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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26454/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo dallo stesso proposto avverso il provvedimento, in data 31 marzo 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter legge n. 354 del 1975 (Ord. pen.) in relazione ai periodi di detenzione patiti presso gli istituti di pena di Frosinone e Viterbo; considerato che il ricorrente con il primo motivo lamenta la violazione 35-ter Ord. pen. e dell'art. 3 CEDU, mentre con il secondo la mancata considerazione da parte dei giudici specializzati dei fattori, puntualmente indicati nel reclamo, idonei ad incidere negativamente sulle condizioni detentive (assenza di acqua calda, precarie condizioni igieniche, mancata previsione di offerte trattamentali e lavorative); ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la connessione logica delle questioni prospettate, sono manifestamente infondati, risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed essendo riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Tribunale di sorveglianza; rilevato, infatti, che il Tribunale - ribadita la correttezza dei criteri seguiti dal magistrato di sorveglianza per il calcolo della superficie disponibile - ha respinto il reclamo osservando che, a fronte della disponibilità di una superficie maggiore, comunque compresa tra i tre e i quattro metri quadrati, vi era stato il concorso di fattori idonei a bilanciare la quota spazio e, tra essi, il tempo (computato in ore giornaliere) trascorso fuori dalla camera, in passeggio o in socialità, viepiù rimarcando come il detenuto avesse anche svolto attività lavorativa da febbraio a marzo 2021; rilevato altresì che tali conclusioni del Tribunale sono state supportate dalla lettura delle e dal richiamo alle relazioni degli Istituti penitenziari e che pertanto, alla luce di quanto premesso, il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza, assistita da ampia e critica motivazione, che resiste efficacemente alle infondate e non adeguatamente specifiche critiche difensive; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo dallo stesso proposto avverso il provvedimento, in data 31 marzo 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter legge n. 354 del 1975 (Ord. pen.) in relazione ai periodi di detenzione patiti presso gli istituti di pena di Frosinone e Viterbo; considerato che il ricorrente con il primo motivo lamenta la violazione 35-ter Ord. pen. e dell'art. 3 CEDU, mentre con il secondo la mancata considerazione da parte dei giudici specializzati dei fattori, puntualmente indicati nel reclamo, idonei ad incidere negativamente sulle condizioni detentive (assenza di acqua calda, precarie condizioni igieniche, mancata previsione di offerte trattamentali e lavorative); ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la connessione logica delle questioni prospettate, sono manifestamente infondati, risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed essendo riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Tribunale di sorveglianza; rilevato, infatti, che il Tribunale - ribadita la correttezza dei criteri seguiti dal magistrato di sorveglianza per il calcolo della superficie disponibile - ha respinto il reclamo osservando che, a fronte della disponibilità di una superficie maggiore, comunque compresa tra i tre e i quattro metri quadrati, vi era stato il concorso di fattori idonei a bilanciare la quota spazio e, tra essi, il tempo (computato in ore giornaliere) trascorso fuori dalla camera, in passeggio o in socialità, viepiù rimarcando come il detenuto avesse anche svolto attività lavorativa da febbraio a marzo 2021; rilevato altresì che tali conclusioni del Tribunale sono state supportate dalla lettura delle e dal richiamo alle relazioni degli Istituti penitenziari e che pertanto, alla luce di quanto premesso, il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza, assistita da ampia e critica motivazione, che resiste efficacemente alle infondate e non adeguatamente specifiche critiche difensive; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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