CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 06537/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7419/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ITALOF- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem- poreClaudio Aloia, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del lega- le rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., per il tramite della propria mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ALA 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (LGDL- CU72E05G317V) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SONDRIO n. 315/2020 depositata il 20/11/2020 e l’ordinanza della Corte di Appello di Mi- lano n. 23/2022, comunicata il 5/01/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e ad [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. veniva ingiunto, con decreto n. 233/18, di pagare alla Banca popolare di Sondrio la somma di € 483.639,48 quanto al debitore principale e nei limiti della somma di € 183.370,00 quanto a ciascun co-fideiussore, al netto di accessori e spese. Alla base di detto decreto ingiuntivo vi era una pluralità di posizio- ni debitorie della società Dame nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, tutte garantite da Maurizio ed [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], all’esito del giudizio di opposizione, aziona- to in via autonoma dalla debitrice principale e dai fideiussori, dispo- sta la riunione delle opposizioni,le accoglieva e , per l’effetto , revo- cava il decreto ingiuntivo n. 233/2018, ritenendo omessa la produ- zione degli estratti conto per esteso dell’ultimo trimestre, non es- sendo a tal fine sufficienti i documenti offerti in sede monitoria; condannava, però, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità̀di fideiussori e nei limiti di cui alla fideiussione, e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale debitrice princi- pale, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio – Soc. Coop. p.a., della somma di € 438.639,48, ritenendo che la Banca avesse provato il credito e che fossero infondate le eccezioni solle- vate dai garanti in merito alla nullità delle fideiussioni per violazio- ne della normativa antitrust, perché generiche e perché “l’unica tu- tela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anticoncor- renziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente ̀ quella risarcitoria (Cass S.U. n. 2207/2005 ) ” . Con ordinanza n. 23/2022,comunicata il 5 gennaio 2022, emessa ex art. 348-bis cod.proc.civ., la Corte d’appello di Milano ha dichia- rato inammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, ritenendo che lo stesso non avesse ragionevole probabilità di essere accolto. Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e Immobi- liare [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrono per la cassazione della sentenza del Tri- bunale di Sondrio e dell’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, affidandosi a quattromotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] popolare di Sondrio è rimasta intimata. La trattazione del ricorso ̀ stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] In data 22 gennaio 2024 sono stati prodotti l’atto di rinuncia al ri- corso, proveniente dai ricorrenti, e l’accettazione dello stesso da parte della controricorrente. Deve dunque dichiararsi estinto per rinuncia il giudizio di cassazio- ne. Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassa- zione, in applicazione dell’art. 391, ult.comma, cod.proc.civ. P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazi