CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 330/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3528/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 9/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. del 20 settembre 2011 [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, per far valere l'asserita responsabilità ai sensi dell'articolo 1669 c.c. di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - quale costruttrice e venditrice del complesso immobiliare n Mulis includente una villetta a schiera divenuta di proprietà attorea -, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - cioè il fallimento della società cui erano stati appaltati i lavori di edificazione del complesso -, il geometra [OSCURATO:PERSONA] - incaricato della progettazione architettonica e della direzione dei lavori - e l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] - progettista e direttore strutturale -, chiedendone dunque la condanna al pagamento di euro 50.068 quale somma necessaria per eliminare i difetti e le difformità della propria villetta nonché al pagamento di euro 2625 per le spese relative ai lavori di ripristino dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA] e il Bravin si costituivano resistendo e ottenevano l'autorizzazione a chiamare in causa le loro rispettive assicurazioni; si costituivano quindi [OSCURATO:PERSONA] quale chiamata dal Bravin e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale chiamata dal [OSCURATO:PERSONA], che a loro volta resistevano. 5) Il ricorrente alla prima udienza rinunciava agli atti nei confronti del fallimento, per cui il Tribunale dichiarava l'estinzione della causa nei suoi confronti; dichiarava altresì la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e mutava il rito da sommario a ordinario. Acquisito poi l'accertamento tecnico preventivo frutto di ricorso ante causam del Venturin, all'udienza di precisazione delle conclusioni il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo per sopravvenuto fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I.; il Venturin riassumeva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], del Bravin e delle due compagnie assicuratrici. Il 18 dicembre 2015, con sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c., il Tribunale condannava il Bravin a risarcire all'attore i danni nella misura di euro 30.659,70 e il [OSCURATO:PERSONA] a risarcire all'attore i danni nella misura di euro 4,085,41; condannava [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne il Bravin da quanto doveva corrispondere all'attore tenuto conto della franchigia, e quindi euro 26.664,11 per il risarcimento dei danni, parte di spese legali e di CTU; condannava pure l'altra compagnia a tenere indenne il [OSCURATO:PERSONA] da quanto doveva corrispondere all'attore tenuto conto della franchigia, e quindi euro 2,536,04 oltre a parte delle spese legali e di CTU. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale; si costituiva resistendo il Bravin che proponeva appello incidentale riguardo alla quantificazione della manleva; si costituiva resistendo il [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva resistendo pure il Venturin che proponeva appello incidentale nei confronti del Bravin e del [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva Groupama, affermando l'intervenuto giudicato sui suoi rapporti con il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 9 settembre 2019, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] condannando il Bravin a restituirle quale eccedenza versata al Venturin la somma di 15.255,77 oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo, e condannando altresì il [OSCURATO:PERSONA] a restituirle la somma di euro 2188,68 oltre a euro 789 pari alla differenza del 15% delle spese legali e di CTU pagate dalla [OSCURATO:PERSONA]; condannava il Bravin e il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Venturin le spese di lite dei due gradi; condannava il [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Venturin la somma di euro 12.256,23 oltre accessori dalla domanda al saldo; condannava [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne il Bravin nella misura di euro 14.236,43 oltre accessori dalla domanda al saldo e al 50% delle spese di lite che egli doveva a rifondere al Venturin; condannava Groupama a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] la metà delle spese di lite dei due gradi; poneva le spese di CTU ed ATP a carico del Bravin per due terzi e a carico del [OSCURATO:PERSONA] per un terzo, condannando le rispettive compagnie assicuratrici a tenerli indenni nella misura del 50%. Ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria; si sono difesi con rispettivo controricorso [OSCURATO:PERSONA] e il Venturin. Considerato che: 1.1 II primo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2055 c.c. per conseguente mancata applicazione dell'articolo 1301 c.c. Nel richiamare l'articolo 2055 c.c. sulla responsabilità solidale, il giudice d'appello avrebbe "omesso e/o insufficientemente motivato in ordine all'avvenuta rinuncia alla domanda al risarcimento dichiarata in primo grado" dal Venturin nei confronti delle società poi fallite, pertanto condannando in solido il ricorrente "anche per la parte imputabile direttamente alle imprese fallite". Ma la rinuncia compiuta dal Venturin sarebbe stata rinuncia al diritto sostanziale del risarcimento, il che avrebbe dovuto rendere applicabile l'articolo 1301 c.c., riguardante proprio la remissione nelle obbligazioni solidali. Rinunciando "alle richieste nei confronti delle ditte fallite" il Venturin avrebbe compiuto "un vero e proprio atto dispositivo del diritto", ed essendo atto dispositivo sostanziale, dovrebbe considerarsi rimessione a favore di uno dei debitori, che avrebbe liberato gli altri ex articolo 1301 c.c.; e poiché "il proseguimento dell'azione nei confronti degli altri coobbligati in solido potrebbe ritenersi riserva di diritto verso gli altri, il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione". La rinuncia a ottenere il risarcimento del danno "dall'impresa" nel giudizio di primo grado avrebbe "comportato l'impossibilità (per evidente improcedibilità)" al Tribunale "di pronunciare sulla responsabilità delle imprese fallite, con conseguente mancato accertamento del loro grado di responsabilità nella causazione del danno". In conseguenza di questo la "perizia, ritenuta in entrambi i gradi di giudizio meritevole di fondamento ai fini della decisione", avrebbe limitato i danni direttamente ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA] nel valore di euro 4085,41, cioè "un terzo delle somme quantificate per eliminare i vizi dell'immobile", indicando in uguale misura le responsabilità per le due società poi fallite; il Venturin però rinunciava alla domanda verso queste ultime senza alcuna riserva, e dunque, ai sensi dell'articolo 1301 c.c., dovrebbe "ritenersi che debba essere detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione", dovendosi pertanto limitare la somma dovuta dal [OSCURATO:PERSONA] "unicamente a quella che è la sua responsabilità riconosciuta, ovvero ad euro 4.085,41". Si riporta uno stralcio di Cass. sez. 3, 27 gennaio 2015 n. 1453, per cui nella remissione di obbligazioni solidali ex articolo 1301 c.c. "il debitore a favore del quale essa opera è liberato verso il creditore remittente per la propria quota ... e non di quanto residua rispetto all'obbligazione solidale cui era tenuto per l'intero sulla base del vincolo di solidarietà"; se vi è poi riserva verso gli altri coobbligati, "questi saranno tenuti non per l'intera prestazione, ma solo per il residuo una volta detratta la parte del debitore a favore del quale è avvenuta la remissione per ragioni diverse dall'adempimento ... in virtù di una regola di fondo della solidarietà nella quale il condebitore non è tenuto per le parti di debito inesistenti o estinte". Qualora invece la riserva non sussista, "il legislatore presume, secondo il principio della estensione ai condebitori solidali degli effetti vantaggiosi proprio delle obbligazioni solidali, che la remissione, per ragioni diverse dall'adempimento, compiuta a favore di un debitore in solido si estenda all'intero debito". Pertanto presupposto per l'applicabilità dell'articolo 1301 c.c. "è la liberazione dalla prestazione della propria quota e l'estinzione di tale obbligazione per ragioni diverse dall'adempimento della stessa, quale modo non satisfattivo di estinzione dell'obbligazione, a favore del beneficiario della remissione". Errata dunque sarebbe la sentenza d'appello laddove avrebbe riconosciuto la responsabilità solidale del [OSCURATO:PERSONA] sic et simpliciter senza previamente pronunciarsi sulla rinuncia al credito del Venturin verso le società fallite. 1.2 D motivo si fonda sull'asserto che la rinuncia effettuata dal Venturin sarebbe "una vera e propria rinuncia al diritto sostanziale al risarcimento", così sostenendo che dovrebbe applicarsi l'articolo 1301 c.c. nelle due ipotesi ivi governate: la prima ipotesi è quella che integra una regola generale, cioè "la remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori"; la seconda costituisce ontologicamente una eccezione rispetto alla prima, prevedendo la sussistenza di una riserva nella remissione dell'obbligazione solidale che la lascia parzialmente in vita anziché estinguerla: "... libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione". Il ricorrente, pertanto, argomenta in ordine agli effetti del primo e soprattutto del secondo caso delineato dall'articolo 1301 c.c. 1.3 Presupposto dell'applicazione dell'articolo 1301 c.c., però, è appunto la remissione dell'obbligazione, vale a dire un atto unilaterale sostanziale. Lo stesso ricorrente, tuttavia, nella descrizione dello svolgimento del percorso processuale espone essersi verificata una "rinuncia agli atti del giudizio" (ricorso, pagina 6: "Alla prima udienza l'allora ricorrente formalizzava la propria rinuncia agli atti del giudizio nei confronti del Fall. Costruzioni F.11i Carnieletto s.r.I., chiedendo l'estinzione del giudizio limitatamente a tali convenuti"), ovvero un tipico atto processuale, che non incide sulla base sostanziale del processo. L'articolo 306 c.p.c., al primo comma, della rinuncia agli atti determina come conseguenza la estinzione del processo, purché sia "accettata dalle parti costituite" e non contenga "riserve o condizioni". Lo stesso giudice d'appello si era effettivamente espresso - a pagina 5 - come nel passo della premessa del ricorso appena citato: "Alla prima udienza il ricorrente formalizzava la propria rinuncia agli atti del giudizio nei confronti del Fall. Costruzioni F.11i Carnieletto s.r.I., chiedendo l'estinzione del giudizio limitatamente a tali convenuti"; e con ordinanza riservata il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione della causa nei confronti di tale convenuta (si trattava, invero, di un unico soggetto processuale, cioè la società che era già fallita), come si apprende (pur erroneamente riferendosi a "tali convenuti"), anche qui con modalità conformi, dalla sentenza prima e dal ricorso in esame poi. 1.4 Non risulta, tuttavia, né dalla sentenza impugnata, né soprattutto dal ricorso in esame, che in seguito alcun appello (o quantomeno un reclamo ex articolo 308 c.p.c.) abbia investito l'ordinanza pronunciata per sostenere che l'atto posto in essere dal Venturin non era soltanto un atto processuale, bensì doveva qualificarsi anche atto di rinuncia al diritto sostanziale, o in toto - come prevede appunto la prima parte dell'articolo 1301 c.c. - o parzialmente. È dunque un novum quel che costituisce il primo motivo del ricorso, per cui, assorbito ogni altro profilo, lo rende inammissibile. 2.1 II secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1917 c.c. riguardo al contratto di assicurazione stipulato dal ricorrente. La Corte d'appello ha determinato la quota di debenza del [OSCURATO:PERSONA] in euro 12.256,23, così accollandogli anche la parte di diretta responsabilità delle due società fallite, e determinato quindi la manleva di Groupama in euro 4085, 41, cioè un terzo, reputando che l'articolo 5, lettera i), delle condizioni generali del contratto assicurativo così limitasse la manleva. Tale articolo peraltro recita: "[OSCURATO:PERSONA] non risarcisce i danni da R.C.T. ... i) conseguenti a responsabilità che possono derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati dalla presente polizza. Resta inteso che la garanz(2 . 2 comprende la responsabilità per la quota che compete all'assicurato con la presente polizza". La corte avrebbe interpretato la clausola contrattuale ritenendo che la compagnia non avrebbe dovuto manlevare l'attuale ricorrente "per la parte eccedente la sua diretta responsabilità in quanto i danni derivati in via solidale con altri professionisti non sarebbero coperti dalla polizza": interpretazione però non condivisibile. Il professionista è obbligato, nella sua attività, a stipulare un contratto di assicurazione professionale per garantire ai terzi il diritto al risarcimento dell'eventuale relativo danno; stipula invece una polizza assicurativa per responsabilità civile per tutelare il suo patrimonio "in caso di contestazioni del suo operato, affinché altri possano soddisfare le obbligazioni poste a suo carico". Pertanto si deve ricercare la causa del negozio giuridico "nella ragione concreta", che per il professionista sarebbe la garanzia "di non vedere il proprio patrimonio diminuito per eventuali errori compiuti" nell'attività professionale. E proprio in tal senso l'articolo 1917 c.c. "prevede ... che l'assicuratore sia obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare ad un terzo", onde obbligherebbe qui [OSCURATO:PERSONA], divenuta Groupama, a tenere indenne il ricorrente per quanto egli debba pagare al Venturin per "tutti gli accertati danni all'abitazione di quest'ultimo", e l'esclusione di cui alla norma contrattuale si riferirebbe alla responsabilità solidale con altri professionisti non assicurati con la stessa polizza. Avrebbe dunque errato il giudice d'appello equiparando le società committente e costruttrice ad altri professionisti, applicando l'articolo 5, lettera i), della polizza nonostante che tale polizza "potesse essere sottoscritta da un'impresa", mentre si tratterebbe di "contratto previsto a copertura della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Ingegneri-Geometri, con esclusione, quindi, di imprese commerciali", come emergerebbe pure dall'allegato 2, pagina 4, della polizza stessa, nel quale, poi, viene espressamente negato il risarcimento dei danni originati dai "lavori ... eseguiti da imprese dell'assicurato, dei professionisti associati o dei soci dell'assicurato" e dai lavori "eseguiti da imprese di cui i soggetti che collaborano con l'assicurato per la redazione del progetto siano proprietari, soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti". Illegittima sarebbe pertanto la riduzione della manleva, e ciò dovrebbe essere considerato qualora non sia accolto il primo motivo del ricorso, in quanto dalla polizza il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe il diritto di essere garantito nell'intero pagamento, poichè all'articolo 1 la compagnia "si è contrattualmente obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per l'esercizio dell'attività di libero professionista"; e ancor più specificamente si è obbligata all'articolo 20 dell'allegato 2 "a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compreso il Committente, ... in conseguenza di atti od omissioni commesse nell'espletamento delle attività di progettazione e di direzione dei lavori". Si ribadisce che le società fallite non erano professioniste, aggiungendo che i lavori nella casa del Venturin non erano stati eseguiti da imprese dell'assicurato. 2.2 Il presente motivo, pur tentando di schermare la propria effettiva sostanza con il riferimento all'articolo 1917 c.c., verte inequivocamente sulla interpretazione di clausole della polizza stipulata tra l'attuale ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non adducendo neppure violazione dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 ss. c.c., bensì offrendo un contenuto direttamente fattuale, che persegue un terzo grado di merito, e dunque conduce la doglianza ad una evidente inammissibilità. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a ognuno dei controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali, liquidate in un totale di C 2200, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge, nonché a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] PLC le spese processuali, liquidate in un totale di C 2000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppost