CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 09786/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9786/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 41649/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 09/10/2025 del * * di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestodichiararsi l inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 9 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettatol istanza presentata nell interesse di * * avente ad oggetto il differimento dellapena nelle forme della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute.2. Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * per mezzo del propriodifensore fiduciario articolando un unico motivo con il quale ha promiscuamente eccepitoviolazione di legge mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.L istanza di differimento della pena per motivi di salute anche nella forma delladetenzione domiciliare è stata motivata con l età particolarmente avanzata del detenuto e lesue precarie condizioni a tal punto gravi da rendere l espiazione della pena contraria alsenso di umanità e da precluderne la partecipazione al processo rieducativo.A supporto è stata allegata una consulenza medica di parte in cui l ausiliario ha descrittole patologie che affliggono il ricorrente le cui condizioni di salute sono state oggetto di ampieconsiderazioni medico legali riprodotte in ricorso.In particolare è stato segnalato il mancato monitoraggio diagnostico in relazione allapatologia oncologica della quale soffre * che corre il rischio di un repentinopeggioramento e di incorrere in complicanze acute.* in relazione a tale malattia il consulente ha illustrato le ragioni che rendononecessaria l adozione della misura alternativa richiesta che consentirebbe di accedere conmaggiore celerità alle cure necessarie anche con l ausilio di strutture sanitarie private.A tale proposito ha richiamato la mancata esecuzione di tali approfondimenti inoccasione delle programmate consulenze mediche del 23 ottobre 2024 e del 19 dicembre2024 quando le visite non sono state eseguite per indisponibilità di un servizio scorta.L effettuazione postuma di una delle visite prescritte pure risultante dal provvedimentoimpugnato è stata reputata non decisiva per scongiurare i pericoli segnalati dall ausiliario diparte.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Il differimento facoltativo della pena anche nelle forme della detenzione domiciliaresurrogatoria ai sensi dell art. 147 comma primo n. 2 cod. pen. è concedibile qualora unapena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita contro chi si trovi in condizionidi grave infermità fisica.Secondo l orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità tale istituto èapplicabile in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27 comma terzo e 32 * quandoricorra almeno una delle seguenti condizioni stato patologico del detenuto che configuri unaprognosi infausta quoad vítam ravvicinata affezione che determini la probabilità di rilevanticonseguenze dannose eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili inregime inframurario neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell art. 11ord. pen. così * 1 n. 37216 del 5/3/2014 * * 260780 * 1 n. 30945 del5/7/2011 * * 251478 * 1 n. 8936 del 22/11/2000 dep. 2001 * *218229 condizioni di salute talmente gravi da porre l espiazione della pena in contrasto conil senso di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipareconsapevolmente al processo rieducativo * 1 n. 16681 del 3 24/1/2011 * *249966 * 1 n. 22373 del 8/5/2009 * * 244132 tenuto conto della durata dellapena e dell età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale * 1 n.53166 del 17/10/2018 * * 274879 .I presupposti possono individuarsi sia nella gravità oggettiva della malattia che implichiun serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre conseguenze dannosesia nella possibilità di fruire in stato di libertà di cure e trattamenti più efficaci rispetto aquelli che possono essere prestati in regime di detenzione.In virtù dei principi di indefettibilità della pena e di uguaglianza dei cittadini dinanzi allalegge l interpretazione deve essere rigorosa.* viene affermata la necessità che l infermità o la malattia siano tali da comportareun serio pericolo di vita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure medichenell ambito carcerario o comunque da far sì che l espiazione della pena per le sofferenzeaggiuntive eccessive e ingiustificate che ne derivano avvenga in aperto dispregio del dirittoalla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti * 1 n. 5732 dell 8/01/2013 * * 254509 * 1 n. 972 del 14/01/2011Rilevano patologie di entità tale da far apparire l espiazione della pena in contrasto con ilsenso di umanità cui si ispira l art. 27 * dovendosi avere riguardo a ogni stato morbosoo decadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di unasoglia di dignità da rispettarsi pure nelle condizioni di restrizione carceraria * 1 n. 22373dell 8/05/2009 * * 244132 .La valutazione deve essere compiuta con riguardo alla situazione concreta deldetenuto tenendo conto di tutte le allegazioni dallo stesso prodotte.In tal senso depone l affermazione del condiviso principio per cui «in tema di differimentodella pena per gravi motivi di salute anche nella forma della detenzione domiciliare iltribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologicodell istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione ma è tenuto a esaminare inconcreto le condizioni di salute del predetto le tipologie di cura a lui necessarie nonchél incidenza dell ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico» fra le molte * 1 n.49621 del 11/10/2023 D. * 285458 .3. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha operato una valutazionecomplessiva delle condizioni di salute del detenuto coerentemente con i principi sin quiillustrati.Ha in primo luogo descritto in termini completi le patologie dalle quali è affetto *cardiopatia ed ischemia ipertensiva stenosi del 75% della carotide interna di destradislipidemia distiroidismo epitelioma basocellulare del dorso del naso.Si tratta di quelle descritte nella consulenza di parte del giugno 2025 per comedesumibile anche dalle allegazioni dello stesso ricorrente.Il Tribunale ha dato atto della relazione sanitaria del carcere del 4 agosto 2025 ovverosuccessivamente alla consulenza di parte.La relazione ha dato atto che il detenuto ha praticato la visita chirurgica alla quale hafatto riferimento l ausiliario di parte ed è in lista per l asportazione della neoformazione alnaso precisando altresì che le condizioni di salute sono gestibili in ambito penitenziario.* la ricorrenza dei presupposti per il differimento obbligatorio il Tribunale disorveglianza in tema di differimento facoltativo ha evidenziato come neppure il consulentedi parte abbia descritto condizioni cliniche suscettibili di essere definite gravi avendo fattopiuttosto riferimento alla necessità di un monitoraggio costante.A tale proposito ha segnalato come nel maggio e nell agosto 2025 proprio per lapatologia oncologica il detenuto si sia sottoposto a due visite specialistiche e che semmaiintendesse accelerare i tempi ricorrendo a strutture private potrà avanzare istanze ex art. 11* pen.Su tali considerazioni il ricorrente nulla ha dedotto di specifico ribadendo quantosostenuto dal consulente che in effetti è parso ricondurre l incompatibilità non già allecondizioni di salute del detenuto ma alla necessità di ricorrere ad accertamenti diagnosticisenza considerare che dopo la visita dello stesso consulente in data 10 maggio 2025 alcunidi questi accertamenti sono stati eseguiti e che * è in lista per l intervento.Per il resto le altre patologie descritte sono a rischio evolutivo ordinario come segnalatonel provvedimento oggetto di impugnazione e non viene allegata una condizione di aumentodel pericolo in dipendenza diretta della condizione di detenzione in termini tali da mettere indubbio la coerenza delle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di sorveglianza.In definitiva i giudici di merito hanno preso in considerazione le deduzioni difensive e laconsulenza di parte dando atto con motivazione adeguata e priva di vizi evidenti degliaccertamenti ad essa successivi.4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi ai sensi dell art. 52 d.gs. 196 del 2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9786/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 41649/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 09/10/2025 del * * di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestodichiararsi l inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 9 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettatol istanza presentata nell interesse di * * avente ad oggetto il differimento dellapena nelle forme della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute.2. Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * per mezzo del propriodifensore fiduciario articolando un unico motivo con il quale ha promiscuamente eccepitoviolazione di legge mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.L istanza di differimento della pena per motivi di salute anche nella forma delladetenzione domiciliare è stata motivata con l età particolarmente avanzata del detenuto e lesue precarie condizioni a tal punto gravi da rendere l espiazione della pena contraria alsenso di umanità e da precluderne la partecipazione al processo rieducativo.A supporto è stata allegata una consulenza medica di parte in cui l ausiliario ha descrittole patologie che affliggono il ricorrente le cui condizioni di salute sono state oggetto di ampieconsiderazioni medico legali riprodotte in ricorso.In particolare è stato segnalato il mancato monitoraggio diagnostico in relazione allapatologia oncologica della quale soffre * che corre il rischio di un repentinopeggioramento e di incorrere in complicanze acute.* in relazione a tale malattia il consulente ha illustrato le ragioni che rendononecessaria l adozione della misura alternativa richiesta che consentirebbe di accedere conmaggiore celerità alle cure necessarie anche con l ausilio di strutture sanitarie private.A tale proposito ha richiamato la mancata esecuzione di tali approfondimenti inoccasione delle programmate consulenze mediche del 23 ottobre 2024 e del 19 dicembre2024 quando le visite non sono state eseguite per indisponibilità di un servizio scorta.L effettuazione postuma di una delle visite prescritte pure risultante dal provvedimentoimpugnato è stata reputata non decisiva per scongiurare i pericoli segnalati dall ausiliario diparte.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Il differimento facoltativo della pena anche nelle forme della detenzione domiciliaresurrogatoria ai sensi dell art. 147 comma primo n. 2 cod. pen. è concedibile qualora unapena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita contro chi si trovi in condizionidi grave infermità fisica.Secondo l orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità tale istituto èapplicabile in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27 comma terzo e 32 * quandoricorra almeno una delle seguenti condizioni stato patologico del detenuto che configuri unaprognosi infausta quoad vítam ravvicinata affezione che determini la probabilità di rilevanticonseguenze dannose eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili inregime inframurario neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell art. 11ord. pen. così * 1 n. 37216 del 5/3/2014 * * 260780 * 1 n. 30945 del5/7/2011 * * 251478 * 1 n. 8936 del 22/11/2000 dep. 2001 * *218229 condizioni di salute talmente gravi da porre l espiazione della pena in contrasto conil senso di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipareconsapevolmente al processo rieducativo * 1 n. 16681 del 3 24/1/2011 * *249966 * 1 n. 22373 del 8/5/2009 * * 244132 tenuto conto della durata dellapena e dell età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale * 1 n.53166 del 17/10/2018 * * 274879 .I presupposti possono individuarsi sia nella gravità oggettiva della malattia che implichiun serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre conseguenze dannosesia nella possibilità di fruire in stato di libertà di cure e trattamenti più efficaci rispetto aquelli che possono essere prestati in regime di detenzione.In virtù dei principi di indefettibilità della pena e di uguaglianza dei cittadini dinanzi allalegge l interpretazione deve essere rigorosa.* viene affermata la necessità che l infermità o la malattia siano tali da comportareun serio pericolo di vita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure medichenell ambito carcerario o comunque da far sì che l espiazione della pena per le sofferenzeaggiuntive eccessive e ingiustificate che ne derivano avvenga in aperto dispregio del dirittoalla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti * 1 n. 5732 dell 8/01/2013 * * 254509 * 1 n. 972 del 14/01/2011Rilevano patologie di entità tale da far apparire l espiazione della pena in contrasto con ilsenso di umanità cui si ispira l art. 27 * dovendosi avere riguardo a ogni stato morbosoo decadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di unasoglia di dignità da rispettarsi pure nelle condizioni di restrizione carceraria * 1 n. 22373dell 8/05/2009 * * 244132 .La valutazione deve essere compiuta con riguardo alla situazione concreta deldetenuto tenendo conto di tutte le allegazioni dallo stesso prodotte.In tal senso depone l affermazione del condiviso principio per cui «in tema di differimentodella pena per gravi motivi di salute anche nella forma della detenzione domiciliare iltribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologicodell istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione ma è tenuto a esaminare inconcreto le condizioni di salute del predetto le tipologie di cura a lui necessarie nonchél incidenza dell ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico» fra le molte * 1 n.49621 del 11/10/2023 D. * 285458 .3. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha operato una valutazionecomplessiva delle condizioni di salute del detenuto coerentemente con i principi sin quiillustrati.Ha in primo luogo descritto in termini completi le patologie dalle quali è affetto *cardiopatia ed ischemia ipertensiva stenosi del 75% della carotide interna di destradislipidemia distiroidismo epitelioma basocellulare del dorso del naso.Si tratta di quelle descritte nella consulenza di parte del giugno 2025 per comedesumibile anche dalle allegazioni dello stesso ricorrente.Il Tribunale ha dato atto della relazione sanitaria del carcere del 4 agosto 2025 ovverosuccessivamente alla consulenza di parte.La relazione ha dato atto che il detenuto ha praticato la visita chirurgica alla quale hafatto riferimento l ausiliario di parte ed è in lista per l asportazione della neoformazione alnaso precisando altresì che le condizioni di salute sono gestibili in ambito penitenziario.* la ricorrenza dei presupposti per il differimento obbligatorio il Tribunale disorveglianza in tema di differimento facoltativo ha evidenziato come neppure il consulentedi parte abbia descritto condizioni cliniche suscettibili di essere definite gravi avendo fattopiuttosto riferimento alla necessità di un monitoraggio costante.A tale proposito ha segnalato come nel maggio e nell agosto 2025 proprio per lapatologia oncologica il detenuto si sia sottoposto a due visite specialistiche e che semmaiintendesse accelerare i tempi ricorrendo a strutture private potrà avanzare istanze ex art. 11* pen.Su tali considerazioni il ricorrente nulla ha dedotto di specifico ribadendo quantosostenuto dal consulente che in effetti è parso ricondurre l incompatibilità non già allecondizioni di salute del detenuto ma alla necessità di ricorrere ad accertamenti diagnosticisenza considerare che dopo la visita dello stesso consulente in data 10 maggio 2025 alcunidi questi accertamenti sono stati eseguiti e che * è in lista per l intervento.Per il resto le altre patologie descritte sono a rischio evolutivo ordinario come segnalatonel provvedimento oggetto di impugnazione e non viene allegata una condizione di aumentodel pericolo in dipendenza diretta della condizione di detenzione in termini tali da mettere indubbio la coerenza delle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di sorveglianza.In definitiva i giudici di merito hanno preso in considerazione le deduzioni difensive e laconsulenza di parte dando atto con motivazione adeguata e priva di vizi evidenti degliaccertamenti ad essa successivi.4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi ai sensi dell art. 52 d.gs. 196 del 2003. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *