Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:431
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CJ0311_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 6, punto 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, pag. 8) – Normativa nazionale in materia di previdenza sociale che istituisce un elenco di specialità medicinali coperte dal regime di assicurazione malattia, contenente tre categorie di specialità medicinali che si distinguono dal punto di vista delle condizioni di rimborso – Mancata fissazione di un termine corrispondente a quello previsto dall’art. 6, punto 1, della direttiva 89/105/CEE, per le decisioni di ammissione dei medicinali nelle categorie più favorevoli.
[OSCURATO:PERSONA]
1) Non avendo previsto alcun termine conforme all’art. 6, punto 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, per l’adozione delle decisioni sulle domande di inclusione di medicinali nella categoria gialla o verde dell’elenco di medicinali rimborsabili, previsto dalla legge generale sull’assicurazione sociale ([OSCURATO:PERSONA]), quale modificata dalla legge del 2003 recante modifica dell’assicurazione sociale (Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2003), la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale disposizione.
2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.