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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07525/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7126/2022 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania – sezione staccata di Salerno n. 1546/2022 depositata il9/2/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA) notificò il [OSCURATO:DATA_NASCITA] allasocietà contribuente, operante nel settore della produzione industrialedegli imballaggi leggeri in metallo, destinati al settore agroalimentare, dueNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026avvisi per il pagamento della TARI – con riguardo agli anni di imposta2014 e 2015 - in relazione ad un’area scoperta pari a mq 4.000,00.Il lotto originario assegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di convenzionestipulata con l’[OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto emerge dal ricorso, erapari a mq 8.230,00, all’interno del quale erano stati realizzati il capannoneper la lavorazione industriale per una superficie di mq 4.000,00 e lapalazzina degli uffici, mentre le restanti aree esterne erano funzionali e diservizio all’opificio e adibite a sistemazione a verde, parcheggiodipendenti, cabine elettriche e del gas e viabilità.Nell’area di mq 4.000,00 adibita alla lavorazione industriale, sisvolgevano le fasi di produzione delle scatole di banda stagnata, costituiteda taglio, formatura e saldatura del cilindro con impiego di vernice inpolvere polimerizzata, a seguire bordatura, cordonatura e aggraffatura delfondello e, infine, palettizzazione del corpo scatola in metallo.L’avviso di accertamento fu impugnato in primo grado ed il ricorsoaccolto per difetto di motivazione dell’atto.Avverso la decisione fu, quindi, interposto appello dal Comune ed ilgiudice di merito dopo aver sinteticamente riportato le ragioni delle partiaffermò: “ritiene questa Commissione preliminarmente non sussistente lapretesa inammissibilità dell’appello prodotto per carenza di motivispecifici.

Nel merito della vicenda ritiene accoglibili le ragioni del Comune.Infatti da un attento esame della documentazione prodotta si evince chenella dichiarazione del 2004 la società dichiarava una superficie tassabiledi mq 4.202 e tale superficie veniva assoggettata ad imposizione.

L’Ente,a riprova del proprio assunto esibisce certificazione catastale da cui sievince che alla particella 3089 sub 2 al codice 83695 cat. 105 contienearee scoperte per mq. 4.000”.Si osservò come la perizia di parte a firma dell’ing.

Capaldo, esibitadall’appellata società già nel primo grado di giudizio, riportasse unasuperficie complessiva di mq. 8.230, comprensiva dei mq. 4.202 tassatiNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026nonché degli ulteriori mq. 4.000 di area scoperta, a cui avrebbero dovutoessere aggiunti altri terreni limitrofi oggetto di acquisizione da parte dellasocietà, ma non oggetto della presente vicenda.

Si concluse, affermandoche la società non fosse riuscita a fornire esaurienti spiegazioni atte asovvertire il convincimento del giudice di merito.Avverso la predetta decisione la società contribuente propone ricorsoaffidato a quattro motivi.Resiste con controricorso il Comune.

In prossimità dell’udienza laricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedella legge n. 241/1990, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7della legge n. 212/2000, dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La sentenza è impugnata per aver ritenuto, in violazione delle normerichiamate in rubrica, gli avvisi di accertamento per la TARI relativa aglianni 2014 e 2015 adeguatamente motivati.

In particolare, la societàricorrente osserva di aver denunciato l’illegittimità degli atti impugnati,evidenziando come la motivazione fosse assolutamente inesistente “e, chela fredda e scarna affermazione contenuta negli avvisi notificati a distanzadi ben 15 anni dalle denunciate superfici tassabili, non permetteva inalcun modo di comprendere il fondamento e quindi l’esatta consistenzadella pretesa tributaria”.

Al riguardo, la società contribuente specifica didetenere, alla contrada “[OSCURATO:PERSONA]”, svariate particelle a confinericadenti in zona E1 e D1 e, recando gli avvisi di accertamento la dicitura“aree scoperte”, “era dato supporre che addirittura l’Ente avessesottoposto a tassazione superfici ricadenti in zona agricola prevalente”.

Siosserva che gli avvisi di accertamento difettavano degli identificativicatastali che avrebbero permesso di individuare le aree oggetto ditassazione, riportando un numero di utenza scisso dagli avvisi diNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026pagamento per la TARI relativa agli anni 2014 e 2015, il cui pagamentoera stato regolarmente corrisposto.In quest’ottica, il giudice di secondo grado avrebbe riformato ilpronunciamento del giudice di primo grado, in completa violazione deiprecetti normativi indicati nella rubrica del motivo, giacché in essimancava la tipologia, la destinazione, gli identificativi catastali,l’ubicazione dell’immobile e soprattutto i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche che li avevano determinati.2.

Il motivo è fondato.Gli atti impositivi in disamina non specificano quali controlli siano statieffettuati per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni presentate dallacontribuente circa il possesso dei requisiti per usufruire della riduzione delTARES e della TARI, per cui è carente lo stesso oggetto della relatio,precludendo l’esercizio del diritto di difesa della contribuente in sede diimpugnazione dinanzi al giudice tributario.2.1.

Aggiungasi che l’ente impositore non può integrare le lacunedell’atto impositivo in sede processuale.

Per orientamento costante diquesta Corte, infatti, non è consentito all'amministrazione finanziaria disopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'attoimpositivo per difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass.,Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n.14185; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13dicembre 2021, n. 39685; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361;Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339).

Difatti, èregola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioniposte a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudiziotributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre,un giudizio d'impugnazione di un atto, sicché l'ufficio finanziario,Numero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dallamotivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base dellapropria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazionesuddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892; Cass.,Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n.29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19febbraio 2024, n. 4339).

In altre parole, la motivazione dell'attoimpugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioniproponibili dall'amministrazione finanziaria nel successivo giudizio dimerito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed ilquantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa(Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre2021, n. 26892).

Per cui, l’ufficio accertatore non può modificare e/ointegrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenutanell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confinidella lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222;Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529; Cass., Sez. 5^, 15 marzo2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez.5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n.4339), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo nonpossono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fasecontenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quantoillustrato nella motivazione.Nella specie, gli atti impositivi non identificano le superfici imponibili,se non in base all’estensione, in difformità dalla denuncia originaria, matanto impedisce l’esercizio del diritto di difesa in ordine all’individuazionedelle particelle catastali, richiamando non meglio precisati «accertamentidi ufficio» mediante utilizzo e incrocio di banche dati comunali e catastali.Numero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il motivo è, in conclusione, accolto.3.

Con la seconda censura, si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/92, art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., peressere la motivazione della sentenza meramente apparente.4.

Con la terza censura, si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.5.

Con la quarta censura, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.6.

I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento della primacensura.In conclusione, deve accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, lasentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto conaccoglimento dell’originario ricorso del contribuente e annullamento degli7.

Le spese di lite seguono la soccombenza.Numero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*TARSU TIAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTARESValeria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCarmela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAnnachiara [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7126/2022 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania – sezione staccata di Salerno n. 1546/2022 depositata il9/2/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA) notificò il [OSCURATO:DATA_NASCITA] allasocietà contribuente, operante nel settore della produzione industrialedegli imballaggi leggeri in metallo, destinati al settore agroalimentare, dueNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026avvisi per il pagamento della TARI – con riguardo agli anni di imposta2014 e 2015 - in relazione ad un’area scoperta pari a mq 4.000,00.Il lotto originario assegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di convenzionestipulata con l’[OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto emerge dal ricorso, erapari a mq 8.230,00, all’interno del quale erano stati realizzati il capannoneper la lavorazione industriale per una superficie di mq 4.000,00 e lapalazzina degli uffici, mentre le restanti aree esterne erano funzionali e diservizio all’opificio e adibite a sistemazione a verde, parcheggiodipendenti, cabine elettriche e del gas e viabilità.Nell’area di mq 4.000,00 adibita alla lavorazione industriale, sisvolgevano le fasi di produzione delle scatole di banda stagnata, costituiteda taglio, formatura e saldatura del cilindro con impiego di vernice inpolvere polimerizzata, a seguire bordatura, cordonatura e aggraffatura delfondello e, infine, palettizzazione del corpo scatola in metallo.L’avviso di accertamento fu impugnato in primo grado ed il ricorsoaccolto per difetto di motivazione dell’atto.Avverso la decisione fu, quindi, interposto appello dal Comune ed ilgiudice di merito dopo aver sinteticamente riportato le ragioni delle partiaffermò: “ritiene questa Commissione preliminarmente non sussistente lapretesa inammissibilità dell’appello prodotto per carenza di motivispecifici.

Nel merito della vicenda ritiene accoglibili le ragioni del Comune.Infatti da un attento esame della documentazione prodotta si evince chenella dichiarazione del 2004 la società dichiarava una superficie tassabiledi mq 4.202 e tale superficie veniva assoggettata ad imposizione.

L’Ente,a riprova del proprio assunto esibisce certificazione catastale da cui sievince che alla particella 3089 sub 2 al codice 83695 cat. 105 contienearee scoperte per mq. 4.000”.Si osservò come la perizia di parte a firma dell’ing.

Capaldo, esibitadall’appellata società già nel primo grado di giudizio, riportasse unasuperficie complessiva di mq. 8.230, comprensiva dei mq. 4.202 tassatiNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026nonché degli ulteriori mq. 4.000 di area scoperta, a cui avrebbero dovutoessere aggiunti altri terreni limitrofi oggetto di acquisizione da parte dellasocietà, ma non oggetto della presente vicenda.

Si concluse, affermandoche la società non fosse riuscita a fornire esaurienti spiegazioni atte asovvertire il convincimento del giudice di merito.Avverso la predetta decisione la società contribuente propone ricorsoaffidato a quattro motivi.Resiste con controricorso il Comune.

In prossimità dell’udienza laricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedella legge n. 241/1990, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7della legge n. 212/2000, dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La sentenza è impugnata per aver ritenuto, in violazione delle normerichiamate in rubrica, gli avvisi di accertamento per la TARI relativa aglianni 2014 e 2015 adeguatamente motivati.

In particolare, la societàricorrente osserva di aver denunciato l’illegittimità degli atti impugnati,evidenziando come la motivazione fosse assolutamente inesistente “e, chela fredda e scarna affermazione contenuta negli avvisi notificati a distanzadi ben 15 anni dalle denunciate superfici tassabili, non permetteva inalcun modo di comprendere il fondamento e quindi l’esatta consistenzadella pretesa tributaria”.

Al riguardo, la società contribuente specifica didetenere, alla contrada “[OSCURATO:PERSONA]”, svariate particelle a confinericadenti in zona E1 e D1 e, recando gli avvisi di accertamento la dicitura“aree scoperte”, “era dato supporre che addirittura l’Ente avessesottoposto a tassazione superfici ricadenti in zona agricola prevalente”.

Siosserva che gli avvisi di accertamento difettavano degli identificativicatastali che avrebbero permesso di individuare le aree oggetto ditassazione, riportando un numero di utenza scisso dagli avvisi diNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026pagamento per la TARI relativa agli anni 2014 e 2015, il cui pagamentoera stato regolarmente corrisposto.In quest’ottica, il giudice di secondo grado avrebbe riformato ilpronunciamento del giudice di primo grado, in completa violazione deiprecetti normativi indicati nella rubrica del motivo, giacché in essimancava la tipologia, la destinazione, gli identificativi catastali,l’ubicazione dell’immobile e soprattutto i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche che li avevano determinati.2.

Il motivo è fondato.Gli atti impositivi in disamina non specificano quali controlli siano statieffettuati per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni presentate dallacontribuente circa il possesso dei requisiti per usufruire della riduzione delTARES e della TARI, per cui è carente lo stesso oggetto della relatio,precludendo l’esercizio del diritto di difesa della contribuente in sede diimpugnazione dinanzi al giudice tributario.2.1.

Aggiungasi che l’ente impositore non può integrare le lacunedell’atto impositivo in sede processuale.

Per orientamento costante diquesta Corte, infatti, non è consentito all'amministrazione finanziaria disopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'attoimpositivo per difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass.,Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n.14185; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13dicembre 2021, n. 39685; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361;Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339).

Difatti, èregola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioniposte a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudiziotributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre,un giudizio d'impugnazione di un atto, sicché l'ufficio finanziario,Numero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dallamotivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base dellapropria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazionesuddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892; Cass.,Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n.29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19febbraio 2024, n. 4339).

In altre parole, la motivazione dell'attoimpugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioniproponibili dall'amministrazione finanziaria nel successivo giudizio dimerito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed ilquantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa(Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre2021, n. 26892).

Per cui, l’ufficio accertatore non può modificare e/ointegrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenutanell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confinidella lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222;Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529; Cass., Sez. 5^, 15 marzo2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez.5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n.4339), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo nonpossono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fasecontenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quantoillustrato nella motivazione.Nella specie, gli atti impositivi non identificano le superfici imponibili,se non in base all’estensione, in difformità dalla denuncia originaria, matanto impedisce l’esercizio del diritto di difesa in ordine all’individuazionedelle particelle catastali, richiamando non meglio precisati «accertamentidi ufficio» mediante utilizzo e incrocio di banche dati comunali e catastali.Numero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il motivo è, in conclusione, accolto.3.

Con la seconda censura, si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/92, art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., peressere la motivazione della sentenza meramente apparente.4.

Con la terza censura, si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.5.

Con la quarta censura, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.6.

I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento della primacensura.In conclusione, deve accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, lasentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto conaccoglimento dell’originario ricorso del contribuente e annullamento degli7.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso del contribuente con annullamento degli impugnatiavvisi di accertamento.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali infavore della ricorrente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre acontributo unificato tributario, rimborso forfettario e altri accessori dilegge, per il primo grado di merito; euro 5.500,00 per compensi, oltre acontributo unificato tributario, rimborso forfettario e altri accessori dilegge, per il secondo grado di merito, euro 200,00 per esborsi ed euroNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/20265.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario e altri accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe Lo SardoP.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso del contribuente con annullamento degli impugnatiavvisi di accertamento.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali infavore della ricorrente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre acontributo unificato tributario, rimborso forfettario e altri accessori dilegge, per il primo grado di merito; euro 5.500,00 per compensi, oltre acontributo unificato tributario, rimborso forfettario e altri accessori dilegge, per il secondo grado di merito, euro 200,00 per esborsi ed euroNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/20265.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario e altri accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7126/2022 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania – sezione staccata di Salerno n. 1546/2022 depositata il9/2/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA) notificò il [OSCURATO:DATA_NASCITA] allasocietà contribuente, operante nel settore della produzione industrialedegli imballaggi leggeri in metallo, destinati al settore agroalimentare, dueNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026avvisi per il pagamento della TARI – con riguardo agli anni di imposta2014 e 2015 - in relazione ad un’area scoperta pari a mq 4.000,00.Il lotto originario assegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di convenzionestipulata con l’[OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto emerge dal ricorso, erapari a mq 8.230,00, all’interno del quale erano stati realizzati il capannoneper la lavorazione industriale per una superficie di mq 4.000,00 e lapalazzina degli uffici, mentre le restanti aree esterne erano funzionali e diservizio all’opificio e adibite a sistemazione a verde, parcheggiodipendenti, cabine elettriche e del gas e viabilità.Nell’area di mq 4.000,00 adibita alla lavorazione industriale, sisvolgevano le fasi di produzione delle scatole di banda stagnata, costituiteda taglio, formatura e saldatura del cilindro con impiego di vernice inpolvere polimerizzata, a seguire bordatura, cordonatura e aggraffatura delfondello e, infine, palettizzazione del corpo scatola in metallo.L’avviso di accertamento fu impugnato in primo grado ed il ricorsoaccolto per difetto di motivazione dell’atto.Avverso la decisione fu, quindi, interposto appello dal Comune ed ilgiudice di merito dopo aver sinteticamente riportato le ragioni delle partiaffermò:  “ritiene questa Commissione preliminarmente non sussistente lapretesa inammissibilità dell’appello prodotto per carenza di motivispecifici. Nel merito della vicenda ritiene accoglibili le ragioni del Comune.Infatti da un attento esame della documentazione prodotta si evince chenella dichiarazione del 2004 la società dichiarava una superficie tassabiledi mq 4.202 e tale superficie veniva assoggettata ad imposizione. L’Ente,a riprova del proprio assunto esibisce certificazione catastale da cui sievince che alla particella 3089 sub 2 al codice 83695 cat. 105 contienearee scoperte per mq. 4.000”.Si osservò come la perizia di parte a firma dell’ing. Capaldo, esibitadall’appellata società già nel primo grado di giudizio, riportasse unasuperficie complessiva di mq. 8.230, comprensiva dei mq. 4.202 tassatiNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026nonché degli ulteriori mq. 4.000 di area scoperta, a cui avrebbero dovutoessere aggiunti altri terreni limitrofi oggetto di acquisizione da parte dellasocietà, ma non oggetto della presente vicenda. Si concluse, affermandoche la società non fosse riuscita a fornire esaurienti spiegazioni atte asovvertire il convincimento del giudice di merito.Avverso la predetta decisione la società contribuente propone ricorsoaffidato a quattro motivi.Resiste con controricorso il Comune. In prossimità dell’udienza laricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedella legge n. 241/1990, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7della legge n. 212/2000, dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La sentenza è impugnata per aver ritenuto, in violazione delle normerichiamate in rubrica, gli avvisi di accertamento per la TARI relativa aglianni 2014 e 2015 adeguatamente motivati. In particolare, la societàricorrente osserva di aver denunciato l’illegittimità degli atti impugnati,evidenziando come la motivazione fosse assolutamente inesistente “e, chela fredda e scarna affermazione contenuta negli avvisi notificati a distanzadi ben 15 anni dalle denunciate superfici tassabili, non permetteva inalcun modo di comprendere il fondamento e quindi l’esatta consistenzadella pretesa tributaria”. Al riguardo, la società contribuente specifica didetenere, alla contrada “[OSCURATO:PERSONA]”, svariate particelle a confinericadenti in zona E1 e D1 e, recando gli avvisi di accertamento la dicitura“aree scoperte”, “era dato supporre che addirittura l’Ente avessesottoposto a tassazione superfici ricadenti in zona agricola prevalente”. Siosserva che gli avvisi di accertamento difettavano degli identificativicatastali che avrebbero permesso di individuare le aree oggetto ditassazione, riportando un numero di utenza scisso dagli avvisi diNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026pagamento per la TARI relativa agli anni 2014 e 2015, il cui pagamentoera stato regolarmente corrisposto.In quest’ottica, il giudice di secondo grado avrebbe riformato ilpronunciamento del giudice di primo grado, in completa violazione deiprecetti normativi indicati nella rubrica del motivo, giacché in essimancava la tipologia, la destinazione, gli identificativi catastali,l’ubicazione dell’immobile e soprattutto i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche che li avevano determinati.2. Il motivo è fondato.Gli atti impositivi in disamina non specificano quali controlli siano statieffettuati per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni presentate dallacontribuente circa il possesso dei requisiti per usufruire della riduzione delTARES e della TARI, per cui è carente lo stesso oggetto della relatio,precludendo l’esercizio del diritto di difesa della contribuente in sede diimpugnazione dinanzi al giudice tributario.2.1. Aggiungasi che l’ente impositore non può integrare le lacunedell’atto impositivo in sede processuale. Per orientamento costante diquesta Corte, infatti, non è consentito all'amministrazione finanziaria disopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'attoimpositivo per difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass.,Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n.14185; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13dicembre 2021, n. 39685; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361;Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339). Difatti, èregola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioniposte a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudiziotributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre,un giudizio d'impugnazione di un atto, sicché l'ufficio finanziario,Numero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dallamotivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base dellapropria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazionesuddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892; Cass.,Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n.29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19febbraio 2024, n. 4339). In altre parole, la motivazione dell'attoimpugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioniproponibili dall'amministrazione finanziaria nel successivo giudizio dimerito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed ilquantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa(Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre2021, n. 26892). Per cui, l’ufficio accertatore non può modificare e/ointegrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenutanell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confinidella lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222;Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529; Cass., Sez. 5^, 15 marzo2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez.5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n.4339), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo nonpossono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fasecontenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quantoillustrato nella motivazione.Nella specie, gli atti impositivi non identificano le superfici imponibili,se non in base all’estensione, in difformità dalla denuncia originaria, matanto impedisce l’esercizio del diritto di difesa in ordine all’individuazionedelle particelle catastali, richiamando non meglio precisati «accertamentidi ufficio» mediante utilizzo e incrocio di banche dati comunali e catastali.Numero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il motivo è, in conclusione, accolto.3. Con la seconda censura, si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/92, art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., peressere la motivazione della sentenza meramente apparente.4. Con la terza censura, si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.5. Con la quarta censura, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.6. I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento della primacensura.In conclusione, deve accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, lasentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto conaccoglimento dell’originario ricorso del contribuente e annullamento degli7. Le spese di lite seguono la soccombenza.Numero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*TARSU TIAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTARESValeria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCarmela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAnnachiara [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7126/2022 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania – sezione staccata di Salerno n. 1546/2022 depositata il9/2/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA) notificò il [OSCURATO:DATA_NASCITA] allasocietà contribuente, operante nel settore della produzione industrialedegli imballaggi leggeri in metallo, destinati al settore agroalimentare, dueNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026avvisi per il pagamento della TARI – con riguardo agli anni di imposta2014 e 2015 - in relazione ad un’area scoperta pari a mq 4.000,00.Il lotto originario assegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di convenzionestipulata con l’[OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto emerge dal ricorso, erapari a mq 8.230,00, all’interno del quale erano stati realizzati il capannoneper la lavorazione industriale per una superficie di mq 4.000,00 e lapalazzina degli uffici, mentre le restanti aree esterne erano funzionali e diservizio all’opificio e adibite a sistemazione a verde, parcheggiodipendenti, cabine elettriche e del gas e viabilità.Nell’area di mq 4.000,00 adibita alla lavorazione industriale, sisvolgevano le fasi di produzione delle scatole di banda stagnata, costituiteda taglio, formatura e saldatura del cilindro con impiego di vernice inpolvere polimerizzata, a seguire bordatura, cordonatura e aggraffatura delfondello e, infine, palettizzazione del corpo scatola in metallo.L’avviso di accertamento fu impugnato in primo grado ed il ricorsoaccolto per difetto di motivazione dell’atto.Avverso la decisione fu, quindi, interposto appello dal Comune ed ilgiudice di merito dopo aver sinteticamente riportato le ragioni delle partiaffermò:  “ritiene questa Commissione preliminarmente non sussistente lapretesa inammissibilità dell’appello prodotto per carenza di motivispecifici. Nel merito della vicenda ritiene accoglibili le ragioni del Comune.Infatti da un attento esame della documentazione prodotta si evince chenella dichiarazione del 2004 la società dichiarava una superficie tassabiledi mq 4.202 e tale superficie veniva assoggettata ad imposizione. L’Ente,a riprova del proprio assunto esibisce certificazione catastale da cui sievince che alla particella 3089 sub 2 al codice 83695 cat. 105 contienearee scoperte per mq. 4.000”.Si osservò come la perizia di parte a firma dell’ing. Capaldo, esibitadall’appellata società già nel primo grado di giudizio, riportasse unasuperficie complessiva di mq. 8.230, comprensiva dei mq. 4.202 tassatiNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026nonché degli ulteriori mq. 4.000 di area scoperta, a cui avrebbero dovutoessere aggiunti altri terreni limitrofi oggetto di acquisizione da parte dellasocietà, ma non oggetto della presente vicenda. Si concluse, affermandoche la società non fosse riuscita a fornire esaurienti spiegazioni atte asovvertire il convincimento del giudice di merito.Avverso la predetta decisione la società contribuente propone ricorsoaffidato a quattro motivi.Resiste con controricorso il Comune. In prossimità dell’udienza laricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedella legge n. 241/1990, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7della legge n. 212/2000, dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La sentenza è impugnata per aver ritenuto, in violazione delle normerichiamate in rubrica, gli avvisi di accertamento per la TARI relativa aglianni 2014 e 2015 adeguatamente motivati. In particolare, la societàricorrente osserva di aver denunciato l’illegittimità degli atti impugnati,evidenziando come la motivazione fosse assolutamente inesistente “e, chela fredda e scarna affermazione contenuta negli avvisi notificati a distanzadi ben 15 anni dalle denunciate superfici tassabili, non permetteva inalcun modo di comprendere il fondamento e quindi l’esatta consistenzadella pretesa tributaria”. Al riguardo, la società contribuente specifica didetenere, alla contrada “[OSCURATO:PERSONA]”, svariate particelle a confinericadenti in zona E1 e D1 e, recando gli avvisi di accertamento la dicitura“aree scoperte”, “era dato supporre che addirittura l’Ente avessesottoposto a tassazione superfici ricadenti in zona agricola prevalente”. Siosserva che gli avvisi di accertamento difettavano degli identificativicatastali che avrebbero permesso di individuare le aree oggetto ditassazione, riportando un numero di utenza scisso dagli avvisi diNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026pagamento per la TARI relativa agli anni 2014 e 2015, il cui pagamentoera stato regolarmente corrisposto.In quest’ottica, il giudice di secondo grado avrebbe riformato ilpronunciamento del giudice di primo grado, in completa violazione deiprecetti normativi indicati nella rubrica del motivo, giacché in essimancava la tipologia, la destinazione, gli identificativi catastali,l’ubicazione dell’immobile e soprattutto i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche che li avevano determinati.2. Il motivo è fondato.Gli atti impositivi in disamina non specificano quali controlli siano statieffettuati per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni presentate dallacontribuente circa il possesso dei requisiti per usufruire della riduzione delTARES e della TARI, per cui è carente lo stesso oggetto della relatio,precludendo l’esercizio del diritto di difesa della contribuente in sede diimpugnazione dinanzi al giudice tributario.2.1. Aggiungasi che l’ente impositore non può integrare le lacunedell’atto impositivo in sede processuale. Per orientamento costante diquesta Corte, infatti, non è consentito all'amministrazione finanziaria disopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'attoimpositivo per difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass.,Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n.14185; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13dicembre 2021, n. 39685; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361;Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339). Difatti, èregola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioniposte a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudiziotributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre,un giudizio d'impugnazione di un atto, sicché l'ufficio finanziario,Numero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dallamotivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base dellapropria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazionesuddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892; Cass.,Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n.29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19febbraio 2024, n. 4339). In altre parole, la motivazione dell'attoimpugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioniproponibili dall'amministrazione finanziaria nel successivo giudizio dimerito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed ilquantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa(Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre2021, n. 26892). Per cui, l’ufficio accertatore non può modificare e/ointegrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenutanell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confinidella lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222;Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529; Cass., Sez. 5^, 15 marzo2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez.5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n.4339), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo nonpossono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fasecontenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quantoillustrato nella motivazione.Nella specie, gli atti impositivi non identificano le superfici imponibili,se non in base all’estensione, in difformità dalla denuncia originaria, matanto impedisce l’esercizio del diritto di difesa in ordine all’individuazionedelle particelle catastali, richiamando non meglio precisati «accertamentidi ufficio» mediante utilizzo e incrocio di banche dati comunali e catastali.Numero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il motivo è, in conclusione, accolto.3. Con la seconda censura, si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/92, art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., peressere la motivazione della sentenza meramente apparente.4. Con la terza censura, si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.5. Con la quarta censura, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.6. I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento della primacensura.In conclusione, deve accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, lasentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto conaccoglimento dell’originario ricorso del contribuente e annullamento degli7. Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso del contribuente con annullamento degli impugnatiavvisi di accertamento.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali infavore della ricorrente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre acontributo unificato tributario, rimborso forfettario e altri accessori dilegge, per il primo grado di merito; euro 5.500,00 per compensi, oltre acontributo unificato tributario, rimborso forfettario e altri accessori dilegge,  per il secondo grado di merito, euro 200,00 per esborsi ed euroNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/20265.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario e altri accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe Lo SardoP.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso del contribuente con annullamento degli impugnatiavvisi di accertamento.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali infavore della ricorrente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre acontributo unificato tributario, rimborso forfettario e altri accessori dilegge, per il primo grado di merito; euro 5.500,00 per compensi, oltre acontributo unificato tributario, rimborso forfettario e altri accessori dilegge,  per il secondo grado di merito, euro 200,00 per esborsi ed euroNumero registro generale 7126/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 7525/2026Data pubblicazione 29/03/20265.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario e altri accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07525/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris