della stessa aggiudicazione. • I ca ennen rirzl nrenerzini-ez nig y %A I IA 1 rii LL I k.1 M I l- I %.0 Li 1 1 S. IL 1.1 1 I 11 1.k..1 ì necetn-73 rii 11 1 1.1.)....1 \ 1 1AL •A %A 1 precedenti specifici di questa Corte sulla questione esaminata, circostanza da apprezzare a norma dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. - vanno integralmente compensate tra la ricorrente e la società D.E.L.F., ovvero il solo rapporto processuale validamente costituitosi nel presente giudizio. -10. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, dichiara inammissibili i controricorsi di Alessandro ,Ammirati n d LI I... società [OSCURATO:SOCIETA] S.,. p. a., compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità, quanto al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA]Angelo e la società D.E.L.F. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dci nrcte intnrsci-i "r2r il “nrc=rne2"4-" r4 LI 5_I \ 1 1.1 1./ t...1 Il V ..25.1 I 1 rin 1 riell I n rir-nrríani-ca 5.51 [OSCURATO:PERSONA] p LA en I 5. 11 %A 1 IL. SA I 1 1 dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis d
Sentenza Cassazione n. 04447/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris