Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 26837/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7046/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4042/2020depositata il 01/09/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4042/2020, depositata in data 1.09.2020, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 12.12.2016 del Tribunale di Roma, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della società I [OSCURATO:SOCIETA]., in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]., socia al 75% della predetta società, al risarcimento dei danni in favore della curatela del fallimento I [OSCURATO:SOCIETA]. liquidanti in € 2.000.000 (conformemente alla riduzione della domanda da parte della curatela nel predetto importo).

LaCorte d’a ppello ha condiviso l’impostazione del Tribunale che ha riconosciuto la responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] per l’operazione, posta in essere in violazione dei canoni di prudenza e ragionevolezza, consistita nella locazione da parte della società I Cigni di un immobile, sito in Roma, acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - (da destinarsi a se sociale) per l’importo di € 2.650.000,00 da corrispondersi mediante l’accensione di un mutuo ventennale per € 2.200.000,00 – e nel rilascio di una fideiussione a garanzia d el mutuo contratto dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

La Corte d’appello ha confermato il criterio di quantificazione del danno adottato dal Tribunale di Roma (pur riducendo lo stesso danno nel dispositivo in virtù della riduzione della domanda operata dalla curatela),parametrato all’intero credito di € 2.585.491,18 per cui la banca si era insinuata ed era stata ammessa al passivo.

Sul punto, la Corte d’appello non ha decurtato il danno in conseguenza della sottoposizione dell’immobile ad esecuzione forzata, e ciò in relazione alla mancata conclusione della procedura esecutiva, la quale si poneva quale evento modificativo delle ragioni di danno vantate dalla curatela, della cui prova era onerato lo stesso [OSCURATO:SOCIETA].

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento I [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223 e 2697 cod. civ..

Premette il ricorrente che, come risulta dalla relazione peritale disposta nel giudizio di primo grado (segnatamente a pag. 117), la Banca mutuante era stata ammessa al passivo della procedura con rango chirografario subordinatamente all’incapienza nell’esecuzione immobiliare avviata nei confronti del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù del mutuo fondiario dell’importo di € euro 2,2 milioni.

Espone quindi il ricorrente che avendo la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ottenuto una ammissione “condizionata”, ovvero subordinata all’eventuale incapienza del ricavato dell’allora già pendente procedura esecutiva, il ricavato dell’esecuzione immobiliare non costituiva un fatto modificativo della ragione di credito azionata dalla curatela, ma l’elemento fondante della domanda della stessa curatela, con la conseguenza che incombeva su quest’ultima provare la incapienza del ricavato della vendita forzata.

In conclusione, essendo il danno di cui deve rispondere il ricorrente parametrato alle risultanze dell’ammissione di MPS al passivo, ed essendo la Banca stata ammessa subordinatamente all’incapienza nell’esecuzione immobiliare, la Corte d’Appello, imputando al [OSCURATO:SOCIETA] la mancata dimostrazione della conclusione della procedura esecutiva, aveva fatto malgoverno delle norme in materia di ripartizione dell’onere della prova.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Il ricorrente, sul rilievo che la Banca aveva ottenuto un’ammissione allo stato passivo del fallimento I [OSCURATO:SOCIETA]., non piena, ma solo “condizionata” all’incapienza della procedura esecutiva immobiliare avviata dall’istituto di credito nei confronti del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA]., si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto la conclusione della procedura esecutiva come un fatto modificativo della pretesa azionata dalla curatela, e non invece come un elemento costitutivo della domanda della stessa curatela, così violando i principi in ordine alla ripartizione dell’onere della prova.

Non vi è dubbio che la premessa fattuale della censura del ricorrente, ovvero che la Banca aveva ottenuto un’ammissione al passivo “condizionata”, sia priva del requisito dell’autosufficienza.

Infatti, posto che la sentenza della Corte d’appello non fa alcun cenno a un’ammissione al passivo dell’istituto di credito mutuante solo “condizionata” all’incapienza della procedura esecutiva – anzi precisa (vedi pag. 6) che la Banca era stata ammessa al passivo per l’intero credito di € 2.585.491,18 - è p rincipio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendumdel precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019; Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; Cass. n. 28060/2018;.Cass., 09/07/2013, n. 17041).

Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non deducendo nemmeno di aver sottoposto il tema d’indagine sopra indicato innanzi al la Corte d’Appello di Roma, limitandosi ad affermare che l’ammissione al passivo dell’istituto mutuante “subordinatamente all’incapienza nell’esecuzione immobiliare” risultava dalla relazione peritale disposta nel giudizio di primo grado, elemento di fatto introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Ne consegue che la decisione con cui la Corte d’appello ha parametrato il danno al credito della Banca ammesso allo stato passivo del fallimento – pari a € 2.585.491,18 - qualificando la conclusione della procedura esecutiva come fatto modificativo della pretesa azionata dalla curatela, con relativo onere della prova, sia immune da censure.

3. Con il secondo motivo, proposto solo in via cautelativa, ove si ritenesse che la statuizione del giudice di appello sia stata solo in rito, è stata dedotta la violazione dell’art. 348 bis cod. proc. civ..

Deduce il ricorrente che la Corte d’appello, pur motivando in ordine alla mancanza di specificità dei motivi di appello, aveva esplicitamente “rigettato” la sua impugnazione e quindi deciso nel merito.

In ogni caso, contesta l’affermazione della Corte d’appello in ordine alla aspecificitàdi motivi di appello, atteso che con l’appello aveva criticato la decisione con cui il giudice di primo grado aveva quantificato il danno parametrandolo all’ammissione allo stato passivo, disancorandolo dal ricavato dell’esecuzione immobiliare.

4. Il motivo è assorbito, atteso che - come si evince dalla ratio decidendi - la statuizione del giudice di appello è stata effettivamente di “rigetto”, con conseguente superfluità del motivo svolto in rito.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo la parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascun ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7046/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4042/2020depositata il 01/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4042/2020, depositata in data 1.09.2020, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 12.12.2016 del Tribunale di Roma, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della società I [OSCURATO:SOCIETA]., in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]., socia al 75% della predetta società, al risarcimento dei danni in favore della curatela del fallimento I [OSCURATO:SOCIETA]. liquidanti in € 2.000.000 (conformemente alla riduzione della domanda da parte della curatela nel predetto importo). LaCorte d’a ppello ha condiviso l’impostazione del Tribunale che ha riconosciuto la responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] per l’operazione, posta in essere in violazione dei canoni di prudenza e ragionevolezza, consistita nella locazione da parte della società I Cigni di un immobile, sito in Roma, acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - (da destinarsi a se sociale) per l’importo di € 2.650.000,00 da corrispondersi mediante l’accensione di un mutuo ventennale per € 2.200.000,00 – e nel rilascio di una fideiussione a garanzia d el mutuo contratto dalla [OSCURATO:SOCIETA].. La Corte d’appello ha confermato il criterio di quantificazione del danno adottato dal Tribunale di Roma (pur riducendo lo stesso danno nel dispositivo in virtù della riduzione della domanda operata dalla curatela),parametrato all’intero credito di € 2.585.491,18 per cui la banca si era insinuata ed era stata ammessa al passivo. Sul punto, la Corte d’appello non ha decurtato il danno in conseguenza della sottoposizione dell’immobile ad esecuzione forzata, e ciò in relazione alla mancata conclusione della procedura esecutiva, la quale si poneva quale evento modificativo delle ragioni di danno vantate dalla curatela, della cui prova era onerato lo stesso [OSCURATO:SOCIETA]. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento I [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223 e 2697 cod. civ.. Premette il ricorrente che, come risulta dalla relazione peritale disposta nel giudizio di primo grado (segnatamente a pag. 117), la Banca mutuante era stata ammessa al passivo della procedura con rango chirografario subordinatamente all’incapienza nell’esecuzione immobiliare avviata nei confronti del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù del mutuo fondiario dell’importo di € euro 2,2 milioni. Espone quindi il ricorrente che avendo la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ottenuto una ammissione “condizionata”, ovvero subordinata all’eventuale incapienza del ricavato dell’allora già pendente procedura esecutiva, il ricavato dell’esecuzione immobiliare non costituiva un fatto modificativo della ragione di credito azionata dalla curatela, ma l’elemento fondante della domanda della stessa curatela, con la conseguenza che incombeva su quest’ultima provare la incapienza del ricavato della vendita forzata. In conclusione, essendo il danno di cui deve rispondere il ricorrente parametrato alle risultanze dell’ammissione di MPS al passivo, ed essendo la Banca stata ammessa subordinatamente all’incapienza nell’esecuzione immobiliare, la Corte d’Appello, imputando al [OSCURATO:SOCIETA] la mancata dimostrazione della conclusione della procedura esecutiva, aveva fatto malgoverno delle norme in materia di ripartizione dell’onere della prova. 2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. Il ricorrente, sul rilievo che la Banca aveva ottenuto un’ammissione allo stato passivo del fallimento I [OSCURATO:SOCIETA]., non piena, ma solo “condizionata” all’incapienza della procedura esecutiva immobiliare avviata dall’istituto di credito nei confronti del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA]., si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto la conclusione della procedura esecutiva come un fatto modificativo della pretesa azionata dalla curatela, e non invece come un elemento costitutivo della domanda della stessa curatela, così violando i principi in ordine alla ripartizione dell’onere della prova. Non vi è dubbio che la premessa fattuale della censura del ricorrente, ovvero che la Banca aveva ottenuto un’ammissione al passivo “condizionata”, sia priva del requisito dell’autosufficienza. Infatti, posto che la sentenza della Corte d’appello non fa alcun cenno a un’ammissione al passivo dell’istituto di credito mutuante solo “condizionata” all’incapienza della procedura esecutiva – anzi precisa (vedi pag. 6) che la Banca era stata ammessa al passivo per l’intero credito di € 2.585.491,18 - è p rincipio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendumdel precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019; Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; Cass. n. 28060/2018;.Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non deducendo nemmeno di aver sottoposto il tema d’indagine sopra indicato innanzi al la Corte d’Appello di Roma, limitandosi ad affermare che l’ammissione al passivo dell’istituto mutuante “subordinatamente all’incapienza nell’esecuzione immobiliare” risultava dalla relazione peritale disposta nel giudizio di primo grado, elemento di fatto introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità. Ne consegue che la decisione con cui la Corte d’appello ha parametrato il danno al credito della Banca ammesso allo stato passivo del fallimento – pari a € 2.585.491,18 - qualificando la conclusione della procedura esecutiva come fatto modificativo della pretesa azionata dalla curatela, con relativo onere della prova, sia immune da censure. 3. Con il secondo motivo, proposto solo in via cautelativa, ove si ritenesse che la statuizione del giudice di appello sia stata solo in rito, è stata dedotta la violazione dell’art. 348 bis cod. proc. civ.. Deduce il ricorrente che la Corte d’appello, pur motivando in ordine alla mancanza di specificità dei motivi di appello, aveva esplicitamente “rigettato” la sua impugnazione e quindi deciso nel merito. In ogni caso, contesta l’affermazione della Corte d’appello in ordine alla aspecificitàdi motivi di appello, atteso che con l’appello aveva criticato la decisione con cui il giudice di primo grado aveva quantificato il danno parametrandolo all’ammissione allo stato passivo, disancorandolo dal ricavato dell’esecuzione immobiliare. 4. Il motivo è assorbito, atteso che - come si evince dalla ratio decidendi - la statuizione del giudice di appello è stata effettivamente di “rigetto”, con conseguente superfluità del motivo svolto in rito. Non si liquidano le spese di lite, non avendo la parte intimata svolto difese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascun ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di con
Sentenza Cassazione n. 26837/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris