CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20977/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, da un lato, è reiterativo di una mera doglianza in punto di fatto già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte d'appello, dall'altro lato, è genericamente formulato in ordine alla prospettazione di un accertamento investigativo asseritamente svolto in maniera incompleta riguardo alla condotta di evasione dagli arresti domiciliari, benché la motivazione della sentenza impugnata (pag. 3) abbia dato puntualmente conto, c::on argomenti esenti da vizi logico- giuridici in questa Sede deducibili, delle ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità anche sotto il profilo dell'approfondito accertamento effettuato dagli organi investigativi in merito al volontario ed ingiustificato allontanamento dell'imputata dall'abitazione ove si trovava ristretta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deMrTcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di (ht euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannahricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ( ) ammend