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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51022/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28353/23 Cosci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., oltre che formulato in termini del tutto generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3, laddove si dà atto dell'entità delle lesioni provocate e del danno provocato all'auto di servizio); Ritenuto che con riguardo al secondo motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al bilanciamento effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche, il ricorrente mostra di non confrontarsi con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale che ha invece riconosciuto la prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28353/23 Cosci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., oltre che formulato in termini del tutto generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3, laddove si dà atto dell'entità delle lesioni provocate e del danno provocato all'auto di servizio); Ritenuto che con riguardo al secondo motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al bilanciamento effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche, il ricorrente mostra di non confrontarsi con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale che ha invece riconosciuto la prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 51022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris