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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16676/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Terni, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 18mila euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla recidiva, che sarebbe stata riconosciuta con motivazione censurabile. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; la Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti steso una motivazione del tutto congrua e logica, priva del vizio denunciato e, dunque, non censurabile.

4. In particolare, la sentenza ha sottolineato che il Ragno - già condannato in via definitiva per concorso in un'altra fattispecie ex art. 73 citato - aveva riproposto un'azione illecita specifica, "del tutto rigogliosa", essendosi prestato al trasporto di oltre mezzo chilo di cocaina da Roma a Terni.

Questa condotta - in sé pacifica - è stata dunque ritenuta espressione di una capacità a delinquere non certo ridotta a seguito della precedente condanna, ma, anzi, rinvigorita dai contatti con ambienti malavitosi capitolini, tali da evidenziare una florida ed accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, anche alla luce del quantitativo di cocaina trasportato.

5. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il sigliere estensore Il Presidente oni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Terni, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 18mila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla recidiva, che sarebbe stata riconosciuta con motivazione censurabile. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; la Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti steso una motivazione del tutto congrua e logica, priva del vizio denunciato e, dunque, non censurabile. 4. In particolare, la sentenza ha sottolineato che il Ragno - già condannato in via definitiva per concorso in un'altra fattispecie ex art. 73 citato - aveva riproposto un'azione illecita specifica, "del tutto rigogliosa", essendosi prestato al trasporto di oltre mezzo chilo di cocaina da Roma a Terni. Questa condotta - in sé pacifica - è stata dunque ritenuta espressione di una capacità a delinquere non certo ridotta a seguito della precedente condanna, ma, anzi, rinvigorita dai contatti con ambienti malavitosi capitolini, tali da evidenziare una florida ed accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, anche alla luce del quantitativo di cocaina trasportato. 5. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il sigliere estensore Il Presidente oni [OSCURATO:PERSONA]
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