Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:589
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CC0246_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1. L’obbligo di leale cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri riveste un’importanza particolare nell’esercizio delle competenze previste dal Trattato, tanto più ove tali competenze sono ripartite.
2. È proprio in tale contesto che nasce lo spunto per la presente causa. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono entrambe parti di un accordo multilaterale sulle sostanze nocive per l’ambiente. La questione che si pone è se la [OSCURATO:PERSONA] possa proporre l’aggiunta di una nuova sostanza all’accordo o se essa sia tenuta a lavorare in tandem con la [OSCURATO:PERSONA].
3. La risposta, come risulterà evidente, non dipende solo dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia o meno la competenza di agire individualmente, ma anche dalle modalità di azione da essa prescelte.
I – Circostanze in fatto e in diritto
4. La presente causa verte sulla regolamentazione degli inquinanti organici persistenti («persistent organic pollutants»; in prosieguo: i «POP»), sostanze particolarmente nocive per l’ambiente e per la salute umana. I POP sono tossici, resistono alla degradazione e sono soggetti a bioaccumulo (vale a dire che risalgono la catena alimentare). Gli effetti negativi dei POP – trasportati dall’aria, dall’acqua e dalle specie migratorie – possono, quindi, verificarsi lontano dal luogo della loro prima emissione.
5. I suddetti effetti negativi transfrontalieri hanno portato alla regolamentazione dei POP mediante l’adozione di vari accordi multilaterali sull’ambiente, tra cui figura la [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma sui POP (in prosieguo: «la [OSCURATO:PERSONA]») (2) . [OSCURATO:PERSONA] è un accordo misto di cui sono parti sia la [OSCURATO:PERSONA] sia la [OSCURATO:PERSONA]. Essa prevede che le parti riducano o eliminino l’emissione dei POP elencati nei relativi allegati.
6. Ciascuna parte della [OSCURATO:PERSONA] può proporre che una sostanza venga considerata un POP e aggiunta agli allegati della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «aggiunta alla [OSCURATO:PERSONA]»). Essenzialmente, dopo la proposta di una sostanza, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti (in prosieguo: il «POPRC») verifica che essa soddisfi i requisiti della [OSCURATO:PERSONA], svolge una valutazione dei rischi ed emette una raccomandazione finale sulla possibile aggiunta della sostanza.
7. Durante l’analisi tecnica del comitato di esame dei POP, le parti della [OSCURATO:PERSONA] possono presentare osservazioni e, al termine dell’analisi, esse emettono la decisione definitiva sull’aggiunta della sostanza alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle parti si riunisce solitamente una volta l’anno per decidere sugli emendamenti, quali le aggiunte di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] delle parti compie ogni sforzo per adottare decisioni per consenso ma, qualora ciò non sia possibile, può adottare decisioni a maggioranza dei tre quarti.
8. È importante osservare che, ai sensi della [OSCURATO:PERSONA], una delle parti può non accettare di essere vincolata da un emendamento e ha un anno di tempo per decidere in tal senso. Detto periodo coincide con il periodo che precede l’entrata in vigore dell’emendamento.
9. Un altro accordo ambientale multilaterale riguardante la regolamentazione dei POP è il [OSCURATO:PERSONA] sugli inquinanti organici persistenti della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») (3) . [OSCURATO:PERSONA] è per molti aspetti analogo alla [OSCURATO:PERSONA] ma, come indica il suo stesso titolo, riguarda principalmente gli inquinanti trasportati dall’aria. Un’importante analogia tra i suddetti strumenti è che ciascuna parte del [OSCURATO:PERSONA] può proporre l’aggiunta di una sostanza all’elenco dei POP contenuto negli allegati del [OSCURATO:PERSONA] medesimo (in prosieguo: l’«aggiunta al [OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono entrambe parti del [OSCURATO:PERSONA].
10. Gli effetti negativi transfrontalieri dei POP hanno condotto alla relativa regolamentazione anche a livello comunitario, soprattutto con l’adozione del regolamento n. 850/2004 (in prosieguo: il «regolamento sui POP») (4) .
11. Il caso di specie verte sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] di aggiungere alla [OSCURATO:PERSONA] un particolare gruppo di sostanze: i perfluoroottano sulfonati (in prosieguo: i «PFOS»). Non si contesta il fatto che i PFOS possano essere qualificati come POP. Tuttavia, alla data della proposta della [OSCURATO:PERSONA], i PFOS non erano compresi in nessuno dei suddetti strumenti internazionali e comunitari a disciplina dei POP.
12. È importante osservare la cronologia degli eventi che circondano la proposta della [OSCURATO:PERSONA] e se detti eventi si riferiscano alla [OSCURATO:PERSONA] o al [OSCURATO:PERSONA].
13. Il 4 agosto 2004 la [OSCURATO:PERSONA] proponeva al Consiglio di autorizzarla a presentare, a nome della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, una proposta di emendamento degli allegati sia della [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA]. La proposta della [OSCURATO:PERSONA] non comprendeva i PFOS.
14. Sempre nel mese di agosto 2004, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva l’aggiunta dei PFOS al [OSCURATO:PERSONA] (5) .
15. L’8 settembre 2004 si riuniva il «gruppo questioni ambientali internazionali» del Consiglio e, nel corso di tale riunione, la [OSCURATO:PERSONA] sollevava la questione dell’aggiunta dei PFOS alla [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che contava sulla presentazione di una proposta comune in proposito e che essa si sarebbe astenuta dal presentare la propria proposta nel frattempo. [OSCURATO:PERSONA] sollevava nuovamente tale questione durante la riunione del gruppo tenutasi il 12 gennaio 2005.
16. Nel marzo 2005 il Consiglio adottava conclusioni su una proposta comune per l’aggiunta di alcune sostanze alla [OSCURATO:PERSONA]. La scelta di dette sostanze doveva essere effettuata sulla base di quelle già comprese nel [OSCURATO:PERSONA], che erano altresì incluse nel regolamento sui POP. Come sopra indicato, all’epoca i PFOS non erano contemplati in nessuno dei suddetti strumenti (giacché non era stata raggiunta alcuna conclusione in merito alla proposta svedese secondo il [OSCURATO:PERSONA]).
17. Il 6 luglio 2005 il «gruppo questioni ambientali internazionali» del Consiglio raggiungeva un accordo su una proposta comune di aggiungere i PFOS al [OSCURATO:PERSONA] una volta che la [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato proposte riguardanti misure di controllo a livello comunitario.
18. L’incontro del «gruppo questioni ambientali internazionali» si era altresì occupato dell’aggiunta dei PFOS alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva irrigidito la propria posizione e chiarito che, se non si fosse raggiunto un accordo su una proposta comune, essa l’avrebbe presentata unilateralmente. Nonostante ciò, il gruppo riusciva solamente a concordare che l’aggiunta di sostanze avrebbe dovuto essere proposta, rinviando a una data successiva la decisione sulla scelta delle sostanze da aggiungere.
19. Il 14 luglio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] agiva secondo la posizione dichiarata e proponeva unilateralmente l’aggiunta dei PFOS alla [OSCURATO:PERSONA], informandone al contempo la presidenza. Come già indicato, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] costituisce l’oggetto della presente causa ed essa dovrebbe pertanto essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dei fatti. Nondimeno, alcuni eventi successivi sono degni di attenzione.
20. L’8 settembre 2005 il Consiglio decideva di autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri a presentare una proposta comune per l’aggiunta dei PFOS al [OSCURATO:PERSONA] (6) dopo la presentazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una proposta riguardante le restrizioni ai sensi della direttiva 76/769 (7) all’uso dei PFOS.
21. Il 24 aprile 2006 il Consiglio decideva di autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri a presentare una proposta comune per l’aggiunta di talune sostanze – tra cui non figuravano i PFOS – alla [OSCURATO:PERSONA] (8) .
22. Se e quando i PFOS saranno infine aggiunti alla [OSCURATO:PERSONA] o al [OSCURATO:PERSONA], essi saranno altresì inclusi tra le sostanze comprese nel regolamento sui POP (9) .
23. Dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato la sua proposta, veniva altresì proposta e adottata una direttiva sulle misure di controllo per i PFOS (10) .
24. [OSCURATO:PERSONA] inviava una lettera di diffida alla [OSCURATO:PERSONA], contestando la conformità della proposta svedese al diritto comunitario. Poiché non riteneva soddisfacenti le risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] alla lettera di diffida e al successivo parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva il presente ricorso ai sensi dell’art. 226 CE.
II – Analisi
25. Occorre rilevare, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che i PFOS debbano essere considerati inquinanti organici persistenti. Infatti, la successiva normativa comunitaria ha confermato che lo sono. Considerando gli effetti transfrontalieri dei PFOS e in assenza di normativa comunitaria, il ricorso ad accordi internazionali era l’unico mezzo possibile per la [OSCURATO:PERSONA] per evitare tali effetti negativi al suo ambiente ed alla salute dei suoi cittadini.
26. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non era autorizzata ad agire con riferimento ai pericoli provocati dai PFOS. Essa fa valere che esisteva già un contesto normativo comunitario – in particolare il regolamento sui POP e la direttiva 76/769 –, anche se all’epoca dei fatti esso non comprendeva i PFOS.
27. Come giustamente sottolineato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, qui si parla in termini di competenza esclusiva. Ciononostante, la [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato la questione della violazione di una competenza esclusiva durante la fase necessaria del procedimento precontenzioso. Pertanto, a tale eccezione deve essere opposta l’irricevibilità e non si deve tenere conto dei relativi argomenti.
28. Tuttavia, quand’anche l’eccezione di violazione della competenza esclusiva fosse ricevibile, essa sarebbe destinata a fallire. Come ha dichiarato la Corte, «[la] competenza esterna della [OSCURATO:PERSONA] in materia di tutela dell’ambiente (…) non è esclusiva bensì, in linea di principio, ripartita tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri» (11) .
29. Sia il contesto normativo comunitario su cui si basa la [OSCURATO:PERSONA], sia l’adesione svedese alla [OSCURATO:PERSONA] si fondano sul Titolo XIX del Trattato CE in materia di ambiente (artt. 174 CE‑176 CE). La ripartizione delle competenze operata dal Trattato è incentrata sull’azione: né gli [OSCURATO:PERSONA] membri, né la [OSCURATO:PERSONA] possono impedirsi reciprocamente di perseguire un maggiore livello di tutela dell’ambiente.
30. Il contesto normativo comunitario in esame andrebbe di per sé interpretato nel senso che introduce requisiti minimi, che non impediscono in nessun modo un’ulteriore azione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Poiché tale ambito non comprendeva i PFOS all’epoca dei fatti, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe acquisito competenza esclusiva sulla loro regolamentazione (12) .
31. Sebbene l’eccezione di competenza esclusiva sia irricevibile, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente sollevato la questione della violazione dell’art. 10 CE nel procedimento precontenzioso e su di essa io incentrerò la mia analisi (13) . Tale presunta violazione presenta due risvolti.
32. Il primo è sostanziale e comporta l’affermazione che la proposta della [OSCURATO:PERSONA] di aggiungere i PFOS – o qualsiasi sostanza – alla [OSCURATO:PERSONA] compromette l’unità della rappresentanza internazionale della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
33. Il secondo è procedurale e ignora la questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia o meno diritto di presentare tali proposte, per concentrarsi, invece, sul coordinamento di tali proposte con un processo decisionale comunitario in corso.
34. Ritengo che sia utile analizzare questi due aspetti separatamente.
i) Se la [OSCURATO:PERSONA] possa proporre l’aggiunta dei PFOS alla [OSCURATO:PERSONA]
35. La tesi principale della [OSCURATO:PERSONA] è che, poiché la Conve nzione è un accordo misto, alla [OSCURATO:PERSONA] non è consentito di agire individualmente, ma solo in tandem con la [OSCURATO:PERSONA] o se rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Si deve osservare che questa tesi, come formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], può essere senz’altro applicata a tutti gli accordi misti.
36. Gli accordi misti sono frequenti laddove esistono competenze ripartite, come nel caso di specie. Vero è che la Corte ha ritenuto che la necessità di una rappresentanza internazionale unitaria della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbe impedire a questi ultimi di agire individualmente, anche se la competenza continua a essere ripartita (14) . Nondimeno, ritenere che ciò sia vero a prescindere dalla situazione esistente nel quadro di un accordo misto andrebbe chiaramente al di là di tale giurisprudenza.
37. La rappresentanza internazionale unitaria della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri non ha un valore autonomo; essa è una mera espressione dell’obbligo di leale cooperazione ai sensi dell’art. 10 CE (15) . La questione se l’obbligo di leale cooperazione richieda siffatta unità è risolvibile unicamente analizzando gli obblighi fissati in uno specifico accordo.
38. Come ho osservato in precedenza, il punto di partenza per la presente analisi dovrebbe essere se l’esercizio della competenza ripartita ad opera dello Stato membro – in questo caso mediante accordo internazionale – possa gravemente compromettere l’esercizio di una competenza comunitaria (16) .
39. Dopo un’analisi della proposta della [OSCURATO:PERSONA] di aggiungere i PFOS alla [OSCURATO:PERSONA], non posso che concludere che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] non è compromessa. La proposta della [OSCURATO:PERSONA] non obbliga la [OSCURATO:PERSONA] ad applicare norme che essa ha deciso di non applicare, né lede la sua capacità di proporre norme che essa intende applicare.
40. Con riferimento all’obbligo comunitario di applicare nuove norme, la stessa [OSCURATO:PERSONA] consente alla [OSCURATO:PERSONA] di non accettare di essere vincolata ad emendamenti, come l’aggiunta dei PFOS (qualora l’analisi tecnica sollecitata dalla proposta svedese avesse come risultato tale emendamento) (17) .
41. Riguardo alla capacità della [OSCURATO:PERSONA] di proporre nuove norme, ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] essa rimane libera di influenzare l’analisi tecnica dei PFOS e di formulare proposte riguardo al relativo trattamento come se avesse essa stessa presentato la prima proposta. Ciò che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto è stato avviare la relativa procedura, sollecitando l’analisi tecnica dei PFOS.
42. [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato due difficoltà che potrebbero ostacolare l’esercizio della competenza comunitaria: in primo luogo, il fatto che essa è tenuta ad agire per evitare di essere vincolata dall’aggiunta dei PFOS alla [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, il fatto che tale aggiunta può far sorgere richieste (non specificate) di risarcimento danni dai paesi in via di sviluppo, che potrebbero influenzare le future negoziazioni di altre sostanze.
43. Constato l’esistenza di difficoltà per la [OSCURATO:PERSONA], e tuttavia esse non sono eccessive. Va rammentato che le anzidette difficoltà devono essere messe a confronto con i legittimi diritti e con la salvaguardia delle competenze degli [OSCURATO:PERSONA] membri. L’obbligo di leale cooperazione si applica ugualmente alle azioni delle istituzioni comunitarie verso gli [OSCURATO:PERSONA] membri (18) .
44. Nel caso in cui le istituzioni comunitarie dovessero impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di tutelare in maniera adeguata il proprio ambiente e la salute dei propri cittadini a causa di imprecisati interessi economici o semplicemente perché la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a notificare la [OSCURATO:PERSONA], esse renderebbero eccessivamente difficile l’esercizio della competenza della [OSCURATO:PERSONA].
45. [OSCURATO:PERSONA] può dunque proporre l’aggiunta dei PFOS alla [OSCURATO:PERSONA], così come era competente ad aderirvi ai sensi dell’art. 174, n. 4, CE. Tuttavia, in sede di presentazione di qualsiasi proposta, la [OSCURATO:PERSONA] subisce limitazioni dal fatto che anche la [OSCURATO:PERSONA] è una delle parti della [OSCURATO:PERSONA]. Tratterò tale questione nella parte che segue.
ii) Se la [OSCURATO:PERSONA] potesse proporre l’aggiunta dei PFOS alla [OSCURATO:PERSONA] mentre il processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA] era in corso
46. Le implicazioni dell’obbligo di leale cooperazione non terminano con l’analisi della questione se la [OSCURATO:PERSONA] potesse esercitare la propria competenza; le modalità di esercizio di tale competenza sono altrettanto importanti, se non di più.
47. Invero, le azioni della [OSCURATO:PERSONA] potrebbero pregiudicare l’esercizio della competenza comunitaria non per l’oggetto, ma perché insidiano il processo decisionale comunitario.
48. Nell’ambito degli accordi misti, la Corte ha affermato che uno Stato membro è tenuto a informare e a consultare le istituzioni comunitarie prima di avviare un’azione individuale (19) . Qualora l’adempimento di tale dovere dia origine a un processo decisionale comunitario ovvero si inserisca in un processo in corso, la conseguenza sarà che lo Stato membro dovrà impegnarsi pienamente e in buona fede in tale processo.
49. Le implicazioni dell’obbligo di leale cooperazione sono pertanto duplici. In primo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri cooperano con il processo decisionale comunitario e, in secondo luogo, essi si astengono dall’intraprendere azioni individuali, almeno per un ragionevole periodo di tempo, fino alla conclusione di tale processo (20) .
50. [OSCURATO:PERSONA] sembra aver adempiuto in maniera soddisfacente la prima parte del suddetto obbligo: essa ha cercato di arrivare a una proposta comune sull’aggiunta dei PFOS alla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, le successive minacce della [OSCURATO:PERSONA] di agire individualmente potrebbero essere intese come volte a influenzare in maniera sproporzionata il processo decisionale comunitario e quindi a interferire con l’integrità del processo politico comunitario.
51. Per di più, la [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto l’intera seconda parte di tale obbligo. Nel caso in cui fosse stata adottata una decisione comunitaria di non aggiungere i PFOS alla [OSCURATO:PERSONA], essa sarebbe stata libera di agire individualmente. Tuttavia, da un attento esame del processo decisionale comunitario emerge che non era stata raggiunta nessuna conclusione all’epoca in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha agito. Quest’ultima avrebbe dunque dovuto astenersi dall’agire.
52. Alla data della proposta della [OSCURATO:PERSONA], all’interno del «gruppo questioni ambientali internazionali» del Consiglio era stato raggiunto un accordo secondo cui sarebbe stata formulata una proposta comune per l’aggiunta di sostanze alla [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene ci si dovesse ancora accordare sulla questione se i PFOS sarebbero stati compresi tra tali sostanze, le precedenti conclusioni del Consiglio avevano dimostrato di preferire le sostanze già elencate nel [OSCURATO:PERSONA].
53. Non solo la [OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto l’aggiunta dei PFOS al [OSCURATO:PERSONA], ma esisteva altresì una concertazione all’interno del «gruppo questioni ambientali internazionali» di presentare tale proposta in base al [OSCURATO:PERSONA] medesimo (che, infatti, è sfociata in seguito in una decisione del Consiglio). Con l’aggiunta imminente dei PFOS al [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può asserire in buona fede che era stata adottata una decisione di non proporre l’aggiunta dei PFOS alla [OSCURATO:PERSONA].
54. È irrilevante il fatto che i PFOS non figurassero nella decisione del Consiglio successiva alla proposta della [OSCURATO:PERSONA]. La proposta della [OSCURATO:PERSONA] aveva reso superflua una proposta comunitaria. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto evitare di agire individualmente fino a che non fosse stata adottata una tale decisione, in maniera da rispettare l’integrità del processo decisionale comunitario e da non interferire con l’equilibrio di potere interno.
55. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, se non avesse agito tempestivamente, non le sarebbe stato possibile presentare la proposta di aggiunta dei PFOS alla [OSCURATO:PERSONA] in sede di una imminente [OSCURATO:PERSONA] delle parti, il che avrebbe ritardato la questione di almeno un altro anno. Tuttavia, il rispetto dell’obbligo di leale cooperazione può comportare il sacrificio degli interessi di uno Stato membro.
56. Il processo decisionale comunitario è lento e gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono riconoscere che i risultati non si ottengono con la stessa velocità con cui sarebbero raggiunti agendo individualmente. Tuttavia, se fosse loro consentito scavalcare detto processo ogniqualvolta lo ritenessero più opportuno, le decisioni comunitarie non sarebbero di alcuna utilità. Ritengo altresì che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano usare una certa cautela nell’esercizio delle loro competenze esterne che potrebbero interferire con l’equilibrio di potere interno del processo decisionale comunitario.
57. Concordo con la tesi secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri non devono rimanere intrappolati in un processo infinito, in cui una decisione comunitaria finale viene rinviata fino a un punto di inerzia. In tal caso, potrà essere considerata adottata una decisione e agli [OSCURATO:PERSONA] membri potrà essere consentito agire (21) . Tuttavia, quanto appena detto non si è verificato nella fattispecie: basti notare che è trascorsa poco più di una settimana tra l’annuncio della [OSCURATO:PERSONA] di voler agire individualmente se un accordo non veniva raggiunto e la sua effettiva presentazione di una proposta.
58. [OSCURATO:PERSONA] non ha permesso al processo decisionale di compiere il suo corso naturale e di culminare in una decisione del Consiglio che fosse favorevole o contraria all’aggiunta dei PFOS alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impegnarsi nel processo decisionale comunitario fino al raggiungimento di tale decisione, pur avendo la sensazione, sotto il profilo politico, che i propri sforzi diretti verso una proposta comune sull’aggiunta dei PFOS alla [OSCURATO:PERSONA] avessero lo stesso destino dei lemming che si dirigono verso il bordo di una scogliera.
III – Conclusione
59. Alla luce delle considerazioni suesposte, suggerisco alla Corte di dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], proponendo unilateralmente l’aggiunta dei perfluoroottano sulfonati agli allegati alla [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti prima che venisse adottata una decisione comunitaria in materia, non ha adempiuto i propri obblighi ai sensi dell’art. 10 CE.
(1) .
(2) – [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è stata adottata il 22 maggio 2001 ed è entrata in vigore il 17 maggio 2004.
(3) – [OSCURATO:PERSONA] sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza è stata conclusa nel 1979; il [OSCURATO:PERSONA] è del 1998.
(4) – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 850, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158, pag. 7).
(5) – Con lettera del 31 ottobre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] chiariva che l’analisi tecnica avviata grazie alla sua proposta mirava effettivamente all’aggiunta dei PFOS al [OSCURATO:PERSONA]. Erano sorti alcuni dubbi sulle intenzioni della [OSCURATO:PERSONA] per la sua dichiarazione nella relazione della ventiduesima sessione dell’esecutivo per la [OSCURATO:PERSONA] sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 24 gennaio 2005, punto 30, che si riferiva al punto 4, lett. d) di una certa decisione 2003/10 – nel quale si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] sui POP, creata secondo il [OSCURATO:PERSONA], «attuerà gli altri compiti (…) eventualmente assegnati dall’[OSCURATO:PERSONA]» (mentre il punto 4, lett. c), di detta decisione, cui rinviava la [OSCURATO:PERSONA], riguarda la preparazione di «revisioni tecniche su (…) nuove sostanze proposte dalle Parti da aggiungere [al [OSCURATO:PERSONA]]»).
(6) – Documento del 22 luglio 2005, n. 11386/05. La fase scritta del procedimento presso il Consiglio relativa a questa decisione è stata chiusa l’8 settembre 2005 (documento n. 13305/05).
(7) – Direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201); v. nota 11 infra.
(8) – Decisione del Consiglio 24 aprile 2006, 8541/06/CE, il cui quarto ‘considerando’ così recita: «A norma dell’articolo 8 della convenzione, ciascuna Parte può presentare al segretariato una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati della convenzione. (…) Sulla base dell’obbligo di stretta cooperazione ai fini di una rappresentanza unitaria della [OSCURATO:PERSONA] nelle sedi internazionali, le proposte in questione devono essere presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri». [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto una dichiarazione a verbale a tale decisione, in cui ha affermato che la decisione «conferma in pieno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non devono presentare richieste unilaterali non concertate in Consiglio».
(9) – V. art. 1, n. 1, del regolamento sui POP.
(10) – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/122/CE, che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluoroottano sulfonati) (GU L 372, pag. 32); la direttiva è stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 5 dicembre 2005.
(11) – V. sentenza 30 maggio 2006, causa C‑459/03, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Racc. pag. I‑4635, punto 92).
(12) – [OSCURATO:PERSONA] può acquisire competenza esclusiva mediante regolamentazione interna secondo il noto principio dell’AETS, v. sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, AETS (Racc. pag. 263), e parere della Corte 15 novembre 1994, n. 1/94, (Racc. pag. I‑5267, punto 77).
(13) – [OSCURATO:PERSONA] sosteneva inoltre la violazione dell’art. 300, n. 1, CE; tuttavia, come correttamente indicato dal [OSCURATO:PERSONA], tale disposizione riguarda «la conclusione di accordi», mentre è l’art. 300, n. 2, CE che parla di «posizioni da adottare a nome della [OSCURATO:PERSONA] in un organismo istituito da un accordo (…), se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici». Contrariamente all’assunto della [OSCURATO:PERSONA], una violazione dell’art. 300, n. 1, CE non riguarderebbe, in quanto tale, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] e i relativi effetti sulla competenza comunitaria di proporre l’aggiunta di sostanze alla [OSCURATO:PERSONA].
(14) – V. parere della Corte 15 novembre 1994, n. 1/94 (Racc. pag. I‑5267, punto 108).
(15) – V. C. Hillion, «Mixity and coherence in EU external relations: the significance of the “duty of cooperation”», CLEER [OSCURATO:PERSONA], n. 2009/2, pag. 6.
(16) – V. le mie conclusioni 10 luglio 2008, cause C‑205/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], e C‑249/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑0000, punti 36‑42).
(17) – [OSCURATO:PERSONA] impedisce un duplice esercizio di diritti da parte degli [OSCURATO:PERSONA] e delle organizzazioni internazionali che ne sono parti e richiede una dichiarazione di competenza in merito all’esercizio di tali diritti. Nondimeno, vi è consenso tra le parti della causa in esame sul fatto che ciò non si applichi al diritto di non accettare di essere vincolati da emendamenti della [OSCURATO:PERSONA]. Detta interpretazione condivisa dev’essere accettata, poiché il risultato di un’azione ai sensi dell’art. 226 CE non può dipendere da un’interpretazione controversa di un accordo internazionale [v. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 62), e le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston 10 settembre 2009, causa C‑118/07, [OSCURATO:PERSONA]/Finlandia (Racc. pag. I‑0000, paragrafi 34 e 35)].
(18) – V. sentenza 12 febbraio 2009, causa C-45/07, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I‑0000, punto 25); si noti che questa causa verteva su una competenza comunitaria esclusiva.
(19) – V. sentenza 30 maggio 2006, causa C‑459/03, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Racc. pag. I‑4635, punto 179)
(20) – La Corte ha ritenuto che quando il processo decisionale comunitario culmina in una decisione del Consiglio che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a negoziare un accordo multilaterale, esso implica «se non un dovere di astensione a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, quanto meno un obbligo di stretta cooperazione tra questi ultimi e le istituzioni comunitarie in modo da facilitare l’esecuzione dei compiti della [OSCURATO:PERSONA] e da garantire l’unità e la coerenza dell’azione e della rappresentanza internazionale di quest’ultima» [v. sentenze 2 giugno 2005, causa C‑266/03, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo (Racc. pag. I‑4805, punto 60), e 14 luglio 2005, causa C‑433/03, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑6985, punto 66). Poiché nei suddetti casi si era già addivenuti a una conclusione del processo decisionale, la Corte si è concentrata sull’obbligo assoluto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di coordinare la rispettiva azione con la decisione del Consiglio; un obbligo di astensione era ammesso solo in linea di principio poiché, come ho già osservato in precedenza, tale obbligo avrebbe dovuto essere applicato unicamente all’azione dello Stato membro in grado di compromettere gravemente gli obiettivi della decisione del Consiglio (v. nota 18, supra).
(21) – Analogamente, la Corte ha ritenuto che il Consiglio fosse autorizzato a fare a meno del parere del Parlamento europeo se tale parere non era stato espresso, in violazione dell’obbligo di leale cooperazione (v. sentenza 30 maggio 1995, causa C‑65/93, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I‑643, punti 26‑28).