Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22663/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ne svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto dei ricorsi;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha rinunziato all’ultimo motivodel ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha insistito per l’accoglimento degli altrimotivi e del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenzaresa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 Marzo 2023 che ha dichiarato la responsabilità di SarcinaRoberto per avere, in concorso con altri soggetti, partecipato ad un'associazione adelinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina operante sullapiazza di Barletta e facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; e di [OSCURATO:PERSONA], coniuge delDi [OSCURATO:PERSONA], per avere agito come concorrente esterno della medesima associazione e avereacquistato un quantitativo non accertato ma non modico di sostanza stupefacente deltipo cocaina dall'agosto a settembre 2017.2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati.3. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducequanto segue.3.1 Violazione di legge, in particolare degli articoli 74 comma 2 dpr. 309/90 e110 cod. pen. e vizio di motivazione per avere sussunto la condotta della Lamacchianella fattispecie delittuosa di cui agli artt. 110 cod. pen. e 74 dpr. cit. con attribuzionedel ruolo di concorrente esterno del sodalizio.Osserva la difesa che la Corte di appello, nel condividere la motivazione delTribunale, ha reiterato l'errore di considerare l'acquisto di cocaina effettuato daLamacchia in data 13 settembre 2017, con l'intermediazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA],come elemento sufficiente a dimostrare il concorso esterno della prevenuta al sodalizioindicato al capo 1 della rubrica, capeggiato dal di lei coniuge, [OSCURATO:PERSONA].Il provvedimento impugnato ha inoltre omesso del tutto di verificare sel'ipotizzata esistenza del concorso esterno della prevenuta a detto sodalizio resista afronte dell’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo, considerato che la transazionedi droga contestata nel capo 1 della rubrica, in cui si sostanzia il concorso esterno dellaricorrente, non è di fatto contestata a nessuno dei soggetti ritenuti intranei al sodalizio,nè risultano contestate e accertate successive consegne e cessioni effettuate dallaLamacchia.Inoltre nelle intercettazioni del 5 settembre 2017 non vi è alcun riferimento asoggetti ritenuti intranei al sodalizio, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché è apodittico affermareche questa intercettazione costituisca prova univoca del contributo offerto dallaLamacchia ai fini della conservazione dell'associazione.La difesa ritiene altrettanto congetturale l'affermazione secondo cui durante ladetenzione del marito, [OSCURATO:PERSONA], il sodalizio da lui capeggiato si sarebbe trovatonella scarsa disponibilità di sostanza stupefacente e tale situazione di crisi avrebbedeterminato l'intervento straordinario della [OSCURATO:PERSONA].

Detta conclusione non siconfronta con il dato rappresentato nell'atto di appello, secondo cui nel periodo didetenzione, il pusher del gruppo, [OSCURATO:PERSONA], aveva effettuato numerose cessioni persvariate centinaia di dosi, sicchè la preoccupazione della [OSCURATO:PERSONA] di non lasciare lepersone del sodalizio inattive per mancanza di merce da spacciare non trova riscontrodiretto in nessun passaggio delle intercettazioni.Al fine di dimostrare che l'acquisto di cocaina fosse diretto ad agevolare lapersistenza e permanenza del vincolo associativo, la Corte valorizza elementi privi diefficacia; inoltre non evidenzia transazioni di particolare valore economico che risultinosintomatiche di un contributo significativo e rilevante in favore della associazione adopera della [OSCURATO:PERSONA], considerato che il valore della ipotizzata transazione era indicatoin appena 2.000 euro.Osserva il ricorrente che la Corte ha sostanzialmente individuato nell'unicoepisodio di acquisto di sostanza stupefacente l'essenza e il nucleo del concorso esternoal sodalizio, mentre detto ruolo non trova conferma né nel compendio dichiarativo, néin quello fenomenico, poiché non risultano accertate consegne o cessioni di drogaeffettuate dalla prevenuta; che non esistono colloqui o contatti tra la ricorrente e ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] dal 13 settembre 2017 sino al 2 novembre 2017, sicché non emergonoelementi per ritenere che dopo l'acquisto la ricorrente abbia preso contatti con unsoggetto intraneo al gruppo per rifornire il sodalizio.A fronte di specifica censura formulata con l'atto di appello, la sentenza disecondo grado avrebbe dovuto esplicitare gli elementi di fatto da cui ha ricavato a pagina37 l’apodittico convincimento secondo cui [OSCURATO:PERSONA], ottenuta la fornitura di cocainatramite il [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe rivolta a [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il ricorrente che si trattadi intercettazione inesistente, come emerge dalla perizia trascrittiva delle intercettazioniacquisita all'udienza del 13 gennaio 2021 e la successiva integrazione prodotta il 4maggio 2022.3.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione diresponsabilità dell'imputata per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 DPR. 309/90 poichéla sentenza ritiene probatoriamente sufficiente una serie di colloqui intercettati traLamacchia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuti tra metà agosto e settembre, data della presuntaconsegna, in cui non si parla mai di sostanza stupefacente; inoltre il giorno dellasupposta consegna non vi erano contatti telefonici tra il corriere e l’odierna ricorrente;anche dopo l'intercettazione registrata al progressivo 633, che è stata ritenutasintomatica dell'avvenuta consegna della droga, non è stato eseguito alcun sequestro didroga presso l'abitazione della ricorrente.La Corte ha confermato la responsabilità penale dell'imputata, facendo leva sulprincipio della autosufficienza delle intercettazioni criptico-allusive, ove l'imputato nonabbia giustificato in modo alternativo il significato delle conversazioni, ma il ricorso aquesto criterio determina un travisamento delle emergenze probatorie, poiché il Collegionon ha preso in considerazione quegli elementi valorizzati dalla difesa che conclamanol'estraneità della [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, e cioè l'assenza di contatti tra la ricorrente e ilsodale [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente riconosce che l'interpretazione del linguaggio adoperato daisoggetti intercettati anche quando sia criptico o cifrato costituisce questione di fattorimessa alla valutazione del giudice di merito che si sottrae al sindacato di legittimità,ma rileva che nel caso di specie ricorrono gli estremi per valutare e affermare lamanifesta illogicità dell’interpretazione, con riferimento ai colloqui captati tra [OSCURATO:PERSONA], in particolare la registrazione del 13 settembre 2017, in quanto non vi ètraccia nella realtà di sequestri di droga a carico della prevenuta o di eventualifrequentatori della sua casa.

Pertanto, nonostante l'assenza di prove dichiarative acarico della ricorrente e l'assenza di accertamenti che possano palesare un suocoinvolgimento nel delitto, la Corte ha ritenuto di condividere un’interpretazione deltutto apodittica e congetturale della conversazione registrata.3.3.

Vizio di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riqualificare lacondotta contestata alla ricorrente nell'ambito dell'art. 73 comma 5 dpr.309/90 o inquella meno afflittiva prevista dall'art. 73 comma 4 dpr.cit., poiché si tratta di drogaparlata e non vi sono riferimenti chiari alla natura e qualità della sostanza oggetto dellatransazione, sicché nel rispetto delle regole processuali occorre adottare la soluzioneinterpretativa il favorevole all'imputata.La Corte ha respinto l'istanza sul rilievo che tutti gli atti del processo dimostranoche il gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA] spacciava esclusivamente cocaina, ma nonconsidera che la transazione è avvenuta tra soggetti ritenuti estranei al gruppo,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre l'entità del corrispettivo indicato in appena 2.000 euro nonrisulta ostativo, pure in mancanza di un accertamento del dato ponderale della sostanzae del principio attivo, all'applicazione della disciplina del quinto comma dell'articolo 73citato.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce sette motivi di ricorso che per ragioni di sintesiespositiva verranno accorpati nel modo che segue.4.1.Vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della fattispecie diassociazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.La Corte condivide le argomentazioni della sentenza già censurate con l'appelloe ritiene sufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente le dichiarazionidi alcuni collaboratori di giustizia che si limitano ad attribuire a [OSCURATO:PERSONA] di spaccio di cocaina priva di specifici e precisi riferimenti fattuali.

Nessunodei collaboratori ha riferito di essere a conoscenza di un patto associativo finalizzato allospaccio di droga nella città di Barletta.

Inoltre i collaboratori avevano riferito delcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel narcotraffico in termini generici e divergenti tra loro,senza possibilità di individuare un nucleo comune tra i narrati.

Risulta inconferente eillegittimo il richiamo da parte della Corte di merito all'ipotesi della continuità dellamedesima associazione con allargamento dei suoi componenti, posto che tale evenienzariposa sulla condizione della permanenza dell'accordo tra almeno tre soggetti e sullapossibilità che ulteriori componenti cambino.Il provvedimento impugnato non ha neppure accertato la reiterazione di precisecondotte di cessione di cocaina effettuate in concorso tra gli imputati attinti dallacontestazione associativa e ha omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] risulta giàsoggetto non intraneo al sodalizio, in quanto semplice concorrente esterno.A sostegno della ritenuta esistenza del sodalizio la sentenza non ha sviluppatoalcuna specifica analisi della dimensione organizzativa e non ha messo in luce basilogistiche, schede telefoniche, luoghi di deposito, cassa comune o modalità diripartizione dei proventi che possano palesare una struttura organizzata.Dopo aver richiamato i principi affermati in tema dalla giurisprudenza dilegittimità, il ricorrente reitera le censure di insufficienza e illogicità della motivazioneladdove, dopo avere rilevato che l'esistenza del sodalizio è stata accertata nel parallelogiudizio abbreviato, ha valorizzato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] dell'odierno ricorrente, senza considerare che non possono essere ritenutiautomaticamente dimostrativi del reato associativo elementi acquisiti in altro giudiziooltretutto celebrato con diverso rito.Il ricorrente lamenta inoltre che la sentenza impugnata nel richiamare a pagina21 gli interrogatori investigativi dei collaboratori indicati nella sentenza della Corte diappello di Bari del 22 Marzo 2022 e i brogliacci di alcune intercettazioni non trascritte èincorsa in violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione,avendo attribuito valenza dimostrativa del fatto storico contestato ad un accertamentoprobatorio parziale e a prova contratta contenuto in una sentenza approdata aconclusioni difformi, così peraltro vanificando l'opzione processuale dell'imputato che hachiesto che la prova venisse raggiunta nel contraddittorio delle parti.Osserva inoltre che la sentenza irrevocabile che ha definito il giudizio abbreviatonon ha condannato Bergantino per il reato associativo e che [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenutaconcorrente esterno; inoltre non esistono intercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe datodisposizioni a [OSCURATO:PERSONA], che è stato assolto da tutti i reati fine; infine è emerso chedurante il periodo della detenzione del [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non era mai andato atrovarlo a colloquio.4.2.

Violazione dell'art. 74 comma 2 dpr.cit. e vizio di motivazione in ordine alritenuto coinvolgimento del ricorrente con il ruolo di soggetto incaricato alla cessione dicocaina per conto del sodalizio, poiché la sentenza non ha considerato le censuresollevate con l'atto di appello, con cui si era evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era stato assoltoda tutti i reati fine e condannato soltanto per il reato associativo; non aveva precedentipenali o carichi pendenti per reati in materia di sostanze stupefacenti; non era statocoinvolto in sequestri o in intercettazioni.La ricostruzione offerta dalla sentenza risulta incongrua e manifestamenteillogica poiché, in assenza di questi elementi, ha valorizzato il contenuto dichiarativo deicollaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si erano limitati a riferire genericamenteil ruolo di spacciatore di cocaina che il ricorrente avrebbe svolto insieme a [OSCURATO:PERSONA] e adaltri soggetti mai attinti dalla contestazione associativa e identificati in maniera diversadagli stessi collaboratori, senza considerare che si tratta di soggetti ritenuti estranei alsodalizio e che non si erano mai rapportati per loro esplicita ammissione con SarcinaRoberto.

Inoltre il compendio dichiarativo risulta comunque sguarnito di riscontri, postoche i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pusher e fornitore di [OSCURATO:PERSONA], ai quali è statoriconosciuto un ruolo centrale nella ricostruzione delle dinamiche del sodalizio, nonhanno mai coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio e non lo hanno indicato come socioo complice nelle attività del suocero.In altri termini la natura stabile del contributo del [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata inmodo congetturale e apodittico e, a fronte di una associazione dedita per molti anni alladiffusione di cocaina, il prevenuto risulta privo di precedenti e carichi pendenti per reatiin tema di droga.In base a tali precise emergenze processuali non può ritenersi sussistente unpactum sceleris stabile e durevole connotato dall'elemento soggettivo dell’affectiosocietatis nel rapporto con il trio composto dai suoi presunti sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDiaferia.4.3.

Violazione degli articoli 192 codice di rito e 74 dpr.309/90 e vizio dimotivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustiziain ordine alla partecipazione del prevenuto al sodalizio dedito al traffico di sostanzastupefacente, poiché il provvedimento non ha effettuato il giudizio di attendibilitàsoggettiva e intrinseca dei singoli collaboratori e, senza fornire risposte alle censuredifensive e formulate con l'appello, si è limitato a effettuare un copia e incolla dei branigià scritti della sentenza di primo grado, senza aggiungere la propria autonomavalutazione, così formulando una motivazione apparente, che rende difficile lacomprensione del percorso argomentativo seguito dalla Corte.In particolare la sentenza ha preso le mosse dalle dichiarazioni del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA] rese in primo grado e non ha risolto le censure formulateal riguardo nell'atto di appello, laddove si evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso diaver mai fatto parte del sodalizio e di avere intrattenuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], ma diessere a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] spacciava cocaina e aveva come collaboratori SarcinaRoberto, un macellaio barlettano di nome Stefano e suo figlio [OSCURATO:PERSONA], che nonspacciavano la droga ma la passavano ai pusher, che lui stesso riconosceva di nonsapere neppure indicare.

Si tratta a ben vedere di dichiarazioni generiche che risultanoinadeguate ad affermare un giudizio di responsabilità dell'imputato.In modo analogo anche l'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha indicato i collaboratoridel [OSCURATO:PERSONA] in soggetti diversi da quelli individuati dal [OSCURATO:PERSONA] e ha sostenuto cheSarcina si riforniva dal suocero e ha ricordato una particolare occasione in cui lui stessoaveva consegnato sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e aVitrani [OSCURATO:PERSONA].

La discrasia tra i soggetti indicati dal [OSCURATO:PERSONA] come elementi delsodalizio e i soggetti indicati dal [OSCURATO:PERSONA] esclude che possano costituire riscontroreciproco, poiché occorre dimostrare la sussistenza di un patto associativo che abbia adoggetto un determinato programma da perseguire in forza di un vincolo tra alcunisoggetti.

Senza dire che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] veniva colto in flagrante mendaciopoiché dalla scheda detentiva risultava che il dichiarante nel periodo in cui aveva riferitodi aver ceduto cocaina al [OSCURATO:PERSONA] era in effetti detenuto in carcere.Anche l'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni vengonoriportate a pagina 10 della sentenza impugnata, aveva precisato di non avere mai avutorapporti con [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia sapeva essere dedito al commercio di cocainacon il suocero e con [OSCURATO:PERSONA] e un ragazzo che si chiamava [OSCURATO:PERSONA].

Conl'appello si era evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a collaborare nel gennaio 2019,riferendo fatti smentiti dalle sentenze definitive rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dal GUP diBari, prodotte nel giudizio di appello che al contrario dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] eSarcina [OSCURATO:PERSONA] erano soggetti intranei ad un diverso sodalizio criminale dedito alnarcotraffico di marijuana sul territorio di Barletta.

Sicché la motivazione della sentenzaè carente e illogica anche perché ipotizza l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in altro contestoassociativo con soggetti che non sono stati attinti dalla contestazione oggetto delpresente giudizio.Infine meramente assertiva è l'affermazione della sentenza impugnata secondocui le dichiarazioni dei pentiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulterebbero convergenti con quelledegli altri collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché [OSCURATO:PERSONA], pur essendo unodei collaboratori del [OSCURATO:PERSONA] non ha mai indicato quale pusher il [OSCURATO:PERSONA], nè ha maidetto di essere stato minacciato per il recupero dei debiti maturati nei confronti del DiSalvo, indicando altri soggetti.[OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio non ha mai riferito cheSarcina era socio del [OSCURATO:PERSONA] e che spacciava insieme al suocero, sicché le dichiarazionidi costoro non possono certamente essere valorizzate a sostegno della affermazione diresponsabilità per il reato associativo.4.4.

Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle intercettazionitelefoniche e dei riscontri con riferimento alla ritenuta condotta partecipativa di SarcinaRoberto, anche nella forma del travisamento della prova.La sentenza impugnata ha sostenuto che a dire del teste di Pg.

Santoniccolo nelcorso di alcune conversazioni con altri soggetti l'imputato impartiva disposizioni ai suoiinterlocutori con tono autoritario; inoltre alle pagg. 39 e 40 ha affermato che sebbene ilcontenuto delle captazioni telefoniche non abbia fornito prova univoca dei reati fine, puòcostituire riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboratori in merito all’attività dispaccio riferita da alcuni collaboratori, senza tuttavia indicare quali intercettazioni sianostate valorizzate, così formulando una motivazione apparente.Osserva, di contro, il ricorrente che dette intercettazioni avevano originariamentegenerato la contestazione di cui al capo 6 della rubrica, rispetto alla quale l'imputato èstato assolto, sicché le stesse non possono essere utilizzate quale riscontro dellaipotizzata generica attività di spaccio del prevenuto, poiché il sospetto esternato dalverbalizzante è processualmente evaporato, in quanto smentito dalla attività di indaginea carico del [OSCURATO:PERSONA].4.5.

Vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato inquello di cui all'articolo 73 comma 5 dpr.309/90 sul rilievo che anche a voler dar creditoalle dichiarazioni dei collaboratori valorizzati in sentenza è emerso che il prevenuto haspacciato stupefacenti insieme a complici mai attratti dalla contestazione associativa,sicché non emerge la prova del suo coinvolgimento stabile in una organizzazione deditaal traffico di sostanze stupefacenti.

La Corte al riguardo non ha reso alcuna motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili poiché i motivi sono generici e pur deducendo vizidella motivazione e violazioni di legge reiterano il tenore dell’appello e invocano unadiversa valutazione nel merito delle emergenze processuali e una diversainterpretazione dei mezzi di prova, formulando una richiesta di rivalutazione che esuladalle competenze di questa Corte.Appare necessario premettere alla disamina dei singoli motivi, senza sacrificio diun esame specifico delle peculiarità di ciascuno, alcune questioni di diritto inerenti amotivi di ricorso proposti con argomentazioni sovrapponibili.Si deve precisare che ci si trova di fronte ad una affermazione conforme diresponsabilità da parte dei due giudici di merito.

La Corte di appello ha, dunquepienamente confermato la ricostruzione in fatto e le considerazioni in diritto operate dalTribunale, così giungendo a conclusioni analoghe, sulla scorta di una conformeponderazione del compendio istruttorio, con motivazione del tutto immune da illogicitào omissioni sui temi devoluti.

I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso,con motivazione logica e persuasiva, la decisione di primo grado, ricostruendoanaliticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai due ricorrenti.

Èquindi opportuno ricordare che questa Corte ha ripetutamente chiarito che la sentenzadi appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpoargomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementinuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamentechiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012,Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]).Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, ilgiudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzionidelle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendoinvece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modologico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presentei fatti decisivi.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamentedisattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, 19 n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini).In sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specificadoglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazionecomplessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizioprevisto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi unaricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazionedifensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò,Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01;Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879-01).Può osservarsi, ancora in via preliminare, come i motivi proposti dai ricorrenti sicaratterizzino per l'avere, per lo più, reiterato argomenti già introdotti con l'atto diappello.

I ricorrenti, di fatto, hanno riproposto le proprie argomentazioni difensive alfine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi conla logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamentericostruito le condotte poste a base della condanna degli stessi.

Le difese hanno, di fatto,sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il dirittovivente.

Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazionela possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pureanch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicitàquando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazionedei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto pergiungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò unanon ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito(Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).Parimenti, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge sono ritualmentededotte allorché si contesti la riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici dimerito, alla fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice, ma non possonoessere dirette a revocare in dubbio l'idoneità delle emergenze processuali a fondare lacondanna che poggia su tale ricostruzione, neppure lamentando la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dellostesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di provaacquisiti o acquisibili, in quanto i suaccennati limiti all'ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) dellamedesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza dellenorme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027-04).Tanto premesso, passando all’esame dei singoli motivi va osservato quantosegue.2.Ricorso Lamacchia2.1.

Il primo articolato motivo di ricorso, incentrato sulla interpretazione delleemergenze processuali a sostegno del contributo offerto dall’imputata al sodaliziocriminoso dedito al narcotraffico facente capo al marito nel periodo della detenzione diquest'ultimo, è nel complesso manifestamente infondato e generico, poiché non siconfronta con il tenore delle argomentazioni poste a sostegno dell'affermazione diresponsabilità e reitera le censure già formulate con l'appello, cui la Corte offre adeguatarisposta.Dal tenore inequivoco delle intercettazioni emerge l'impegno costantedell'imputata nell'acquisizione di un quantitativo di cocaina, procuratole, dopo alcuneiniziali difficoltà, da [OSCURATO:PERSONA], noto trafficante internazionale di cocaina, tramitel'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA]; i numerosi contatti telefonici con quest’ultimo e isolleciti formulati e la esplicita volontà della donna di consentire, tramite questorifornimento, la regolare operatività del gruppo facente capo al marito, all’epocadetenuto, e dei soggetti che “lavorano” per lui giustifica la qualificazione dell’acquistocome apporto esterno utile all’associazione.La concorde lettura delle emergenze processuali fornita dai giudici di merito dellenumerose intercettazioni relative all'episodio in questione non presenta smagliature omanifeste illogicità e risulta congrua allo sviluppo cronologico della vicenda, che siconclude con la tanto attesa fornitura, materialmente effettuata dal corriere GiuseppeBergantino, già condannato con sentenza definitiva per questa vicenda.

La nonappartenenza al gruppo [OSCURATO:PERSONA] dei soggetti con cui [OSCURATO:PERSONA] è entrata in contatto èdel tutto irrilevante, poiché costoro ricoprivano ruoli diversi nell'affare illecito inquestione ed anche l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo non costituisceelemento dirimente alla luce delle evidenze processuali che palesano il ruolo centraleassunto dalla donna in questo episodio di acquisto di cocaina, allo scopo di destinarlaagli altri sodali per essere smerciata.Il ruolo attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] risulta del tutto conforme ai criteri delineati dallagiurisprudenza in tema di concorso esterno, in quanto non può dubitarsi alla stregua deltenore delle intercettazioni, che la stessa si sia procurata detta partita di cocaina alloscopo di garantire l’operatività del sodalizio e delle persone che lavoravano per il maritoe abbia in tal modo offerto un utile contributo alla vita dell’associazione.La doglianza difensiva inerente all’inesistenza di un’intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] eLamacchia, propedeutica alla consegna della droga appena ricevuta dalla Lamacchiaper destinarla allo spaccio, è generica poiché la sentenza non fa rifermento ad unaspecifica intercettazione intercorsa il 13 settembre 2017, ma a contatti e incontrisuccessivi a tale data tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v.pag.34).

Inoltre a prescindere dalla suaautosufficienza, la censura non è dirimente ai fini del giudizio di responsabilità edell’esistenza del concorso esterno, né risulta idonea a smentire la logica ricostruzionedella vicenda offerta dai giudici di merito sulla base dello sviluppo cronologico delleintercettazioni precedenti, da cui emerge l'evidente intendimento dell’imputata didestinare la partita di cocaina consegnatale al soddisfacimento delle esigenze delsodalizio, al fine di garantire la continuità dello smercio, che veniva effettuato dai pusherdel gruppo e non da lei direttamente.2.2.

La seconda censura è manifestamente infondata poiché la Corte di meritoha fornito un'interpretazione logica e immune da censure dei dialoghi intercettati,spiegando che i riferimenti ad una vettura o alla riparazione di una lavatrice volevanodissimulare l'oggetto della conversazione relativo ad una fornitura di stupefacente chela [OSCURATO:PERSONA] attendeva con ansia ed impazienza.

Va peraltro osservato che la difesanon ha prospettato una verosimile e ragionevole spiegazione alternativa del tenore delleconversazioni registrate che risulti idonea a confutare l'interpretazione condivisa daigiudici di merito, sicché la censura è anche generica.Ed invero è stato affermato che, a fronte dell'esistenza di conclusionilogicamente infinite compatibili con i fatti noti, l'accusato non può limitarsi ad offrire lepossibili interpretazioni dei fatti, ma ha l'onere di proporre una plausibile ricostruzionealternativa, se vuole evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizinella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa (Sez. 5, n. 2471 del 31/10/1995,Annis e altro, Rv. 203391).2.3.

Anche la terza censura è manifestamente infondata poiché i giudici hannologicamente escluso che la condotta possa rientrare nell'ambito della previsione di cuiall'articolo 73 quarto comma dpr. 309/90, poiché il gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], dicui la moglie voleva garantire la continuità operativa, commerciava soltanto in cocaina.A fronte di questa affermazione la difesa si limita a rilevare che i soggetti con cui ladonna aveva trattato erano esterni al sodalizio, ma come già evidenziato, si tratta dicircostanza irrilevante, considerato che lo scopo della fornitura era di garantire lacontinuità del commercio svolto abitualmente dal gruppo, in un periodo di difficoltà nelreperimento della sostanza commerciata usualmente.Quanto alla qualificazione della fornitura come fatto di lieve entità, la Corte hafornito al riguardo adeguata risposta, escludendo la minima offensività della condottain ragione dell'entità del quantitativo oggetto dell'affare illecito, dell’inserimento dellafornitura in un contesto associativo di perdurante traffico di droga facente capo al gruppoDi [OSCURATO:PERSONA] e dell’obiettivo teso a superare temporanee difficoltà di approvvigionamento.Non va peraltro trascurato che la sanzione per il reato satellite di cui all'articolo73 comma 1 dpr. 309/90 è stata determinata in appena due mesi di reclusione e quindiin modo particolarmente contenuto rispetto alla pena edittale prevista per l'ipotesicontestata.3.

Ricorso SarcinaIl ricorso è inammissibile.3.1.Il primo motivo si appunta sulla prova dell'esistenza del sodalizio facentecapo al [OSCURATO:PERSONA] e sulla ricorrenza dei presupposti dell’associazione di cui all’art. 74dpr.309/90.Al riguardo va ricordato che ai fini della configurabilità di un sodalizio finalizzatoal narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali:a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da unpatto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggettoun programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materiadi stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;b) la disponibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane emateriali per una credibile attuazione del programma associativo;c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenzaquantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilitàdell’unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796;Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582).In sintesi l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficienteanche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491) ed anche l'assenza di una c.d.

«cassa comune» nonè ostativa al riconoscimento dell'associazione.La prova del vincolo può essere desunta dalle modalità esecutive dei reati fine edalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione dicompiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo dieffettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep.2013,Cecconi, Rv. 255312).le dichiarazioni dei collaboratori, riportate puntigliosamente nella parte motiva dellasentenza, da cui emerge l'esistenza a Barletta di un gruppo capeggiato da Di SalvoRuggiero dedito al commercio al minuto di cocaina a domicilio, dall’epoca della suascarcerazione, intervenuta nel settembre 2015, e sino al 2019.La particolarità dell'associazione facente capo al [OSCURATO:PERSONA] è data dall'assenza diuna specifica piazza di spaccio, il che la distingueva dagli altri quattro clan operanti sulterritorio di Barletta, secondo lo schema desumibile dal tenore di sentenze ormaidefinitive.

E questa peculiarità rende irrilevanti le censure difensive che vorrebberodesumere dal contenuto degli accertamenti di alcune sentenze definitive l’insussistenzadel gruppo [OSCURATO:PERSONA], per l’assenza di un luogo destinato al traffico.Nel caso in esame infatti le consegne erano effettuate a domicilio e non in unapiazza di spaccio, ma la corte ha correttamente evidenziato che questa modalitàoperativa non inficia il carattere organizzato dell’attività e spiega le ragioni per cui ilgruppo [OSCURATO:PERSONA] non risultava strettamente radicato su uno specifico luogo in cui sisvolgeva il commercio.La Corte ha poi osservato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono staticondannati in relazione a questo reato associativo e ha valorizzato questa pronunciairrevocabile emessa nel parallelo giudizio abbreviato, unitamente alle dichiarazioni deicollaboratori e al tenore delle intercettazioni, per confermare l’esistenza del sodalizio eil superamento della soglia minima di affiliati; ha altresì valutato l’incidenza del portatodi alcune sentenze definitive prodotte dalla difesa, evidenziando che l'accertamentopassato in giudicato secondo cui a Barletta operavano nell'ambito del traffico distupefacenti quattro gruppi organizzati dal 2009, nessuno dei quali riconducibile al DiSalvo, si riferisce ad un periodo immediatamente precedente a quello oggettodell’odierno giudizio, che riguarda il sodalizio promosso dal [OSCURATO:PERSONA] una voltascarcerato, il quale aveva manifestato l‘intenzione di riprendere a ”lavorare” nell’ambitodel commercio della cocaina, nonostante l’iniziale malcontento degli altri esponenti dellacriminalità organizzata del territorio.3.2.

Il secondo motivo, con cui si censura l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo dipartecipe di detto sodalizio, è manifestamente infondato poiché i collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concordemente riferito dell'inserimento di RobertoSarcina nel gruppo facente capo al suocero che spacciava cocaina, e tanto sarebbe inastratto sufficiente a fondare la sua colpevolezza, poiché dette chiamate si riscontranoreciprocamente.Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reatoconnesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono ancheriscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinsecaaccordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleoessenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementicircostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da farnecessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite,ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusaaltrimenti insostenibile. (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv.280741 - 01)Anche le censure in ordine ai criteri di valutazione delle dichiarazioni deicollaboratori risultano manifestamente infondate e generiche, poiché a pagina 9 lasentenza impugnata riporta puntualmente dette informazioni, e la difesa non haformulato specifici rilievi in ordine alla loro eventuale falsità o calunniosità, ma si limitaa criticare il positivo giudizio di attendibilità intrinseca in modo generico, in ragione dialcune discrasie apparenti.Ed infatti la Corte di merito ha esaminato e respinto in modo analitico le censureformulate dalla difesa in merito alla mancata convergenza delle dichiarazioni dei diversicollaboratori, evidenziando il fatto che si riferiscono a periodi cronologici successivi efotografano un segmento temporale diverso da quello in cui il gruppo operava, sicchè èverosimile che alcuni soggetti coinvolti si fossero nel tempo avvicendati; conclude chedalla valutazione complessiva delle accuse emerge comunque che [OSCURATO:PERSONA], dopo esserestato scarcerato nel settembre del 2015, aveva ripreso a lavorare esclusivamente conla cocaina, che consegnava attraverso un gruppo di pusher ai clienti a domicilio senzagestire alcuna piazza di spaccio e che di questo gruppo faceva certamente parte RobertoSarcina, indicato concordemente dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comeuno dei soggetti operativi e intranei al sodalizio.Non va trascurato che, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulterioridichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggettodella narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia allapersona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi lapiena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttostoprivilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativodella questione fattuale da decidere. (Fattispecie in cui, pur essendosi limitati a riferiregenericamente di condotte di cessione di rilevanti quantità di cocaina poste in esseredal ricorrente, i dichiaranti avevano comunque confermato il coinvolgimento di costuinei traffici di stupefacenti, svolti per conto dei coimputati). (Sez. 6, n. 47108 del08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 - 01)A ciò si aggiunga che il ricorrente non si confronta con quella parte dellamotivazione che valorizza il tenore di alcune intercettazioni da cui emerge il ruoloautorevole e il tono perentorio con cui l’imputato si rivolge ad altri soggetti coinvoltinell’attività illecita, offrendo riscontro alle accuse dei dichiaranti; in questo modo incorrenel vizio di genericità, poiché omette di considerare parte del compendio probatoriovalorizzato nelle due pronunzie, che si integrano reciprocamente.3.3.

La terza censura è manifestamente infondata.Va ricordato che la preclusione derivante dal divieto di "bis in idem" nonimpedisce di valutare, in funzione della prova della condotta di partecipazione adun'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, comportamenti accertati inrelazione ai delitti-fine per i quali l'imputato sia stato assolto, a condizione che ilframmento di condotta relativo al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,per cui sia intervenuta sentenza di assoluzione, ritenuto rilevante per la prova deldelitto-mezzo, non sia stato giudicato insussistente dalla pronuncia liberatoria. (Sez. 3,n. 26676 del 08/05/2025, Pg, Rv. 288738 - 03)Nel caso in esame il contenuto di conversazioni intercettate, che non consentonodi fondare il giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al singolo episodio contestato,offrono significativo riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori in ordine all’attivocoinvolgimento dell’imputato nel contesto organizzato dedito al traffico di cocaina e allasua consapevole volontà di operare nell’ambito del gruppo.Né la mancata prova del concorso nei singoli episodi contestati inficia lamotivazione a sostegno dello stabile coinvolgimento del ricorrente nel contestoorganizzato dedito al narcotraffico, che può desumersi da altri elementi valorizzati insentenza, come nel caso in esame.Non ricorre alcun travisamento della prova poiché la Corte ha fornitoun’interpretazione logica e conforme ai criteri di legge, delle diverse fonti probatorieche convergono nel palesare l’affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] e non ha valorizzato elementiinesistenti o trascurato emergenze positive, come postula in modo generico il ricorrente.3.4.

L’ultimo motivo del ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è statooggetto di rinunzia da parte del difensore e pertanto non va esaminato.4.Per le ragioni sin qui esposte deve concludersi che i ricorsi non superano ilvaglio di ammissibilità.L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare nella misura di3.000 € ciascuno in favore della cassa delle ammende in ragione del grado di colpa nellaproposizione della impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Roma 8 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto dei ricorsi;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha rinunziato all’ultimo motivodel ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha insistito per l’accoglimento degli altrimotivi e del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenzaresa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 Marzo 2023 che ha dichiarato la responsabilità di SarcinaRoberto per avere, in concorso con altri soggetti, partecipato ad un'associazione adelinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina operante sullapiazza di Barletta e facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; e di [OSCURATO:PERSONA], coniuge delDi [OSCURATO:PERSONA], per avere agito come concorrente esterno della medesima associazione e avereacquistato un quantitativo non accertato ma non modico di sostanza stupefacente deltipo cocaina dall'agosto a settembre 2017.2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati.3. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducequanto segue.3.1 Violazione di legge, in particolare degli articoli 74 comma 2 dpr. 309/90 e110 cod. pen. e vizio di motivazione per avere sussunto la condotta della Lamacchianella fattispecie delittuosa di cui agli artt. 110 cod. pen. e 74 dpr. cit. con attribuzionedel ruolo di concorrente esterno del sodalizio.Osserva la difesa che la Corte di appello, nel condividere la motivazione delTribunale, ha reiterato l'errore di considerare l'acquisto di cocaina effettuato daLamacchia in data 13 settembre 2017, con l'intermediazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA],come elemento sufficiente a dimostrare il concorso esterno della prevenuta al sodalizioindicato al capo 1 della rubrica, capeggiato dal di lei coniuge, [OSCURATO:PERSONA].Il provvedimento impugnato ha inoltre omesso del tutto di verificare sel'ipotizzata esistenza del concorso esterno della prevenuta a detto sodalizio resista afronte dell’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo, considerato che la transazionedi droga contestata nel capo 1 della rubrica, in cui si sostanzia il concorso esterno dellaricorrente, non è di fatto contestata a nessuno dei soggetti ritenuti intranei al sodalizio,nè risultano contestate e accertate successive consegne e cessioni effettuate dallaLamacchia.Inoltre nelle intercettazioni del 5 settembre 2017 non vi è alcun riferimento asoggetti ritenuti intranei al sodalizio, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché è apodittico affermareche questa intercettazione costituisca prova univoca del contributo offerto dallaLamacchia ai fini della conservazione dell'associazione.La difesa ritiene altrettanto congetturale l'affermazione secondo cui durante ladetenzione del marito, [OSCURATO:PERSONA], il sodalizio da lui capeggiato si sarebbe trovatonella scarsa disponibilità di sostanza stupefacente e tale situazione di crisi avrebbedeterminato l'intervento straordinario della [OSCURATO:PERSONA]. Detta conclusione non siconfronta con il dato rappresentato nell'atto di appello, secondo cui nel periodo didetenzione, il pusher del gruppo, [OSCURATO:PERSONA], aveva effettuato numerose cessioni persvariate centinaia di dosi, sicchè la preoccupazione della [OSCURATO:PERSONA] di non lasciare lepersone del sodalizio inattive per mancanza di merce da spacciare non trova riscontrodiretto in nessun passaggio delle intercettazioni.Al fine di dimostrare che l'acquisto di cocaina fosse diretto ad agevolare lapersistenza e permanenza del vincolo associativo, la Corte valorizza elementi privi diefficacia; inoltre non evidenzia transazioni di particolare valore economico che risultinosintomatiche di un contributo significativo e rilevante in favore della associazione adopera della [OSCURATO:PERSONA], considerato che il valore della ipotizzata transazione era indicatoin appena 2.000 euro.Osserva il ricorrente che la Corte ha sostanzialmente individuato nell'unicoepisodio di acquisto di sostanza stupefacente l'essenza e il nucleo del concorso esternoal sodalizio, mentre detto ruolo non trova conferma né nel compendio dichiarativo, néin quello fenomenico, poiché non risultano accertate consegne o cessioni di drogaeffettuate dalla prevenuta; che non esistono colloqui o contatti tra la ricorrente e ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] dal 13 settembre 2017 sino al 2 novembre 2017, sicché non emergonoelementi per ritenere che dopo l'acquisto la ricorrente abbia preso contatti con unsoggetto intraneo al gruppo per rifornire il sodalizio.A fronte di specifica censura formulata con l'atto di appello, la sentenza disecondo grado avrebbe dovuto esplicitare gli elementi di fatto da cui ha ricavato a pagina37 l’apodittico convincimento secondo cui [OSCURATO:PERSONA], ottenuta la fornitura di cocainatramite il [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe rivolta a [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il ricorrente che si trattadi intercettazione inesistente, come emerge dalla perizia trascrittiva delle intercettazioniacquisita all'udienza del 13 gennaio 2021 e la successiva integrazione prodotta il 4maggio 2022.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione diresponsabilità dell'imputata per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 DPR. 309/90 poichéla sentenza ritiene probatoriamente sufficiente una serie di colloqui intercettati traLamacchia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuti tra metà agosto e settembre, data della presuntaconsegna, in cui non si parla mai di sostanza stupefacente; inoltre il giorno dellasupposta consegna non vi erano contatti telefonici tra il corriere e l’odierna ricorrente;anche dopo l'intercettazione registrata al progressivo 633, che è stata ritenutasintomatica dell'avvenuta consegna della droga, non è stato eseguito alcun sequestro didroga presso l'abitazione della ricorrente.La Corte ha confermato la responsabilità penale dell'imputata, facendo leva sulprincipio della autosufficienza delle intercettazioni criptico-allusive, ove l'imputato nonabbia giustificato in modo alternativo il significato delle conversazioni, ma il ricorso aquesto criterio determina un travisamento delle emergenze probatorie, poiché il Collegionon ha preso in considerazione quegli elementi valorizzati dalla difesa che conclamanol'estraneità della [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, e cioè l'assenza di contatti tra la ricorrente e ilsodale [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente riconosce che l'interpretazione del linguaggio adoperato daisoggetti intercettati anche quando sia criptico o cifrato costituisce questione di fattorimessa alla valutazione del giudice di merito che si sottrae al sindacato di legittimità,ma rileva che nel caso di specie ricorrono gli estremi per valutare e affermare lamanifesta illogicità dell’interpretazione, con riferimento ai colloqui captati tra [OSCURATO:PERSONA], in particolare la registrazione del 13 settembre 2017, in quanto non vi ètraccia nella realtà di sequestri di droga a carico della prevenuta o di eventualifrequentatori della sua casa. Pertanto, nonostante l'assenza di prove dichiarative acarico della ricorrente e l'assenza di accertamenti che possano palesare un suocoinvolgimento nel delitto, la Corte ha ritenuto di condividere un’interpretazione deltutto apodittica e congetturale della conversazione registrata.3.3. Vizio di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riqualificare lacondotta contestata alla ricorrente nell'ambito dell'art. 73 comma 5 dpr.309/90 o inquella meno afflittiva prevista dall'art. 73 comma 4 dpr.cit., poiché si tratta di drogaparlata e non vi sono riferimenti chiari alla natura e qualità della sostanza oggetto dellatransazione, sicché nel rispetto delle regole processuali occorre adottare la soluzioneinterpretativa il favorevole all'imputata.La Corte ha respinto l'istanza sul rilievo che tutti gli atti del processo dimostranoche il gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA] spacciava esclusivamente cocaina, ma nonconsidera che la transazione è avvenuta tra soggetti ritenuti estranei al gruppo,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre l'entità del corrispettivo indicato in appena 2.000 euro nonrisulta ostativo, pure in mancanza di un accertamento del dato ponderale della sostanzae del principio attivo, all'applicazione della disciplina del quinto comma dell'articolo 73citato.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce sette motivi di ricorso che per ragioni di sintesiespositiva verranno accorpati nel modo che segue.4.1.Vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della fattispecie diassociazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.La Corte condivide le argomentazioni della sentenza già censurate con l'appelloe ritiene sufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente le dichiarazionidi alcuni collaboratori di giustizia che si limitano ad attribuire a [OSCURATO:PERSONA] di spaccio di cocaina priva di specifici e precisi riferimenti fattuali. Nessunodei collaboratori ha riferito di essere a conoscenza di un patto associativo finalizzato allospaccio di droga nella città di Barletta. Inoltre i collaboratori avevano riferito delcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel narcotraffico in termini generici e divergenti tra loro,senza possibilità di individuare un nucleo comune tra i narrati. Risulta inconferente eillegittimo il richiamo da parte della Corte di merito all'ipotesi della continuità dellamedesima associazione con allargamento dei suoi componenti, posto che tale evenienzariposa sulla condizione della permanenza dell'accordo tra almeno tre soggetti e sullapossibilità che ulteriori componenti cambino.Il provvedimento impugnato non ha neppure accertato la reiterazione di precisecondotte di cessione di cocaina effettuate in concorso tra gli imputati attinti dallacontestazione associativa e ha omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] risulta giàsoggetto non intraneo al sodalizio, in quanto semplice concorrente esterno.A sostegno della ritenuta esistenza del sodalizio la sentenza non ha sviluppatoalcuna specifica analisi della dimensione organizzativa e non ha messo in luce basilogistiche, schede telefoniche, luoghi di deposito, cassa comune o modalità diripartizione dei proventi che possano palesare una struttura organizzata.Dopo aver richiamato i principi affermati in tema dalla giurisprudenza dilegittimità, il ricorrente reitera le censure di insufficienza e illogicità della motivazioneladdove, dopo avere rilevato che l'esistenza del sodalizio è stata accertata nel parallelogiudizio abbreviato, ha valorizzato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] dell'odierno ricorrente, senza considerare che non possono essere ritenutiautomaticamente dimostrativi del reato associativo elementi acquisiti in altro giudiziooltretutto celebrato con diverso rito.Il ricorrente lamenta inoltre che la sentenza impugnata nel richiamare a pagina21 gli interrogatori investigativi dei collaboratori indicati nella sentenza della Corte diappello di Bari del 22 Marzo 2022 e i brogliacci di alcune intercettazioni non trascritte èincorsa in violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione,avendo attribuito valenza dimostrativa del fatto storico contestato ad un accertamentoprobatorio parziale e a prova contratta contenuto in una sentenza approdata aconclusioni difformi, così peraltro vanificando l'opzione processuale dell'imputato che hachiesto che la prova venisse raggiunta nel contraddittorio delle parti.Osserva inoltre che la sentenza irrevocabile che ha definito il giudizio abbreviatonon ha condannato Bergantino per il reato associativo e che [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenutaconcorrente esterno; inoltre non esistono intercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe datodisposizioni a [OSCURATO:PERSONA], che è stato assolto da tutti i reati fine; infine è emerso chedurante il periodo della detenzione del [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non era mai andato atrovarlo a colloquio.4.2. Violazione dell'art. 74 comma 2 dpr.cit. e vizio di motivazione in ordine alritenuto coinvolgimento del ricorrente con il ruolo di soggetto incaricato alla cessione dicocaina per conto del sodalizio, poiché la sentenza non ha considerato le censuresollevate con l'atto di appello, con cui si era evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era stato assoltoda tutti i reati fine e condannato soltanto per il reato associativo; non aveva precedentipenali o carichi pendenti per reati in materia di sostanze stupefacenti; non era statocoinvolto in sequestri o in intercettazioni.La ricostruzione offerta dalla sentenza risulta incongrua e manifestamenteillogica poiché, in assenza di questi elementi, ha valorizzato il contenuto dichiarativo deicollaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si erano limitati a riferire genericamenteil ruolo di spacciatore di cocaina che il ricorrente avrebbe svolto insieme a [OSCURATO:PERSONA] e adaltri soggetti mai attinti dalla contestazione associativa e identificati in maniera diversadagli stessi collaboratori, senza considerare che si tratta di soggetti ritenuti estranei alsodalizio e che non si erano mai rapportati per loro esplicita ammissione con SarcinaRoberto. Inoltre il compendio dichiarativo risulta comunque sguarnito di riscontri, postoche i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pusher e fornitore di [OSCURATO:PERSONA], ai quali è statoriconosciuto un ruolo centrale nella ricostruzione delle dinamiche del sodalizio, nonhanno mai coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio e non lo hanno indicato come socioo complice nelle attività del suocero.In altri termini la natura stabile del contributo del [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata inmodo congetturale e apodittico e, a fronte di una associazione dedita per molti anni alladiffusione di cocaina, il prevenuto risulta privo di precedenti e carichi pendenti per reatiin tema di droga.In base a tali precise emergenze processuali non può ritenersi sussistente unpactum sceleris stabile e durevole connotato dall'elemento soggettivo dell’affectiosocietatis nel rapporto con il trio composto dai suoi presunti sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDiaferia.4.3. Violazione degli articoli 192 codice di rito e 74 dpr.309/90 e vizio dimotivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustiziain ordine alla partecipazione del prevenuto al sodalizio dedito al traffico di sostanzastupefacente, poiché il provvedimento non ha effettuato il giudizio di attendibilitàsoggettiva e intrinseca dei singoli collaboratori e, senza fornire risposte alle censuredifensive e formulate con l'appello, si è limitato a effettuare un copia e incolla dei branigià scritti della sentenza di primo grado, senza aggiungere la propria autonomavalutazione, così formulando una motivazione apparente, che rende difficile lacomprensione del percorso argomentativo seguito dalla Corte.In particolare la sentenza ha preso le mosse dalle dichiarazioni del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA] rese in primo grado e non ha risolto le censure formulateal riguardo nell'atto di appello, laddove si evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso diaver mai fatto parte del sodalizio e di avere intrattenuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], ma diessere a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] spacciava cocaina e aveva come collaboratori SarcinaRoberto, un macellaio barlettano di nome Stefano e suo figlio [OSCURATO:PERSONA], che nonspacciavano la droga ma la passavano ai pusher, che lui stesso riconosceva di nonsapere neppure indicare. Si tratta a ben vedere di dichiarazioni generiche che risultanoinadeguate ad affermare un giudizio di responsabilità dell'imputato.In modo analogo anche l'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha indicato i collaboratoridel [OSCURATO:PERSONA] in soggetti diversi da quelli individuati dal [OSCURATO:PERSONA] e ha sostenuto cheSarcina si riforniva dal suocero e ha ricordato una particolare occasione in cui lui stessoaveva consegnato sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e aVitrani [OSCURATO:PERSONA]. La discrasia tra i soggetti indicati dal [OSCURATO:PERSONA] come elementi delsodalizio e i soggetti indicati dal [OSCURATO:PERSONA] esclude che possano costituire riscontroreciproco, poiché occorre dimostrare la sussistenza di un patto associativo che abbia adoggetto un determinato programma da perseguire in forza di un vincolo tra alcunisoggetti. Senza dire che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] veniva colto in flagrante mendaciopoiché dalla scheda detentiva risultava che il dichiarante nel periodo in cui aveva riferitodi aver ceduto cocaina al [OSCURATO:PERSONA] era in effetti detenuto in carcere.Anche l'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni vengonoriportate a pagina 10 della sentenza impugnata, aveva precisato di non avere mai avutorapporti con [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia sapeva essere dedito al commercio di cocainacon il suocero e con [OSCURATO:PERSONA] e un ragazzo che si chiamava [OSCURATO:PERSONA]. Conl'appello si era evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a collaborare nel gennaio 2019,riferendo fatti smentiti dalle sentenze definitive rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dal GUP diBari, prodotte nel giudizio di appello che al contrario dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] eSarcina [OSCURATO:PERSONA] erano soggetti intranei ad un diverso sodalizio criminale dedito alnarcotraffico di marijuana sul territorio di Barletta. Sicché la motivazione della sentenzaè carente e illogica anche perché ipotizza l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in altro contestoassociativo con soggetti che non sono stati attinti dalla contestazione oggetto delpresente giudizio.Infine meramente assertiva è l'affermazione della sentenza impugnata secondocui le dichiarazioni dei pentiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulterebbero convergenti con quelledegli altri collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché [OSCURATO:PERSONA], pur essendo unodei collaboratori del [OSCURATO:PERSONA] non ha mai indicato quale pusher il [OSCURATO:PERSONA], nè ha maidetto di essere stato minacciato per il recupero dei debiti maturati nei confronti del DiSalvo, indicando altri soggetti.[OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio non ha mai riferito cheSarcina era socio del [OSCURATO:PERSONA] e che spacciava insieme al suocero, sicché le dichiarazionidi costoro non possono certamente essere valorizzate a sostegno della affermazione diresponsabilità per il reato associativo.4.4. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle intercettazionitelefoniche e dei riscontri con riferimento alla ritenuta condotta partecipativa di SarcinaRoberto, anche nella forma del travisamento della prova.La sentenza impugnata ha sostenuto che a dire del teste di Pg. Santoniccolo nelcorso di alcune conversazioni con altri soggetti l'imputato impartiva disposizioni ai suoiinterlocutori con tono autoritario; inoltre alle pagg. 39 e 40 ha affermato che sebbene ilcontenuto delle captazioni telefoniche non abbia fornito prova univoca dei reati fine, puòcostituire riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboratori in merito all’attività dispaccio riferita da alcuni collaboratori, senza tuttavia indicare quali intercettazioni sianostate valorizzate, così formulando una motivazione apparente.Osserva, di contro, il ricorrente che dette intercettazioni avevano originariamentegenerato la contestazione di cui al capo 6 della rubrica, rispetto alla quale l'imputato èstato assolto, sicché le stesse non possono essere utilizzate quale riscontro dellaipotizzata generica attività di spaccio del prevenuto, poiché il sospetto esternato dalverbalizzante è processualmente evaporato, in quanto smentito dalla attività di indaginea carico del [OSCURATO:PERSONA].4.5. Vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato inquello di cui all'articolo 73 comma 5 dpr.309/90 sul rilievo che anche a voler dar creditoalle dichiarazioni dei collaboratori valorizzati in sentenza è emerso che il prevenuto haspacciato stupefacenti insieme a complici mai attratti dalla contestazione associativa,sicché non emerge la prova del suo coinvolgimento stabile in una organizzazione deditaal traffico di sostanze stupefacenti. La Corte al riguardo non ha reso alcuna motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili poiché i motivi sono generici e pur deducendo vizidella motivazione e violazioni di legge reiterano il tenore dell’appello e invocano unadiversa valutazione nel merito delle emergenze processuali e una diversainterpretazione dei mezzi di prova, formulando una richiesta di rivalutazione che esuladalle competenze di questa Corte.Appare necessario premettere alla disamina dei singoli motivi, senza sacrificio diun esame specifico delle peculiarità di ciascuno, alcune questioni di diritto inerenti amotivi di ricorso proposti con argomentazioni sovrapponibili.Si deve precisare che ci si trova di fronte ad una affermazione conforme diresponsabilità da parte dei due giudici di merito. La Corte di appello ha, dunquepienamente confermato la ricostruzione in fatto e le considerazioni in diritto operate dalTribunale, così giungendo a conclusioni analoghe, sulla scorta di una conformeponderazione del compendio istruttorio, con motivazione del tutto immune da illogicitào omissioni sui temi devoluti. I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso,con motivazione logica e persuasiva, la decisione di primo grado, ricostruendoanaliticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai due ricorrenti. Èquindi opportuno ricordare che questa Corte ha ripetutamente chiarito che la sentenzadi appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpoargomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementinuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamentechiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012,Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]).Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, ilgiudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzionidelle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendoinvece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modologico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presentei fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamentedisattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, 19 n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini).In sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specificadoglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazionecomplessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizioprevisto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi unaricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazionedifensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò,Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01;Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879-01).Può osservarsi, ancora in via preliminare, come i motivi proposti dai ricorrenti sicaratterizzino per l'avere, per lo più, reiterato argomenti già introdotti con l'atto diappello. I ricorrenti, di fatto, hanno riproposto le proprie argomentazioni difensive alfine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi conla logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamentericostruito le condotte poste a base della condanna degli stessi. Le difese hanno, di fatto,sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il dirittovivente. Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazionela possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pureanch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicitàquando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazionedei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto pergiungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò unanon ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito(Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).Parimenti, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge sono ritualmentededotte allorché si contesti la riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici dimerito, alla fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice, ma non possonoessere dirette a revocare in dubbio l'idoneità delle emergenze processuali a fondare lacondanna che poggia su tale ricostruzione, neppure lamentando la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dellostesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di provaacquisiti o acquisibili, in quanto i suaccennati limiti all'ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) dellamedesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza dellenorme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027-04).Tanto premesso, passando all’esame dei singoli motivi va osservato quantosegue.2.Ricorso Lamacchia2.1. Il primo articolato motivo di ricorso, incentrato sulla interpretazione delleemergenze processuali a sostegno del contributo offerto dall’imputata al sodaliziocriminoso dedito al narcotraffico facente capo al marito nel periodo della detenzione diquest'ultimo, è nel complesso manifestamente infondato e generico, poiché non siconfronta con il tenore delle argomentazioni poste a sostegno dell'affermazione diresponsabilità e reitera le censure già formulate con l'appello, cui la Corte offre adeguatarisposta.Dal tenore inequivoco delle intercettazioni emerge l'impegno costantedell'imputata nell'acquisizione di un quantitativo di cocaina, procuratole, dopo alcuneiniziali difficoltà, da [OSCURATO:PERSONA], noto trafficante internazionale di cocaina, tramitel'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA]; i numerosi contatti telefonici con quest’ultimo e isolleciti formulati e la esplicita volontà della donna di consentire, tramite questorifornimento, la regolare operatività del gruppo facente capo al marito, all’epocadetenuto, e dei soggetti che “lavorano” per lui giustifica la qualificazione dell’acquistocome apporto esterno utile all’associazione.La concorde lettura delle emergenze processuali fornita dai giudici di merito dellenumerose intercettazioni relative all'episodio in questione non presenta smagliature omanifeste illogicità e risulta congrua allo sviluppo cronologico della vicenda, che siconclude con la tanto attesa fornitura, materialmente effettuata dal corriere GiuseppeBergantino, già condannato con sentenza definitiva per questa vicenda. La nonappartenenza al gruppo [OSCURATO:PERSONA] dei soggetti con cui [OSCURATO:PERSONA] è entrata in contatto èdel tutto irrilevante, poiché costoro ricoprivano ruoli diversi nell'affare illecito inquestione ed anche l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo non costituisceelemento dirimente alla luce delle evidenze processuali che palesano il ruolo centraleassunto dalla donna in questo episodio di acquisto di cocaina, allo scopo di destinarlaagli altri sodali per essere smerciata.Il ruolo attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] risulta del tutto conforme ai criteri delineati dallagiurisprudenza in tema di concorso esterno, in quanto non può dubitarsi alla stregua deltenore delle intercettazioni, che la stessa si sia procurata detta partita di cocaina alloscopo di garantire l’operatività del sodalizio e delle persone che lavoravano per il maritoe abbia in tal modo offerto un utile contributo alla vita dell’associazione.La doglianza difensiva inerente all’inesistenza di un’intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] eLamacchia, propedeutica alla consegna della droga appena ricevuta dalla Lamacchiaper destinarla allo spaccio, è generica poiché la sentenza non fa rifermento ad unaspecifica intercettazione intercorsa il 13 settembre 2017, ma a contatti e incontrisuccessivi a tale data tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v.pag.34). Inoltre a prescindere dalla suaautosufficienza, la censura non è dirimente ai fini del giudizio di responsabilità edell’esistenza del concorso esterno, né risulta idonea a smentire la logica ricostruzionedella vicenda offerta dai giudici di merito sulla base dello sviluppo cronologico delleintercettazioni precedenti, da cui emerge l'evidente intendimento dell’imputata didestinare la partita di cocaina consegnatale al soddisfacimento delle esigenze delsodalizio, al fine di garantire la continuità dello smercio, che veniva effettuato dai pusherdel gruppo e non da lei direttamente.2.2. La seconda censura è manifestamente infondata poiché la Corte di meritoha fornito un'interpretazione logica e immune da censure dei dialoghi intercettati,spiegando che i riferimenti ad una vettura o alla riparazione di una lavatrice volevanodissimulare l'oggetto della conversazione relativo ad una fornitura di stupefacente chela [OSCURATO:PERSONA] attendeva con ansia ed impazienza. Va peraltro osservato che la difesanon ha prospettato una verosimile e ragionevole spiegazione alternativa del tenore delleconversazioni registrate che risulti idonea a confutare l'interpretazione condivisa daigiudici di merito, sicché la censura è anche generica.Ed invero è stato affermato che, a fronte dell'esistenza di conclusionilogicamente infinite compatibili con i fatti noti, l'accusato non può limitarsi ad offrire lepossibili interpretazioni dei fatti, ma ha l'onere di proporre una plausibile ricostruzionealternativa, se vuole evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizinella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa (Sez. 5, n. 2471 del 31/10/1995,Annis e altro, Rv. 203391).2.3. Anche la terza censura è manifestamente infondata poiché i giudici hannologicamente escluso che la condotta possa rientrare nell'ambito della previsione di cuiall'articolo 73 quarto comma dpr. 309/90, poiché il gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], dicui la moglie voleva garantire la continuità operativa, commerciava soltanto in cocaina.A fronte di questa affermazione la difesa si limita a rilevare che i soggetti con cui ladonna aveva trattato erano esterni al sodalizio, ma come già evidenziato, si tratta dicircostanza irrilevante, considerato che lo scopo della fornitura era di garantire lacontinuità del commercio svolto abitualmente dal gruppo, in un periodo di difficoltà nelreperimento della sostanza commerciata usualmente.Quanto alla qualificazione della fornitura come fatto di lieve entità, la Corte hafornito al riguardo adeguata risposta, escludendo la minima offensività della condottain ragione dell'entità del quantitativo oggetto dell'affare illecito, dell’inserimento dellafornitura in un contesto associativo di perdurante traffico di droga facente capo al gruppoDi [OSCURATO:PERSONA] e dell’obiettivo teso a superare temporanee difficoltà di approvvigionamento.Non va peraltro trascurato che la sanzione per il reato satellite di cui all'articolo73 comma 1 dpr. 309/90 è stata determinata in appena due mesi di reclusione e quindiin modo particolarmente contenuto rispetto alla pena edittale prevista per l'ipotesicontestata.3. Ricorso SarcinaIl ricorso è inammissibile.3.1.Il primo motivo si appunta sulla prova dell'esistenza del sodalizio facentecapo al [OSCURATO:PERSONA] e sulla ricorrenza dei presupposti dell’associazione di cui all’art. 74dpr.309/90.Al riguardo va ricordato che ai fini della configurabilità di un sodalizio finalizzatoal narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali:a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da unpatto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggettoun programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materiadi stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;b) la disponibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane emateriali per una credibile attuazione del programma associativo;c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenzaquantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilitàdell’unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796;Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582).In sintesi l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficienteanche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491) ed anche l'assenza di una c.d. «cassa comune» nonè ostativa al riconoscimento dell'associazione.La prova del vincolo può essere desunta dalle modalità esecutive dei reati fine edalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione dicompiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo dieffettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep.2013,Cecconi, Rv. 255312).le dichiarazioni dei collaboratori, riportate puntigliosamente nella parte motiva dellasentenza, da cui emerge l'esistenza a Barletta di un gruppo capeggiato da Di SalvoRuggiero dedito al commercio al minuto di cocaina a domicilio, dall’epoca della suascarcerazione, intervenuta nel settembre 2015, e sino al 2019.La particolarità dell'associazione facente capo al [OSCURATO:PERSONA] è data dall'assenza diuna specifica piazza di spaccio, il che la distingueva dagli altri quattro clan operanti sulterritorio di Barletta, secondo lo schema desumibile dal tenore di sentenze ormaidefinitive. E questa peculiarità rende irrilevanti le censure difensive che vorrebberodesumere dal contenuto degli accertamenti di alcune sentenze definitive l’insussistenzadel gruppo [OSCURATO:PERSONA], per l’assenza di un luogo destinato al traffico.Nel caso in esame infatti le consegne erano effettuate a domicilio e non in unapiazza di spaccio, ma la corte ha correttamente evidenziato che questa modalitàoperativa non inficia il carattere organizzato dell’attività e spiega le ragioni per cui ilgruppo [OSCURATO:PERSONA] non risultava strettamente radicato su uno specifico luogo in cui sisvolgeva il commercio.La Corte ha poi osservato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono staticondannati in relazione a questo reato associativo e ha valorizzato questa pronunciairrevocabile emessa nel parallelo giudizio abbreviato, unitamente alle dichiarazioni deicollaboratori e al tenore delle intercettazioni, per confermare l’esistenza del sodalizio eil superamento della soglia minima di affiliati; ha altresì valutato l’incidenza del portatodi alcune sentenze definitive prodotte dalla difesa, evidenziando che l'accertamentopassato in giudicato secondo cui a Barletta operavano nell'ambito del traffico distupefacenti quattro gruppi organizzati dal 2009, nessuno dei quali riconducibile al DiSalvo, si riferisce ad un periodo immediatamente precedente a quello oggettodell’odierno giudizio, che riguarda il sodalizio promosso dal [OSCURATO:PERSONA] una voltascarcerato, il quale aveva manifestato l‘intenzione di riprendere a ”lavorare” nell’ambitodel commercio della cocaina, nonostante l’iniziale malcontento degli altri esponenti dellacriminalità organizzata del territorio.3.2. Il secondo motivo, con cui si censura l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo dipartecipe di detto sodalizio, è manifestamente infondato poiché i collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concordemente riferito dell'inserimento di RobertoSarcina nel gruppo facente capo al suocero che spacciava cocaina, e tanto sarebbe inastratto sufficiente a fondare la sua colpevolezza, poiché dette chiamate si riscontranoreciprocamente.Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reatoconnesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono ancheriscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinsecaaccordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleoessenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementicircostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da farnecessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite,ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusaaltrimenti insostenibile. (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv.280741 - 01)Anche le censure in ordine ai criteri di valutazione delle dichiarazioni deicollaboratori risultano manifestamente infondate e generiche, poiché a pagina 9 lasentenza impugnata riporta puntualmente dette informazioni, e la difesa non haformulato specifici rilievi in ordine alla loro eventuale falsità o calunniosità, ma si limitaa criticare il positivo giudizio di attendibilità intrinseca in modo generico, in ragione dialcune discrasie apparenti.Ed infatti la Corte di merito ha esaminato e respinto in modo analitico le censureformulate dalla difesa in merito alla mancata convergenza delle dichiarazioni dei diversicollaboratori, evidenziando il fatto che si riferiscono a periodi cronologici successivi efotografano un segmento temporale diverso da quello in cui il gruppo operava, sicchè èverosimile che alcuni soggetti coinvolti si fossero nel tempo avvicendati; conclude chedalla valutazione complessiva delle accuse emerge comunque che [OSCURATO:PERSONA], dopo esserestato scarcerato nel settembre del 2015, aveva ripreso a lavorare esclusivamente conla cocaina, che consegnava attraverso un gruppo di pusher ai clienti a domicilio senzagestire alcuna piazza di spaccio e che di questo gruppo faceva certamente parte RobertoSarcina, indicato concordemente dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comeuno dei soggetti operativi e intranei al sodalizio.Non va trascurato che, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulterioridichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggettodella narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia allapersona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi lapiena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttostoprivilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativodella questione fattuale da decidere. (Fattispecie in cui, pur essendosi limitati a riferiregenericamente di condotte di cessione di rilevanti quantità di cocaina poste in esseredal ricorrente, i dichiaranti avevano comunque confermato il coinvolgimento di costuinei traffici di stupefacenti, svolti per conto dei coimputati). (Sez. 6, n. 47108 del08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 - 01)A ciò si aggiunga che il ricorrente non si confronta con quella parte dellamotivazione che valorizza il tenore di alcune intercettazioni da cui emerge il ruoloautorevole e il tono perentorio con cui l’imputato si rivolge ad altri soggetti coinvoltinell’attività illecita, offrendo riscontro alle accuse dei dichiaranti; in questo modo incorrenel vizio di genericità, poiché omette di considerare parte del compendio probatoriovalorizzato nelle due pronunzie, che si integrano reciprocamente.3.3. La terza censura è manifestamente infondata.Va ricordato che la preclusione derivante dal divieto di "bis in idem" nonimpedisce di valutare, in funzione della prova della condotta di partecipazione adun'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, comportamenti accertati inrelazione ai delitti-fine per i quali l'imputato sia stato assolto, a condizione che ilframmento di condotta relativo al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,per cui sia intervenuta sentenza di assoluzione, ritenuto rilevante per la prova deldelitto-mezzo, non sia stato giudicato insussistente dalla pronuncia liberatoria. (Sez. 3,n. 26676 del 08/05/2025, Pg, Rv. 288738 - 03)Nel caso in esame il contenuto di conversazioni intercettate, che non consentonodi fondare il giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al singolo episodio contestato,offrono significativo riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori in ordine all’attivocoinvolgimento dell’imputato nel contesto organizzato dedito al traffico di cocaina e allasua consapevole volontà di operare nell’ambito del gruppo.Né la mancata prova del concorso nei singoli episodi contestati inficia lamotivazione a sostegno dello stabile coinvolgimento del ricorrente nel contestoorganizzato dedito al narcotraffico, che può desumersi da altri elementi valorizzati insentenza, come nel caso in esame.Non ricorre alcun travisamento della prova poiché la Corte ha fornitoun’interpretazione logica e conforme ai criteri di legge, delle diverse fonti probatorieche convergono nel palesare l’affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] e non ha valorizzato elementiinesistenti o trascurato emergenze positive, come postula in modo generico il ricorrente.3.4. L’ultimo motivo del ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è statooggetto di rinunzia da parte del difensore e pertanto non va esaminato.4.Per le ragioni sin qui esposte deve concludersi che i ricorsi non superano ilvaglio di ammissibilità.L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare nella misura di3.000 € ciascuno in favore della cassa delle ammende in ragione del grado di colpa nellaproposizione della impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Roma 8 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22663/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris