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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10050/2026

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e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.2577/2021 depositata il 06/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente vicenda processuale attiene all’impugnazione da parte diVilla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento con cui il Comune diCologno Monzese gli richiedeva il pagamento dell’IMU 2012, oltre sanzioni,interessi e spese, relativamente all’immobile di categoria A/2 e due dicategoria C/6 sito nell’ambito territoriale dell’ente.2.

In particolare, il contribuente contestava l’illegittimitàdell’accertamento per difetto di motivazione dell’atto di accertamento eNumero registro generale 4009/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 10050/2026Data pubblicazione 18/04/2026per mancato riconoscimento dell’esenzione per abitazione principale.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso,ritenendo l’insussistenza dei presupposti per riconoscimentodell’esenzione, ossia la residenza anagrafica e la dimora abituale pressol’immobile in questione.4.

Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente innanzialla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia che respingeva ilgravame, ritenendo l’insussistenza dei presupposti per riconoscimentodell’esenzione, ossia la residenza anagrafica e la dimora abituale pressol’immobile in questione e condannando l’appellante alla rifusione dellespese di lite.5.

Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenzadi 2° grado, affidandosi ad un unico motivo.6.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha depositatocontroricorso.7. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per manifesta infondatezzadella censura veniva tempestivamente opposta daL ricorrente con ritualeistanza ex art.380 bis c.p.c..8.

Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza camerale, hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, il ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360 n. 3 cpc., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13comma 2 del D.L. 201/2011, assumendo l’erroneità della sentenzaimpugnata per aver negato il diritto all’esenzione per difetto del requisitodella residenza anagrafica del contribuente nell’immobile in questione,nonostante questi vi dimori con gli altri componenti del proprio nucleofamiliare, ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], secondo il ricorrente sarebbe violato ildiritto del nucleo familiare del ricorrente di ottenere l’agevolazione fiscaleconsistente nell’esenzione IMU riconosciuta dall’art. 13, 2° comma, delNumero registro generale 4009/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 10050/2026Data pubblicazione 18/04/2026D.L. 201/2011, tenuto anche conto della giurisprudenza di legittimitàformatasi in tema di ICI.1.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2.

Come costantemente ribadito da questa Corte (fra le tante vediCass.10973/2025, Cass.5445/25) il diritto del contribuente all'esenzioneIMU per l'abitazione principale impone, in ogni caso, il concorsoimprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile peril quale essa è stata invocata, anche dopo l’intervento della sentenza dellaCorte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimitàdell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, neltesto novellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha escluso che la nozione di abitazione principale presupponga ladimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare delpossessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ovedimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbiala residenza anagrafica in diverso Comune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022,n. 32339).1.3.

La sentenza impugnata ha accertato con apprezzamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità che, oltre al difetto del requisito dellaresidenza anagrafica, neppure sussista il concorrente requisito delladimora abituale per il godimento del beneficio dell’esenzione perl’abitazione principale in relazione all’immobile oggetto di causa.1.4.

Si tratta, proprio in considerazione dell’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità appena riportato -che richiede, in ogni caso,per il riconoscimento del diritto del contribuente all'esenzione IMU perl'abitazione principale il concorso imprescindibile di residenza anagrafica edella dimora abituale nell'immobile per il quale essa è stata invocata- diun’autonoma ratio decidendi della pronunzia impugnata in grado disostenere, di per sé, la decisione del giudice di appello con cui è stataNumero registro generale 4009/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 10050/2026Data pubblicazione 18/04/2026negata l’esenzione per l’abitazione principale, indipendentemente dallasoluzione della questione, oggetto della censura in esame, concernente lanecessità o meno della residenza anagrafica del contribuente pressol’immobile per il quale questi invoca tale beneficio.1.5.

Il che depone per l’inammissibilità del motivo alla luce dellagiurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza siasorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna dellequali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisioneadottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, perdifetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendodivenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun casopotrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 14/08/2020, n.17182, Cass. 18/04/2019, n. 10815, Cass. 15/03/2019, n. 7499, Cass.13/06/2018, n. 15399, Cass. 18/04/2017, n. 9752, Cass. 14/02/2012, n.2108, Cass. 03/11/ 2011, n. 22753).1.6.

Il motivo è comunque anche infondato, perché la CTR ha negato alcontribuente il diritto all’esenzione per l’abitazione principale, difettando,oltre al requisito della dimora abituale, anche quello della residenzaanagrafica del medesimo nell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] per il quale hainvocato il beneficio, in conformità all’art.13 comma 2 cit., comeinterpretato costantemente da questa Corte (vedi fra le più recenti le giàcitate Cass.10973/2025, Cass.5445/25), che impone il concorsoimprescindibile di residenza anagrafica e della dimora abituale delcontribuente, titolare del diritto di proprietà o del diritto reale digodimento dell'immobile per il quale è invocata l’esenzione in questione.2.

Il ricorso va, quindi, rigettato.3.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.4.

Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 3 e 4,c.p.c..Numero registro generale 4009/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 10050/2026Data pubblicazione 18/04/20264.1.

L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).

Pertanto,ritiene il Collegio che, in relazione all’ipotesi di cui al comma 3 , ilricorrente vada condannato al pagamento della somma equitativamentedeterminata di Euro 750,00 nonché al pagamento di Euro 500,00 in favoredella cassa delle ammende, in ossequio al disposto del 4° commadell’art.96 c.p.c. che non prevede alcuna discrezionalità del giudice inordine all’an della condanna.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro1.486,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso perspese generali e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente alNumero registro generale 4009/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 10050/2026Data pubblicazione 18/04/2026pagamento, in favore del controricorrente, di Euro 750,00 ex art.96 3°comma c.p.c.; condanna, infine, il ricorrente al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di Euro 500,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/2/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.2577/2021 depositata il 06/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale attiene all’impugnazione da parte diVilla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento con cui il Comune diCologno Monzese gli richiedeva il pagamento dell’IMU 2012, oltre sanzioni,interessi e spese, relativamente all’immobile di categoria A/2 e due dicategoria C/6 sito nell’ambito territoriale dell’ente.2. In particolare, il contribuente contestava l’illegittimitàdell’accertamento per difetto di motivazione dell’atto di accertamento eNumero registro generale 4009/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 10050/2026Data pubblicazione 18/04/2026per mancato riconoscimento dell’esenzione per abitazione principale.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso,ritenendo l’insussistenza dei presupposti per riconoscimentodell’esenzione, ossia la residenza anagrafica e la dimora abituale pressol’immobile in questione.4. Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente innanzialla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia che respingeva ilgravame, ritenendo l’insussistenza dei presupposti per riconoscimentodell’esenzione, ossia la residenza anagrafica e la dimora abituale pressol’immobile in questione e condannando l’appellante alla rifusione dellespese di lite.5. Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenzadi 2° grado, affidandosi ad un unico motivo.6. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha depositatocontroricorso.7. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per manifesta infondatezzadella censura veniva tempestivamente opposta daL ricorrente con ritualeistanza ex art.380 bis c.p.c..8. Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza camerale, hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, il ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360 n. 3 cpc., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13comma 2 del D.L. 201/2011, assumendo l’erroneità della sentenzaimpugnata per aver negato il diritto all’esenzione per difetto del requisitodella residenza anagrafica del contribuente nell’immobile in questione,nonostante questi vi dimori con gli altri componenti del proprio nucleofamiliare, ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], secondo il ricorrente sarebbe violato ildiritto del nucleo familiare del ricorrente di ottenere l’agevolazione fiscaleconsistente nell’esenzione IMU riconosciuta dall’art. 13, 2° comma, delNumero registro generale 4009/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 10050/2026Data pubblicazione 18/04/2026D.L. 201/2011, tenuto anche conto della giurisprudenza di legittimitàformatasi in tema di ICI.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2. Come costantemente ribadito da questa Corte (fra le tante vediCass.10973/2025, Cass.5445/25) il diritto del contribuente all'esenzioneIMU per l'abitazione principale impone, in ogni caso, il concorsoimprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile peril quale essa è stata invocata, anche dopo l’intervento della sentenza dellaCorte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimitàdell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, neltesto novellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha escluso che la nozione di abitazione principale presupponga ladimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare delpossessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ovedimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbiala residenza anagrafica in diverso Comune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022,n. 32339).1.3. La sentenza impugnata ha accertato con apprezzamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità che, oltre al difetto del requisito dellaresidenza anagrafica, neppure sussista il concorrente requisito delladimora abituale per il godimento del beneficio dell’esenzione perl’abitazione principale in relazione all’immobile oggetto di causa.1.4. Si tratta, proprio in considerazione dell’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità appena riportato -che richiede, in ogni caso,per il riconoscimento del diritto del contribuente all'esenzione IMU perl'abitazione principale il concorso imprescindibile di residenza anagrafica edella dimora abituale nell'immobile per il quale essa è stata invocata- diun’autonoma ratio decidendi della pronunzia impugnata in grado disostenere, di per sé, la decisione del giudice di appello con cui è stataNumero registro generale 4009/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 10050/2026Data pubblicazione 18/04/2026negata l’esenzione per l’abitazione principale, indipendentemente dallasoluzione della questione, oggetto della censura in esame, concernente lanecessità o meno della residenza anagrafica del contribuente pressol’immobile per il quale questi invoca tale beneficio.1.5. Il che depone per l’inammissibilità del motivo alla luce dellagiurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza siasorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna dellequali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisioneadottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, perdifetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendodivenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun casopotrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 14/08/2020, n.17182, Cass. 18/04/2019, n. 10815, Cass. 15/03/2019, n. 7499, Cass.13/06/2018, n. 15399, Cass. 18/04/2017, n. 9752, Cass. 14/02/2012, n.2108, Cass. 03/11/ 2011, n. 22753).1.6. Il motivo è comunque anche infondato, perché la CTR ha negato alcontribuente il diritto all’esenzione per l’abitazione principale, difettando,oltre al requisito della dimora abituale, anche quello della residenzaanagrafica del medesimo nell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] per il quale hainvocato il beneficio, in conformità all’art.13 comma 2 cit., comeinterpretato costantemente da questa Corte (vedi fra le più recenti le giàcitate Cass.10973/2025, Cass.5445/25), che impone il concorsoimprescindibile di residenza anagrafica e della dimora abituale delcontribuente, titolare del diritto di proprietà o del diritto reale digodimento dell'immobile per il quale è invocata l’esenzione in questione.2. Il ricorso va, quindi, rigettato.3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.4. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 3 e 4,c.p.c..Numero registro generale 4009/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 10050/2026Data pubblicazione 18/04/20264.1. L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). Pertanto,ritiene il Collegio che, in relazione all’ipotesi di cui al comma 3 , ilricorrente vada condannato al pagamento della somma equitativamentedeterminata di Euro 750,00 nonché al pagamento di Euro 500,00 in favoredella cassa delle ammende, in ossequio al disposto del 4° commadell’art.96 c.p.c. che non prevede alcuna discrezionalità del giudice inordine all’an della condanna.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro1.486,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso perspese generali e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente alNumero registro generale 4009/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 10050/2026Data pubblicazione 18/04/2026pagamento, in favore del controricorrente, di Euro 750,00 ex art.96 3°comma c.p.c.; condanna, infine, il ricorrente al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di Euro 500,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/2/2026.[OSCURATO:PERSONA]