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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46819/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03YROCU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato nella parte in cui, da un canto, si insiste su un precluso giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. in ragione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. e dall'altro, si riproduce analoga censura tesa alla elisione della contestata recidiva la cui sussistenza è stata correttamente argomentata dalla Corte di merito che, confermando la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza non solo la pluralità dei precedenti penali, ma soprattutto il dato che vedeva il ricorrente ormai da numerosi anni dedito a delitti in materia di cessione di sostanze stupefacenti, tanto da ritenere che tale delitto costituisse l'unica fonte di sostentamento, tale da denotare maggiore riprovevolezza e aumentata pericolosità sociale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03YROCU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato nella parte in cui, da un canto, si insiste su un precluso giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. in ragione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. e dall'altro, si riproduce analoga censura tesa alla elisione della contestata recidiva la cui sussistenza è stata correttamente argomentata dalla Corte di merito che, confermando la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza non solo la pluralità dei precedenti penali, ma soprattutto il dato che vedeva il ricorrente ormai da numerosi anni dedito a delitti in materia di cessione di sostanze stupefacenti, tanto da ritenere che tale delitto costituisse l'unica fonte di sostentamento, tale da denotare maggiore riprovevolezza e aumentata pericolosità sociale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 46819/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris