CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 00244 /20 2 2 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]Accardi; rappresentat o e difeso da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata ; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- per la cassazione della sentenzan. 1325 /202 1 della CORTE d’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 17 agosto 2021; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi (rispettivamente, figli e coniuge) del defunto [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi, gli “eredi Sanfilippo”),convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di PalermoGiuseppe D’Accardi, esponendo che: - con sentenza n. 1437 del 1996, il Tribunale di Palermo aveva accertato il loro esclusivo diritto di proprietà sull’intero edificio ubicato in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n.12, e aveva dichiarato la totale carenza, in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], di un titolo specifico idoneo a far valere un suo diritto sull’appartamento da lei occupato, posto al piano secondo deldetto fabbricato; -con successiva sentenza n.3942 del 2006, il medesimo Tribunale aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deteneva senza titolo l’unità immobiliare al secondo piano dell’edificio e l’aveva condannata a corrispondere, in loro favore, quali legittimi proprietari dell’appartamento, un’indennità per l’occupazione abusivaa far tempo dalla pronuncia della sentenza n. 1437 del 199 6 , data in cui il godimento dell’immobile da parte dell’occupante era stato accertato come illegittimo; -con sentenza n.4161 del 2014, il Tribunale panormita , ac c er t ato che l’appartamento abusivamente occupato era stato concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA]Accardi, aveva condannato quest’ultimo, in solido con [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], al rilasciodell’immobile in loro favore. Sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono che Giuseppe D ’A ccardi fosse condannato, in via solidale con [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (già destinataria della condanna emessa con la sentenza n.3942 del 2006 , confermata dalla Corte d’ appello di Palermo con sentenza n. 625del 2012), al pagamento di un a indennità di indebita occupazionenella misura di Euro 60.340,00 ovvero , in subordine, di Euro 45.781,32 o, in ulteriore subordine, di Euro31.667,77, sec o ndo che la decorrenza del diritto fosse stata fatta risalire all ’epoca della prima pronuncia (1996) oppure all ’epoca dell’ acquisizione della conoscenza del rapporto di locazione intercorrente tra la sig.ra D’[OSCURATO:PERSONA] e il sig. D’Accardi(2004) oppure, ancora, all’epoca (2008) in cui quest’ultimo era stato da loro diffidato a regolarizzare la sua posizione debitoria, medianteversamento in loro favore, quali legittimi proprietari, del canone di locazione, previa stipula di regolare contratto. 2.In difetto di attività istruttoria, il Tribunale di Palermo accolse la domanda formulata in via ulteriormente subordinata e tale statuizione è stata confermatadalla Corte d’appello della stessa città, la quale ha rigettato l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] D’Accardi, sui rilievi: I-che, attraverso le tre pronunce succedutesi tra il 1996 e 2014 (le prime due emesse in confronto della sola [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la terza emessa anche in confronto di GiuseppeD’Accardi), dapprima era stato accertato il carattere abusivo dell’occupazione, da parte di A ngela D’[OSCURATO:PERSONA], dell’appartamentooggetto di causa , ricadente nella proprietà esclusiva degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] , successivamente l’occupante era stata condannata al pagamento dell’indennità di indebita occupazione, nonché, in solido con [OSCURATO:PERSONA]Accardi – attuale detentoredell’immobile – al rilascio dello stesso; II-la detenzione di [OSCURATO:PERSONA]Accardi aveva titolo in un contrat t o di locazione stipulato il 7 maggio 1987 con [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale era poi subentrata nel rapporto quale erede del marito in seguito al suo decesso; III-questa detenzione era stata legittima, in quanto fondata sulla buona fede del conduttore, sino al momento in cui, con raccomandata del 6 maggio 2008, egli era stato reso edotto dai legittimi proprietari che era stato giudizialmente accertato il carattere abusivo dell’occupazione della sig.ra D’Amoreed era stato diffidato a rilasciare l’immobile; da tale momento, infatti, il sig. D’Accardi aveva acquisito la consapevolezza di detenere il bene senza titolo , sicché avrebbe dovutocorrispondere il canone di locazione ai proprietari medesimi o comunque adottare le condotte necessarie per evitare di pregiudicare i loro diritti; IV-poiché « il pe rmanere dell’ o ccupante all’intern o dell’immobile nonostante l’esplicitarichiesta di rilascio, configura un illecito ai sensi dell’art. 2043», doveva quindi ritenersi che, a partire dal 6 maggio 2008e sino alla data dell’effettivo rilascio, avvenuto nel marzo 2017, questo illecito era stato « parimenti commesso sia dalla D’[OSCURATO:PERSONA] che da D’Accardi,entrambi da qualificarsi come occupanti abusivi » , come tali tenuti, in solido,al risarcimento del danno. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Accardi , sulla base ditre motivi . Rispondonocon controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], decedutanelle more. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciato « Vi zio di motivazione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1292 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.». La sentenzad’appello è criticata per aver «ritenuto sussistente una obbligazione solidale tra il sig. D’[OSCURATO:PERSONA] (conduttore) e la sig.ra D’[OSCURATO:PERSONA] (locatrice a non domino) nel pagamento dell’indennità di occupazione discende n te dalla condanna in solido al rilascio del bene contenuta nella sentenzan.4161/2014»; tale giudizio sarebbe erroneo in iure perché ometterebbe di considerare la mancanza, nella fattispecie, «di un titolo costitutivo di detta obbligazione solidale», non individuabile né nella sentenza n. 4161 del 2014, né nella precedente sentenza n.3942 del 2006, la quale aveva condannato al pagamento dell’indennità di occupazione soltanto la sig.ra D’[OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Il motivo – al di là del possibile rilievo di inammissibilità per il carattere perplesso della censura, la quale prospetta una medesima questione sotto profili incompatibili(quello della violazione di legge e quello del difetto di motivazione), senza consentire di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, scindendole in relazione ai due diversi vizi denunciati,onde consentirne l’esame separato (Cass., Sez. Un., 06/05/2015, n. 9100; Cass. 09/12/2021, n.39169)– è comunque manifestamente infondato. Quanto alla censura per vizio motivazionale – peraltro solo genericamente evocata nella rubrica del motivo – è agevole rilevare chela motivazione della sentenza impugnata , per essere fondata – come si è sopra veduto nell’illustrarne gli aspetti salienti – su un articolato apparato argomentativo (evidentemente non condiviso nel merito dal ricorrente ma, nondimeno, esistente, coerente e perspicuo), non presenta alcuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito(Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054e succ. conf.). Quantoalla censura per violazione di legge, è altrettanto agevole osservare che il titolo dell’obbligazione risarcitoria gravante su GiuseppeD’Accardi non va ovviamente ricercato n é nella sentenza del 2014 (che lo aveva condannato, in solido con [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], al rilascio dell’immobile) né nella precedente sentenza del 2006 (che avevacondannato al pagamento dell’indennità di indebita occupazione la sola sig.ra D’[OSCURATO:PERSONA]), ma va individuato nel motivato – e pertanto insindacabile –accertamento di merito c ompiuto dalla s t es s a sentenza oggi impugnata, la quale ha apprezzato il concorso di [OSCURATO:PERSONA]Accardi nel medesimo illecito compiuto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (e già accertato nei confronti di quest’ultima con la sentenza del 2006) in relazione al periodo tra il maggio 2008 ( epoca della intimazione di rilascio posta in essere dai proprietari ) e il marzo 2017 ( epoca dell’effettivo rilascio), con conseguenteinsorgenza, in relazione a tale periodo, di un’obbligazione risarcitoria plurisoggettiva connotata dal caratteredella solidarietà (arg. ex art. 2055, primo comma, cod. civ.). Il primo motivo di ricorso, dunque, deve essererigettato. 2.Con il secondo motivo viene denunciata « Nullità della sentenza per omesso esame e motivazione del rigetto del secondo motivo di appello relativo al comportamento secondo buona fede tenuto da l D’Accardi». La sentenza d’ appello è criticata per essersi limitata «semplicemente a condividere le statuizioni del giudice di primo grado», omettendo, senza motivare sul rigetto del secondo motivo d’appello, «di valutare positivamente il comportamentoposto in essere dal sig. D’[OSCURATO:PERSONA] che al contrario ha agito secondo buona fede». 2.1. Anche questo motivo – al di là di un possibile preliminare rilievo di inammissibilità per perplessità della complessiva censura , dovuta a ll’indebita mescolanza di diverse doglianze (omessa motivazione, omesso esamee omessa pronuncia) – è manifestamente infondato. La Corte d’appelloha infatti debitamente dato atto di tutti i motivi di gravame propostiavverso la pronuncia di primo grado e, tra questi, del secondo motivo, co n cui era stata censurata l’ omessa valutazione del comportamento (a sseritamente) secondo buona fede tenuto dall’appellante (pag. 5 della sentenzaimpugnata). Ciò posto, la Corte territoriale, pur nell’ambito di una trattazione congiuntadi tali motivi , ha debitamente trattato la deduzione circa la buona fede dell’impugnante, motivatamente ritenendo che tale stato soggettivo, consistente nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto, pur se originariamente sussistente, era però venuto meno all’esito della diffida ricevuta in data 7 maggio 2008, allorché il sig. D’Accardi era stato reso edotto dell’avvenuto giudiziale accertamento del carattere abusivodell’occupazione dell’immobile da parte della sua dante causa, sicché egli, acquisita la consapevolezza di detenere il bene in pregiudizio dei legittimi proprietari , avrebbe dovuto cessare tale condotta pregiudizievole, rilasciando l’immobile oversando il canone di locazione agli aventi diritto. Non sussiste, dunque, né la dedotta omessa motivazione né la dedotta omessa pronuncia, con conseguente necessità di rigettare ancheil secondo motivo di ricorso. 3.Con il terzo motivo viene denunciata « Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4,per omesso esame e motivazione del rigetto del terzo e del quarto motivo di appello relativi rispettivamente alla eccezione di prescrizione formulata dal D’Accardi ed alla errata ed ingiusta pronunciasulla condanna del ricorrente alle spese del giudizio di primo grado». 3.1. Anche questo motivo, al netto del possibile rilievo di inammissibilità per mescolanza di censure incompatibili (omesso esame, omessa motivazione, omessa pronuncia), è manifestamente infondato. Valgono, mutatis mutandis, le medesime considerazioni svolte a propositodel motivo precedente. La Corte territoriale ha debitamente datoatto delterzo e del quarto motivo di gravame con cui l’appellante ( convenuto in primo grado) aveva censurato le sta tuiz ioni di rigetto dell’eccezione di prescrizione e di condannanelle spese, emesse nei suoi confronti dal primo giudice (pag.6 della sentenza impugnata), esaminandole congiuntamente e rigettandole all’esitodell’accertamento del concorso delricorrente nella occupazione abusiva dell’immobile sino al mese di marzo 2017 , pur dando atto, ai fini della riduzione del risarcimento da Euro 31.667,76 ad Euro 22.567,76, della circostanza che,a partire dal mese di febbraio 2015, egli aveva corrisposto il canone di locazione ai legittimi proprietari, versando una sommacomplessiva pari ad Euro 9.100,00 . 4. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] D ’ Accardi deve essere rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la so ccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna ilricorrente a rimborsare a i controricorrenti l e s pese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 2.410,00 per compensi , oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato