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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 41223/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di violazione di domicilio.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

In effetti, le censure proposte con i0 ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua e logica motivazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ende.

Così de iso i Roma, il 8 giugno 2021 Il consi liere tensore Il resid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di violazione di domicilio. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti, le censure proposte con i0 ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ende. Così de iso i Roma, il 8 giugno 2021 Il consi liere tensore Il resid
Sentenza Cassazione n. 41223/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris